La stazione appaltante ha
l'obbligo di stimare in via unitaria l’importo totale degli incarichi di
progettazione da conferire, poiché, in caso contrario, si assisterebbe ad un
frazionamento ingiustificato degli stessi, in violazione della disciplina
normativa di riferimento.
Lo
ha precisato il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con un parere
del 10 giugno 2015.
Ai
sensi dell’art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, per servizi o forniture di
importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma
9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento.
Dunque,
ai sensi dell’art. 125, comma 11, sopra riportato, è consentito l’affidamento
diretto dei servizi, esclusivamente nel caso in cui gli stessi non superino
l’importo di 40.000 euro.
In
relazione a tale soglia di valore l'Anac ha verificato se nella fattispecie la
stazione appaltante ha proceduto ad un frazionamento degli incarichi tecnici
conferiti, entrambi di valore inferiore a 20.000 euro.
A
tal riguardo l'Autorità evidenzia che ai fini dell’individuazione della
procedura da espletare per l’affidamento degli incarichi attinenti
all’ingegneria ed all’architettura, la stazione appaltante è tenuta alla stima
preventiva ed unitaria dell’importo totale dei servizi, secondo le chiare
indicazioni contenute nell’art. 29 del d.lgs. 163/2006 il quale dispone,
peraltro, che “nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad
ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato
al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione
se il frazionamento non vi fosse stato”.
Sull’argomento
si richiama l’avviso espresso dall’Autorità a tenore del quale per stabilire la
normativa applicabile all’affidamento di incarichi di progettazione è
necessario verificare se gli stessi siano o meno riferiti ad un medesimo
intervento. In tale circostanza l’importo presunto della prestazione deve
essere calcolato cumulativamente, ossia sommando gli importi di tutti i servizi
oggetto di ciascun appalto e devono essere applicate le procedure previste per
l’importo totale dei servizi da affidare (ex multis, determinazioni Autorità n.
8/1999, n. 30/2002, n. 2/2002 e deliberazioni n. 26/2012, n. 5/2006, n.
67/2005, n. 153/2004, consultabili sul sito istituzionale).
Di
contro, l’artificioso frazionamento degli incarichi in più lotti ed il
conseguente loro affidamento a trattativa privata, comporta l’elusione delle
procedure concorsuali, non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità
richieste dal valore della prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di
scelta del contraente contemplate nella disciplina di settore.
Dunque
sia il dato normativo di riferimento, sia l’avviso espresso dall’Autorità
sull’argomento, confermano l’obbligo per la stazione appaltante di stimare in
via unitaria l’importo totale degli incarichi da conferire; in caso contrario,
si assisterebbe ad un frazionamento ingiustificato degli stessi, in violazione
della disciplina normativa di riferimento.
Dalle
considerazioni che precedono deriva, pertanto, in relazione al caso di specie,
che l’attività di accatastamento degli immobili comunali e degli edifici
scolastici del Comune, doveva essere considerata unitariamente ai fini della
stima dell’importo totale del relativo incarico da conferire, tenuto conto che
si tratta di uno stesso servizio (attività di accatastamento), svolto in
relazione ad un complesso unitario di beni (gli edifici comunali, incluse le
scuole).
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