LODI
ARBITRALI Roma - Lodo 25/01/2010 n. 8/2010
Nell’appalto
a corpo l’appaltatore sopporta infatti il rischio delle quantità rispetto al
prezzo pattuito, ma nell’ambito (e non potrebbe essere diversamente) di quanto
disegnato e progettato, senza che ciò legittimi la trasformazione dell’appalto
in un contratto aleatorio, né escluda che competano all’appaltatore compensi
per i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui non imputabili.
La pattuizione di immodificabilità del prezzo in cui l’appaltatore assume,
sulla base del progetto a base di gara, il carico dell’alea rappresentata dalla
maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che concorrono alla
realizzazione dell’opera, e la contemporanea necessità di non sovvertire
l’equilibrio del sinallagma contrattuale, accentuano l’ineludibile necessità di
un adeguato approfondimento del progetto esecutivo ad un livello tale da
definire in modo compiuto l’opera da realizzare, al fine di garantire la
possibilità di individuare le singole parti dell’opera ed assicurare la
pedissequa rispondenza della medesima agli elaborati grafici ed alle specifiche
tecniche.
Le modalità di pagamento del corrispettivo “a corpo” non trasformano,
dunque, l’appalto in un contratto aleatorio. Come ricordato dall’Autorità di
Vigilanza per i Lavori Pubblici nella deliberazione n. 51 del 21/2/2002 “…che
il progetto (caratterizzato dai disegni esecutivi e dalle specifiche tecniche)
costituisca un fondamentale elemento di riferimento nel contratto di appalto
con corrispettivo “a corpo”, si riscontra anche dalla lettura dell’art. 1661
c.c., laddove è, appunto, prevista come causa di derogabilità alla
immodificabilità del prezzo la variazione, tipologica e dimensionale,
dell’opera.
A conferma di ciò la centralità attribuita dal legislatore della
Merloni alla fase della progettazione, che ha portato la stessa ad una
definizione approfondita, graduale rispetto alle tre fasi previste, che
comporta un livello revisionale che lascia pochissimi spazi a variazioni in
fase esecutiva.
La predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno,
pertanto, allorché vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una
modifica dell’oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori
(ovvero minori) quantità di opere o di lavorazioni rispetto a quelle stimate al
momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione
dell’offerta da parte dell’appaltatore; oppure vi sia una variazione delle
specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che,
allo stesso modo di cui sopra, variando l’oggetto del contratto, comportino
maggiori o minori costi ed oneri per l’appaltatore. Verificandosi una simile
evenienza, con la conseguenza di far esorbitare il rischio assunto con
l’offerta “a corpo” fuori della normale ed accettabile alea, ci si trova di
fronte alla necessità di rideterminare il prezzo “a corpo”, non assolvendo più
quest’ultimo alla sua naturale funzione”.
Il Collegio ritiene, quindi, che il
rischio che l’appaltatore assume nell’appalto “a corpo” non può estendersi
illimitatamente in violazione dei presupposti che sovrintendono all’equilibrio
sinallagmatico del rapporto, soprattutto in presenza di gravi carenze del
progetto esecutivo, come nel caso di specie.
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