Con
la sentenza n. 11577/2016 del 6 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha
affermato il principio secondo cui, ai fini della revisione prezzi di un
appalto di opera pubblica, “nel quadro di applicazione dell'articolo 33 della
legge 28 febbraio 1986 numero 41, nessun rilievo riveste l'aggiudicazione
provvisoria ed il tempo eventualmente intercorrente tra essa e l'aggiudicazione
definitiva e/o la stipulazione del contratto”.
La
suprema Corte ha di recente chiarito che, in tema di pubblici appalti, l'aggiudicazione
provvisoria “ha natura di atto endoprocedimentale, che, quantunque generi tra
le parti situazioni giuridiche preliminari tutelabili in sede giurisdizionale,
non può mai determinare l'instaurazione del rapporto contrattuale finale tra la
stazione appaltante e l'aggiudicatario, potendo tale risultato raggiungersi
solo con l'aggiudicazione definitiva, che non è atto meramente confermativo o
esecutivo ma è un provvedimento affatto autonomo e diverso rispetto
all'aggiudicazione provvisoria anche quando ne recepisca interamente i
contenuti”.
Secondo
la Cassazione “dal momento che la revisione prezzi tende a
ristabilire il rapporto sinallagmatico tra la prestazione dell'appaltatore e la
controprestazione dell'Amministrazione, adeguando il corrispettivo alle
variazioni dei prezzi di mercato qualora questi superino la soglia prevista
dall'alea contrattuale come determinata dalla legge, essa può operare
soltanto dopo che il rapporto contrattuale sia sorto, e cioè non prima
dell'aggiudicazione definitiva”.
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