TAR
Lombardia, Milano, sez. III, 3 febbraio 2006, n. 175
Le
peculiarità che contraddistinguono l’appalto a corpo da quello a misura non
attengono alla fase preliminare della scelta del contraente, che si effettua
con uno dei procedimenti ad evidenza pubblica predisposti dall’ordinamento,
bensì in quella esecutiva, conseguente alla stipulazione del contratto.
Difatti,
mentre nell’appalto a misura il corrispettivo può variare in più o in meno,
rispetto all’ammontare pattuito, in funzione della maggiore o minore quantità
di lavoro effettivamente eseguito, nell’appalto a corpo rileva il “rischio” a
carico dell’impresa, dato che il prezzo globale pattuito rimane invariato
qualunque sia la quantità di maggior lavoro che venga eventualmente a gravare
sull’appaltatore. Anche per il contratto a corpo sussiste l’esigenza di
pubblico interesse che le opere previste siano realizzate a condizioni di minor
possibile dispendio di risorse finanziarie, compatibilmente con l’esigenza di
conseguire il massimo risultato in termini di congruità ed efficienza
dell’opera stessa in relazione alle finalità pubbliche da soddisfare. L’appalto
a corpo si caratterizza, quindi, per l’invariabilità del prezzo globalmente
pattuito al quale “naturalmente” accede la conseguente alea incombente
sull’appaltatore (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 1997
n. 740, nonché T.A.R. Piemonte, sez. II, 31 maggio 1996, n. 319).
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