Nel
portale www.sistri.it del
ministero dell'Ambiente è stato pubblicato il completo rifacimento del Manuale
Operativo Sistri in attuazione delle previsioni contenute nel Decreto
Ministeriale n. 78 del 30 marzo 2016, entrato in vigore l’8 giugno 2016 che
reca “disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di
tracciabilita' dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2016, il nuovo regolamento è
composto di 24 articoli e 2 allegati e abroga il precedente regolamento n.
52/2011.
È
stato inoltre pubblicato il manuale “Procedure di Iscrizione e Gestione del
Fascicolo Azienda”, Ver. 1.0 del 7 giugno 2016, che si propone quale strumento
di supporto informativo ai soggetti, obbligati o che aderiscono su base
volontaria, interessati dall’iscrizione al SISTRI ed alla gestione del proprio
fascicolo azienda.
Le
procedure contenute nel documento si applicano a partire dall’ 8 giugno 2016,
data di entrata in vigore del nuovo regolamento Sistri.
Il
manuale è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 2 del nuovo
regolamento.
ISCRIZIONE
AL SISTRI. Sono tenuti ad aderire al Sistri i soggetti indicati dall'articolo
188-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle
disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Rientrano
nell'ambito delle categorie individuate, in particolare, i seguenti soggetti:
a)
nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti
da terzi a titolo professionale, nonche' le imprese e gli enti che trasportano
i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all'Albo nazionale
gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo
quando obbligati ad aderire come produttori;
b)
nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il
trasporto, o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n.
135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistri dall'armatore o
noleggiatore medesimo;
c)
nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista
concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata
legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o
allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
d)
nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli
uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni
ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali
merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il
successivo trasporto.
Possono
aderire su base volontaria al Sistri i soggetti indicati dall'articolo 188-ter,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i soggetti non
obbligati ad aderire ai sensi delle disposizioni attuative approvate ai sensi
del comma 3 del medesimo articolo.
Gli operatori obbligati si iscrivono al Sistri prima di
dare avvio alle attivita' o al verificarsi dei presupposti previsti dagli
articoli medesimi, con le modalita' indicate nel decreto previsto all'articolo
2.
I
comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unita'
locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad
associazioni senza scopo di lucro. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita'
locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive comunque il comune, con la
somma dei dipendenti delle singole unita' locali.
Gli
Enti pubblici titolari dell'autorizzazione all'esercizio di impianti pubblici
di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione,
delegare l'iscrizione e le procedure Sistri a terzi soggetti in possesso dei
requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto
terzi, ai quali e' affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al
Sistri. In tali ipotesi l'iscrizione al Sistri e' effettuata a nome del
soggetto gestore.
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