giovedì 10 settembre 2015

ABUSO D'UFFICIO



La Cassazione penale (Sez. III, sentenza n. 19182 del 8.5.2015) ha richiamato l'attenzione sulla casistica dell'abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p.
Recentemente, la prova della devianza dell'azione amministrativa si era fatta più difficile, dovendo la pubblica accusa sostenere l'esistenza di una volontà intenzionale di danneggiare o favorire privati.
Secondo la Cassazione, in tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da elementi sintomatici come la macroscopica illegittimità dell'atto compiuto.
In linea con detta premessa, non e' più richiesto l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, in quanto la prova dell'intenzionalità del vantaggio ben può discendere dal grado della violazione di regole certe riscontrabile nella singola vicenda amministrativa.

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