giovedì 21 luglio 2016

LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13/07/2016 è stato pubblicato il D. Leg.vo 30/06/2016, n. 127, che reca l’attuazione della delega di cui all'art. 2 della L. 124/2015 (cosiddetta “Legge Madia”), con l’obiettivo di introdurre un nuovo modello generale di conferenza di servizi semplificato rispetto alla disciplina contenuta nella L. 241/1990.

Il provvedimento - che entra in vigore dal 28/07/2016 e si applica ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore - consta di due titoli:
-       il primo che riformula gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 241/1990 e modifica la disciplina generale della conferenza di servizi;
-       il secondo, che contiene le disposizioni di coordinamento con le norme di settore, introducendo modifiche ai seguenti provvedimenti: D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia); D.L. 112/2008 e D.P.R. 160/2010 (Sportello unico per le attività produttive - SUAP); D.P.R. 59/2013 (Autorizzazione unica ambientale - AUA); D. Leg.vo 152/2016 (Codice dell'ambiente).

Queste le principali novità:

CONFERENZA DI SERVIZI (nuovo art. 14, L. 241/1990)
Conferenza di servizi istruttoria (già presente nella normativa attuale) che ha natura facoltativa e può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra P.A. coinvolta o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi. Le modalità di svolgimento sono rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione procedente che può adottare lo schema procedimentale della conferenza decisoria (in forma semplificata).
Conferenza di servizi decisoria che costituisce un nuovo modello, da indire obbligatoriamente da parte dell’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, resi da amministrazioni diverse. Può essere convocata anche su richiesta del privato interessato, quando la relativa attività è subordinata a atti di assenso di competenza di diverse P.A. (se vi è un solo atto di assenso si applica l’art. 17-bis, L. 241/1990).
Conferenza di servizi preliminare che, come nel quadro attuale, ha carattere facoltativo e può essere indetta dall'amministrazione competente per progetti di particolare complessità su motivata richiesta dell’interessato, corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare, al fine di indicare le condizioni per ottenere sul progetto definitivo le intese e le autorizzazioni richieste dalla normativa. Tale conferenza - da concludersi entro 30 giorni dalla richiesta - si svolgerà sulla base delle indicazioni fornite in tale sede.
Conferenza dei servizi dei progetti sottoposti a V.I.A. che è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della V.I.A. (ex art. 25, comma 3, D. Leg.vo 152/2006), in modo tale che il giudizio di compatibilità ambientale espresso in esito ai lavori della conferenza decisoria possa sostituire tutti gli atti di assenso (non solo quelli ambientali) necessari per la realizzazione dell’opera. Tale conferenza dovrà svolgersi in modalità sincrona ex art. 14-ter della L. 241/1990 e dovrà essere indetta non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale, di cui all'art. 23, comma 4, D. Leg.vo 152/2006 e concludersi entro il termine di conclusione del procedimento di V.I.A.

CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA (nuovo art. 14-bis, L. 241/1990)
Sono introdotte diverse misure volte a garantire la celere conclusione dei procedimenti. In particolare:
-       sono ridotti significativamente i casi in cui si rendono necessarie riunioni che richiedono la partecipazione contemporanea e contestuale dei rappresentanti delle P.A. competenti;
-       sono introdotti termini stringenti e perentori per l’avvio del procedimento, per richiedere integrazioni e per rendere le proprie determinazioni motivate di assenso o dissenso;
-       le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificare se sono relative a un vincolo normativo ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico;
-       fatti salvi i casi in cui la normativa comunitaria richieda l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine o la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti equivalgono ad assenso senza condizioni;
-       decorso il termine per il rilascio delle determinazioni, la P.A. adotta, entro 5 giorni: i) la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, ove abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, o ritenga, sentiti i privati e le altre P.A. interessate, che le condizioni indicate ai fini dell’assenso possano essere accolte senza necessità di modifiche sostanziali alla decisione; ii) la determinazione di conclusione negativa della conferenza, ove abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili;
-       ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere (o su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato), l’amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, indicendo la conferenza mediante comunicazione alle altre amministrazioni delle informazioni necessarie e convocando la riunione entro i successivi 45 giorni.

CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA (nuovo art. 14-ter, L. 241/1990)
L’utilizzo di tale modello è solo eventuale, in caso di “fallimento” della conferenza in modalità asincrona, ove siano stati comunicati espressi dissensi che la P.A. procedente ritiene di poter superare o in caso di particolare complessità della determinazione da assumere.

DECISIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI (nuovo art. 14-quater, L. 241/1990)
La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. In caso di approvazione unanime, la determinazione conclusiva è immediatamente efficace; altrimenti è sospesa per il periodo utile all'esperimento dei rimedi previsti.

RIMEDI PER LE AMMINISTRAZIONI DISSENZIENTI (nuovo art. 14-quinquies, L. 241/1990)
Viene introdotto un meccanismo di opposizione successivo alla determinazione (con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei ministri) da parte delle P.A. con posizione “qualificata”, che abbiano espresso un dissenso motivato in seno alla riunione della conferenza di servizi.
Modalità asincrona: in tempo differito e prevalentemente off line (collegamento ad un link in orari e tempi prestabiliti tramite e-mail, fax, social forum, ecc.)
Modalità sincrona: in tempo reale con presenza on line o fisica (collegamento via tlf o con treaming)

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