L’Autorità
ha emanato la Determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013 che fornisce alle
stazioni appaltanti ed agli operatori economici un ausilio interpretativo
sull’applicazione delle nuove disposizioni relative alla stipula dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, che hanno modificato l’art. 11, comma
13 del Codice dei contratti (art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, il cd.
decreto sviluppo bis).
Con
la determinazione n. 1 del 2013 l’AVCP illustra le recenti modifiche normative
e, in primo luogo, chiarisce che l’ambito di applicazione delle nuove
disposizioni riguarda la tipologia di contratti pubblici soggetti alle regole
dell’art. 3 del Codice.
L’Autorità
ritiene inoltre che l’art. 11, comma 13 del Codice, consenta la stipulazione
del contratto conseguente all'atto di aggiudicazione mediante tre forme:
atto
pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull’ordinamento del
notariato e degli archivi notarili (l. 16 febbraio 1913 n. 89 e s.m.i.; in
particolare nella determinazione, si menzionano le modifiche apportate dal
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110 “Disposizioni in materia di atto pubblico
informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno
2009, n. 69”);
forma
pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice;
scrittura
privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti
ammesse dall’ordinamento.
La
determinazione chiarisce, infine, che la “modalità elettronica” della forma
pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l'acquisizione
digitale della sottoscrizione autografa,nel rispetto di quanto prescritto
dall’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
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