Con
l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011,
inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1
e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo
stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo
stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi
pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono
d'ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed
informazioni).
Non
saranno istruite le istanze che perverranno dai soggetti privati (persone
fisiche o giuridiche)
La
comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011)
La
comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di
una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67
del D. Lgs.159/2011.
Cause
ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D.
Lgs. 159/2011):
Provvedimenti
definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 delD.
Lgs. 159/2011;
Condanne
con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti
consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.
La
comunicazione antimafia va richiesta per ottenere:
1
- Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni
al commercio;
2
- Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni
di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività
imprenditoriali;
3
- Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e
inferiore alla soglia comunitaria;
4
- Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi
riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio
per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari
astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
5
- Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
6
- Altre iscrizioni o procedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o
abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque
denominati;
7
- Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e
trasporto di materie esplodenti;
8
- Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a €
150.000,00 ma inferiore a € 5.000.000,00 (iva esclusa);
9
- Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a€ 150.000,00
ma inferiore a € 200.000,00 (iva esclusa);
10
- Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la
direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
Opere
e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.000.000,00;
Forniture
e servizi: inferiore a € 400.000,00.
Tali
importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per
scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva
2004/17/CE).
Nei
casi previsti ai punti 8 e 9, l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante dovrà
acquisire la copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale
compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D.
Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante recante
le medesime indicazioni (vedi modello 3).
E'
vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o
delle erogazioni compiute a scopo di eludere l' applicazione della predetta
normativa.
La
comunicazione antimafia non va richiesta nei seguenti casi (art. 83, comma 3
del D. Lgs. 159/2011):
1
- Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti
pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le
società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico,
concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di
cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006;
2
- Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri
soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni
di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o
di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da
escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di
decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
3
- Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di
competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
4
- Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di
erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non
organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività
artigiana in forma di impresa individuale;
5
- Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore
complessivo non superi i € 150.000,00;
Non
va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui
all' art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
In
tutti i casi suddetti le richieste erroneamente presentate saranno restituite.
Competenza
al rilascio della comunicazione antimafia (art. 87.1 D. Lgs. 159/2011)
La
comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno
sede gli Enti pubblici/Stazioni Appaltanti indicati nell'art 83 del D. Lgs.159/2011.
Per
effetto delle nuove disposizioni non sarà più possibile equiparare il
certificato della C.C.I.A.A. munito della "dicitura antimafia" alla
comunicazione antimafia.
Procedimento
di rilascio della comunicazione antimafia (artt. 89 e 99, comma 2 bis, D. Lgs.
159/2011):
1
- Istanza di rilascio comunicazione antimafia (art. 99, comma 2 bis,D. Lgs.
159/2011)
Gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno richiedere alla Prefettura (in cui ha la sede l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante) il rilascio della comunicazione antimafia (vedi modello 1).
La Prefettura provvederà ad istruire le istanze mediante l'utilizzo del collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981 n. 121, al fine si verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 delD. Lgs. 159/2011.
Gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno richiedere alla Prefettura (in cui ha la sede l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante) il rilascio della comunicazione antimafia (vedi modello 1).
La Prefettura provvederà ad istruire le istanze mediante l'utilizzo del collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981 n. 121, al fine si verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 delD. Lgs. 159/2011.
2
- Autocertificazione (art. 89 D. Lgs. 159/2011)
La
dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o
divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 è equiparabile alla
comunicazione antimafia nei casi previsti dall'art 89 del D. Lgs. 159/2011
(vedi modello 2).
In
tali casi, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno acquisire dal
soggetto interessato (persona fisica o società) al rilascio della comunicazione
antimafia la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza,
sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs.159/2011. Successivamente,
gli Enti Pubblici/Stazione Appaltanti potranno trasmettere tali dichiarazioni
sostitutive a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui all'art. 71
del D.P.R. 445/2000.
Le
comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data
dell'acquisizione.
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