A
partire dal 1° luglio 2015 tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (cioè ristrutturazioni profonde che
richiedano il rilascio del permesso di costruire) dovranno essere dotati di un
cosiddetto punto di accesso, ovvero di un punto fisico, situato all'interno o
all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti
pubbliche di comunicazione, che consenta la connessione con l'infrastruttura
interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a
banda ultralarga.
L'obbligo
è stato introdotto dallo Sblocca Italia (decreto legge n.133/2014 convertito
con modificazioni nella legge n.164/2014) con l'inserimento nel Testo Unico
Edilizia (DPR n. 380/2001) dell'articolo 135-bis.
Tutti
gli edifici di nuova costruzione, per i quali le domande di autorizzazione
edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015, dovranno essere equipaggiati
con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita
da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità
in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.
Lo
stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, anche agli edifici
preesistenti, quando siano oggetto di interventi per i quali venga richiesto un
permesso di costruire successivamente al 1° luglio 2015.
Per
infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il
complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti
reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che
permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere
il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
Per
punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno
dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche
di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna
all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda
ultralarga.
Gli
edifici equipaggiati possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto
o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di
“edificio predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un
tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e
64-100/1, 2 e 3.
Lo
Sblocca Italia inserisce tra le opere di urbanizzazione primaria - attraverso
una modifica della legge n. 847/1964 - le opere di infrastrutturazione per la
realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra
ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate
anche all'interno degli edifici. Anche le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione (di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni
elettroniche) sono inserite tra le opere di urbanizzazione primaria.
Il
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), l’ente normatore del settore elettrico
ed elettronico, ha emanato delle Guide tecniche (CEI 306-2, CEI 64-100/1, CEI
64-100/2, CEI 64-100/3,) allo scopo di fornire un supporto adeguato per la
progettazione d’impianti di comunicazione elettronica e di spazi installativi
idonei ad assicurare la realizzazione di reti di comunicazione elettronica”.
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