Nella
Gazzetta Ufficiale n.162 di ieri 13 luglio 2016, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 126 del 30 giugno 2016, recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Il
provvedimento entra in vigore il 28 luglio 2016.
UNICO MODULO DI
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) VALIDO SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE.
La
pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste pubblica sul
proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico ufficio a cui
rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o
amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori
rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il
profilo disciplinare.
La
ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze,
segnalazioni o comunicazioni costituisce comunicazione di avvio del
procedimento e deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta
a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad
accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività
intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di
coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di
Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi
in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è
introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali
di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017.
Il
provvedimento reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi
alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a
Segnalazione certificata di inizio attività, lasciando ferma la disciplina
delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa (ad
esempio la disciplina dell’attività edilizia libera o soggetta a semplice
comunicazione).
Peraltro il provvedimento rinvia a successivi decreti attuativi della delega la concreta e puntuale individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività od oggetto di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessario invece un titolo espresso.
Peraltro il provvedimento rinvia a successivi decreti attuativi della delega la concreta e puntuale individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività od oggetto di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessario invece un titolo espresso.
Si
prevede poi che le attività private non espressamente individuate ai sensi dei
medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della
normativa europea, statale e regionale, non sono soggette a controllo preventivo
(in altri termini, tutto ciò che non è espressamente regolamentato è
libero).
MODULISTICA STANDARDIZZATA - L’art. 2 del provvedimento
prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che
definiscano, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa
organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle
comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. Tali moduli dovranno
poi essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie
delle istanze, segnalazioni o comunicazioni, e prevedono, tra l’altro, la possibilità
del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con
l’amministrazione.
L’amministrazione
potrà chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata
corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei
relativi allegati ai moduli predefiniti, essendo pertanto vietata ogni
richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli predefiniti,
nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI
AMMINISTRATIVI - Viene
inserito il nuovo art. 19-bis della L. 241/1990 sul procedimento
amministrativo, introducendo il principio della concentrazione dei regimi
amministrativi, in base al quale sul sito istituzionale di ciascuna
amministrazione deve essere indicato lo sportello unico (di regola telematico)
al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni. anche in caso di
procedimenti connessi di competenza di più amministrazioni o di più
articolazioni interne in seno alla stessa amministrazione.
Nelle
ipotesi in cui per lo svolgimento di un’attività siano necessarie altre SCIA,
comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato
potrà presentare un’unica SCIA allo sportello di cui sopra, e sarà compito
dell’amministrazione che la riceve trasmetterla alle altre amministrazioni
interessate al fine di consentire gli adempimenti di loro competenza.
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