L'Autorità
anticorruzione ha pubblicato il Comunicato del Presidente del 31 maggio 2016 in
tema di “Procedimenti per l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 50/2016”, che prevede come motivo
di esclusione dalla gara l’iscrizione dell’operatore economico nel casellario
informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione «ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione».
La
causa di esclusione opera per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione.
Si
tratta del medesimo motivo di esclusione previsto dal previgente art. 38, comma
1, lett. m-bis) del d.lgs. 163/2006.
Nel
precedente quadro normativo era, in particolare, previsto che le SOA
accertassero la sussistenza oggettiva della falsa dichiarazione o falsa
documentazione, dichiarando, di conseguenza, la decadenza dell’attestazione (art.
40, comma 9-ter) e la segnalazione all’Autorità, la quale, a sua volta,
disponeva «l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione
dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’art.
38, comma 1, lett. m-bis), per un periodo di un anno, dopo aver accertato che
le false dichiarazioni siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti» (art. 40, comma
9-quater).
Queste
due ultime disposizioni non sono, però, state riprodotte nel nuovo Codice, in
quanto l’art. 83, comma 2 demanda all’Autorità il compito di emanare linee
guida per la disciplina del sistema di qualificazione con le quali, in base a
quanto stabilito dall’art. 84, comma 8, andranno disciplinati anche i casi e le
modalità di sospensione o di annullamento dell’attestazione.
È
statuito altresì, che l’Autorità vigili sul sistema di qualificazione
esercitando i correlati poteri sanzionatori e regoli i procedimenti
sanzionatori di sua competenza con appositi atti.
Per
espressa previsione dell’art. 216, comma 14, del nuovo Codice, infine, fino
all’adozione delle linee guida di cui all’art. 83, comma 2, (da emanarsi entro
un anno dall’entrata in vigore del Codice) continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, gli artt. da 60 a 96 del d.p.r. 207/2010, riferiti al sistema
unico di qualificazione delle imprese.
Nelle
more dell’adozione delle citate linee guida e della necessaria conseguente
revisione del Regolamento che disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio,
l’Autorità ritiene ancora applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata
in vigore del nuovo Codice, la disciplina dell’art. 40, comma 9-quater, d.lgs.
163/2006, in ragione dell’applicazione alle sanzioni amministrative de quibus
del principio di legalità e di ultrattività, di cui all'art. 1 della l.
689/1981.
Per
quanto concerne, invece, eventuali illeciti commessi durante il “regime
transitorio” (e cioè fino all’emanazione delle linee guida di cui sopra), in
base al combinato disposto degli art. 216, comma 14, d.lgs. 50/2016 e dell’art.
83, comma 2, risulteranno applicabili sia le disposizioni di cui alla Parte II,
Titolo III del d.p.r. 207/2010 – con la conseguenza che permane l’obbligo delle
SOA di avviare i procedimenti di verifica della documentazione e delle
dichiarazioni esibite dall’impresa attestanda e (in presenza dell’accertamento
oggettivo della carenza dei requisiti) di comunicare all’Autorità l’avvio e gli
esiti dei procedimenti svolti in contraddittorio con l’impresa – sia quelle contenute
nel Regolamento del 26 febbraio 2014 in materia di esercizio del potere
sanzionatorio da parte dell'Autorità.
In
assenza di specifiche disposizioni nel nuovo Codice relative all’illecito
sanzionatorio commesso in vista del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, si ritiene che trovi applicazione, quanto alla durata della
sanzione accessoria, la misura dettata all’art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016
riguardante le false dichiarazioni o la falsa documentazione presentate alla
stazione appaltante nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, soprattutto
perché in linea con i principi di ragionevolezza e pari trattamento tra
illeciti amministrativi cui il nuovo Codice riconosce il medesimo disvalore
sotto il profilo dell’irrogazione della sanzione pecuniaria (art. 213, comma
13, d.lgs. 50/2016)”.
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