È
entrato in vigore oggi, 28 luglio 2016, il decreto legislativo n. 127 del 30 giugno 2016, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015,
n. 124”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio.
Il
provvedimento sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e contiene anche disposizioni di
coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi.
La
conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione
procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata
all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i
gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia
subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
CONFERENZA
SEMPLIFICATA. La conferenza decisoria si svolge in forma semplificata e in
modalita' asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La
conferenza e' indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della
domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
a)
l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa
documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni
e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b)
il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le
amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma
7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita'
non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c)
il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il
quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni
relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le
suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della
salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui
all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine e' fissato
in novanta giorni;
d)
la data della eventuale riunione in modalita' sincrona di cui all'articolo
14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla
lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
Ove
necessario, in relazione alla particolare complessita' della determinazione da
assumere, l'amministrazione procedente puo' comunque procedere direttamente in
forma simultanea e in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal
caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione
entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente puo'
altresi' procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su richiesta
motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro
il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni.
CONFERENZA
SIMULTANEA. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita' sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile
anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
I
lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni
decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui
all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, il termine e' fissato in novanta giorni. Resta fermo
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
Ciascun
ente o amministrazione convocato alla riunione e' rappresentato da un unico
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante
la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza
della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie
ai fini dell'assenso.
RIMEDI
PER LE AMMINISTRAZIONI DISSENZIENTI. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri
a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato
dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal Ministro competente.
Possono
altresi' proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una
materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso
motivato in seno alla conferenza.
La
proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione
motivata di conclusione della conferenza.
La
Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al
quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e
delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale
riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di
leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che
sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i
medesimi effetti.
Qualora
alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta
nella riunione di cui al comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi
quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalita'
e allo stesso fine.
Qualora
all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le
amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito
delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento
della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma, all'ordine del giorno
della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del
termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri
possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la
determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo' accogliere
parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della
determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
Restano
ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di
autonomia e dalle relative norme di attuazione.
DISPOSIZIONI
DI COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.
Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono
l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la
comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia
al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
DISPOSIZIONE
TRANSITORIA. Le disposizioni del decreto trovano applicazione ai procedimenti
avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Oggi 28 luglio 2016 è entrato in vigore anche
il decreto legislativo n. 126 del 30 giugno 2016, recante “Attuazione della
delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a
norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.162 del 13 luglio 2016.
Il
provvedimento introduce la possibilità di presentare presso un unico ufficio,
anche in via telematica, un unico modulo di segnalazione certificata di inizio
attività (Scia) valido su tutto il territorio nazionale.
La
pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste pubblica sul
proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico ufficio a cui
rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o
amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori
rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il
profilo disciplinare.
ADEGUAMENTO
ENTRO IL 1° GENNAIO 2017. E’ introdotta una disposizione transitoria che
consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º
gennaio 2017.
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