Per il consolidato
orientamento del Consiglio di Stato, la scelta del criterio più idoneo per
l'aggiudicazione di un appalto pubblico - tra quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso - costituisce
espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, “che non è
censurabile se non per evidente irrazionalità o per travisamento dei
presupposti di fatto”.
Lo
ha ribadito la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3121/2015,
depositata il 18 giugno 2015.
Secondo
il CdS, in merito alla scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione
dell'appalto pubblico, non sussiste “per la stazione appaltante alcun obbligo
di esternare, in una specifica e puntuale motivazione, le ragioni della scelta
operata” (cfr. da ultimo e per tutte Cons. Stato, Sez. III, 8 luglio 2014, n.
3484).
Pertanto,
nella sentenza depositata il 18 giugno scorso, il Consiglio di Stato ha
ravvisato che “avuto riguardo alla natura del servizio da aggiudicare, allo
specifico contenuto della lex specialis di gara, nonché alle generali e cogenti
disposizioni di cui al D.P.R. 10 novembre 1990, n. 285, la scelta del prezzo
più basso quale criterio di aggiudicazione dell’appalto non risulta palesemente
illogica od irrazionale, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice”.
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