Secondo
il nuovo testo delle linee guida del 21/6/2016, pubblicato da Anac attualmente
in attesa di approvazione e pubblicazione definitiva.
I TITOLI DI STUDIO
RICHIESTI PER RICOPRIRE L’INCARICO DI RUP
Per gli appalti e
concessioni di lavori:
a) Per gli importi
inferiori a 500.000,00 euro
il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto
tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale
(es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, perito
edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), abilitato all'esercizio della
professione ed iscritto nel relativo Albo. Deve, inoltre, possedere
un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito
dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;
b) Per gli importi pari o
superiori a 500.000,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 di euro il RUP deve essere in possesso di una
laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie,
scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o
equipollenti e abilitazione all’esercizio della professione; abilitato all'esercizio
della professione ed iscritto nell’apposita sezione del relativo Albo
professionale. In ogni caso deve possedere un’anzianità di servizio ed
esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e
concessioni di lavori;
c) Per gli importi pari o
superiori a 1.000.000,00 di euro
il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle
materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione
e iscrizione al relativo Albo professionale. Deve, inoltre, possedere
un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito
dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
Per gli appalti di servizi
e forniture e concessione di servizi:
a) Per i servizi e le
forniture di importo pari o inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
Codice, il RUP è in
possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un
istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e
un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito
dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture
b) Al di sopra delle
soglie di cui all’art. 35 del Codice,
il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica
e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito
dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture
c) Per appalti che
rivestono particolare complessità o richiedono specifiche competenze tecniche è necessario, il possesso del titolo di
studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. Per gli acquisti
attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi
medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante
può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di
cui alle lettera a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale,
di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o dell’abilitazione
all’esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
IL RUOLO DEL RUP
Si
è finalmente sottolineato il ruolo di
Project Manager ricoperto dal RUP nel procedimento di affidamento dei
contratti pubblici, evidenziando le sue competenze di pianificazione,
programmazione, gestione, monitoraggio e controllo.
I COMPITI DEL RUP IN SEDE
DI GARA
Il controllo della
documentazione amministrativa
è stato attribuito, in alternativa, al RUP, a un seggio di gara istituito ad
hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, a un apposito
ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative
proprie della stazione appaltante, prevedendo che in ogni caso il RUP eserciti
una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto
svolgimento delle procedure e adotti le decisioni conseguenti alle valutazioni
effettuate. Ciò in quanto è stato ritenuto che la commissione di gara debba
essere incaricata della sola valutazione delle offerte.
Per la valutazione delle
offerte anormalmente basse
è stato previsto che, nel bando di gara, la stazione appaltante, in caso di
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, indica se la verifica di
congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP o se questi possa
avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9,
del Codice, o di altra commissione nominata ad hoc; per gli affidamenti da
aggiudicare con il criterio dell’OEPV, in coerenza con la ratio sottesa
all’articolo 77 del Codice, della congruità dell’offerta è affidata alla Commissione
di gara insieme al RUP.
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