Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13/07/2016 è stato pubblicato il D. Leg.vo 30/06/2016, n. 127, che reca l’attuazione
della delega di cui all'art. 2 della L. 124/2015 (cosiddetta “Legge Madia”),
con l’obiettivo di introdurre un nuovo modello generale di conferenza di
servizi semplificato rispetto alla disciplina contenuta nella L. 241/1990.
Il provvedimento - che entra in vigore dal 28/07/2016 e si applica ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore - consta di due titoli:
- il primo che riformula gli articoli da
14 a 14-quinquies della L. 241/1990 e modifica la disciplina generale
della conferenza di servizi;
- il secondo, che contiene le disposizioni
di coordinamento con le norme di settore, introducendo modifiche ai seguenti
provvedimenti: D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia); D.L. 112/2008 e
D.P.R. 160/2010 (Sportello unico per le attività produttive - SUAP); D.P.R.
59/2013 (Autorizzazione unica ambientale - AUA); D. Leg.vo 152/2016 (Codice
dell'ambiente).
Queste
le principali novità:
CONFERENZA DI
SERVIZI (nuovo art. 14, L. 241/1990)
Conferenza di servizi
istruttoria (già
presente nella normativa attuale) che ha natura facoltativa e può essere
indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra P.A.
coinvolta o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare
un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi. Le modalità
di svolgimento sono rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione
procedente che può adottare lo schema procedimentale della conferenza decisoria
(in forma semplificata).
Conferenza di servizi
decisoria che
costituisce un nuovo modello, da indire obbligatoriamente da parte
dell’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento
è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di assenso, resi da amministrazioni diverse. Può essere convocata
anche su richiesta del privato interessato, quando la relativa attività è
subordinata a atti di assenso di competenza di diverse P.A. (se vi è un solo
atto di assenso si applica l’art. 17-bis, L. 241/1990).
Conferenza di servizi
preliminare che,
come nel quadro attuale, ha carattere facoltativo e può essere indetta dall'amministrazione
competente per progetti di particolare complessità su motivata richiesta
dell’interessato, corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio
di fattibilità, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto
definitivo, al fine di verificare le condizioni per ottenere i necessari
pareri, intese, concerti, nulla osta. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare, al
fine di indicare le condizioni per ottenere sul progetto definitivo le intese e
le autorizzazioni richieste dalla normativa. Tale conferenza - da concludersi
entro 30 giorni dalla richiesta - si svolgerà sulla base delle indicazioni
fornite in tale sede.
Conferenza dei servizi dei
progetti sottoposti a V.I.A. che
è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della V.I.A. (ex art.
25, comma 3, D. Leg.vo 152/2006), in modo tale che il giudizio di compatibilità
ambientale espresso in esito ai lavori della conferenza decisoria possa
sostituire tutti gli atti di assenso (non solo quelli ambientali) necessari per
la realizzazione dell’opera. Tale conferenza dovrà svolgersi in modalità
sincrona ex art. 14-ter della L. 241/1990 e dovrà essere indetta
non oltre 10 giorni dall'esito della verifica documentale, di cui all'art. 23,
comma 4, D. Leg.vo 152/2006 e concludersi entro il termine di conclusione del
procedimento di V.I.A.
CONFERENZA DI SERVIZI
SEMPLIFICATA (nuovo art. 14-bis, L. 241/1990)
Sono
introdotte diverse misure volte a garantire la celere conclusione dei
procedimenti. In particolare:
- sono ridotti significativamente i casi
in cui si rendono necessarie riunioni che richiedono la partecipazione
contemporanea e contestuale dei rappresentanti delle P.A. competenti;
- sono introdotti termini stringenti e
perentori per l’avvio del procedimento, per richiedere integrazioni e per
rendere le proprie determinazioni motivate di assenso o dissenso;
- le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell’assenso devono essere espresse in modo
chiaro e analitico e specificare se sono relative a un vincolo normativo ovvero
discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico;
- fatti salvi i casi in cui la normativa
comunitaria richieda l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata
comunicazione della determinazione entro il termine o la comunicazione di una
determinazione priva dei requisiti equivalgono ad assenso senza condizioni;
- decorso il termine per il rilascio delle
determinazioni, la P.A. adotta, entro 5 giorni: i) la determinazione
motivata di conclusione positiva della conferenza, ove abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, o ritenga,
sentiti i privati e le altre P.A. interessate, che le condizioni indicate ai
fini dell’assenso possano essere accolte senza necessità di modifiche
sostanziali alla decisione; ii) la determinazione di conclusione
negativa della conferenza, ove abbia acquisito uno o più atti di dissenso che
non ritenga superabili;
- ove necessario, in relazione alla
particolare complessità della determinazione da assumere (o su richiesta
motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato),
l’amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma
simultanea e in modalità sincrona, indicendo la conferenza mediante
comunicazione alle altre amministrazioni delle informazioni necessarie e
convocando la riunione entro i successivi 45 giorni.
CONFERENZA DI SERVIZI
SIMULTANEA (nuovo art. 14-ter, L. 241/1990)
L’utilizzo
di tale modello è solo eventuale, in caso di “fallimento” della conferenza in
modalità asincrona, ove siano stati comunicati espressi dissensi che la P.A.
procedente ritiene di poter superare o in caso di particolare complessità della
determinazione da assumere.
DECISIONE DELLA CONFERENZA
DI SERVIZI (nuovo art. 14-quater, L. 241/1990)
La
determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce
a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. In
caso di approvazione unanime, la determinazione conclusiva è immediatamente
efficace; altrimenti è sospesa per il periodo utile all'esperimento dei rimedi
previsti.
RIMEDI PER LE
AMMINISTRAZIONI DISSENZIENTI (nuovo art. 14-quinquies, L. 241/1990)
Viene
introdotto un meccanismo di opposizione successivo alla determinazione (con il
coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei ministri) da parte delle P.A.
con posizione “qualificata”, che abbiano espresso un dissenso motivato in seno
alla riunione della conferenza di servizi.
Modalità asincrona: in tempo differito e
prevalentemente off line (collegamento ad un link in orari e tempi prestabiliti
tramite e-mail, fax, social forum, ecc.)
Modalità sincrona: in tempo reale con presenza on
line o fisica (collegamento via tlf o con treaming)
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