mercoledì 13 luglio 2016

LEGGE EUROPEA 2015-2016



La legge 7 luglio 2016 n. 122, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016" pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.158 dell'8 luglio 2016, entrerà in vigore il 23/7/2016.
La legge europea 2015-2016 si compone di 37 articoli suddivisi in 9 capi, riferiti a specifiche materie. Le disposizioni approvate sono finalizzate a definire 16 procedure avviate dalla Commisione europea nei confronti dell'Italia, tra cui 4 procedure di infrazione, 10 casi pre-contenzioso (EU Pilot) e una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato esistenti e di una procedura di aiuti di Stato. La legge provvede inoltre all'attuazione di 3 direttive e di una decisione GAI.
Il provvedimento modifica o integra alcune disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE. L'articolo 4 estende le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 186 del 2011 alle violazioni del regolamento (UE) n.1297/2014 (che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008) in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
SOA. In materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento (capo II), viene eliminato l'obbligo (articolo 5) per le Società Organismi di Attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede operativa nel territorio della Repubblica (Procedura di infrazione 2013/4212).
SOA. L’art. 5 elimina l’obbligo, per le Società Organismi di Attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici, di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica. Con tale disposizione si intende superare la procedura di infrazione 2013/4212, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per aver imposto alle SOA l’obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica ai sensi dell’art. 64, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010.
Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) alla quale si era rivolto il Consiglio di Stato con un rinvio pregiudiziale sull’interpretazione delle richiamate disposizioni del TFUE e della direttiva 2006/163/CE circa le disposizioni italiane che impongono alle SOA di avere la sede legale in Italia. La Corte, nella causa C-593/13, ha stabilito che l’art. 51 del TFUE, il quale prevede eccezioni al diritto di stabilimento, non si applica alle attività di attestazione esercitate dalle SOA, poiché queste non esercitano pubblici poteri, in quanto la loro attività è definita in tutti i suoi aspetti dal quadro normativo nazionale italiano. La Cge, inoltre, ha interpretato l’art. 14 della direttiva 2006/123/CE nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale è imposto alle SOA l’obbligo di avere la sede legale nel territorio nazionale. La norma contiene il riferimento anche alla disciplina del nuovo codice (art. 84).
DIRITTI DEI LAVORATORI A SEGUITO DI SUBENTRO DI UN NUOVO APPALTATORE. Il Capo VI, in materia di occupazione, interviene sul tema dei diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore (articolo 30), riformulando il decreto legislativo n. 276 del 2003 (Caso EU pilot 7622/15/EMPL). In particolare, all’articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003 (attuativo della Legge Biagi), il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda».
STOCCAGGIO GEOLOGICO DEL BIOSSIDO DI CARBONIO. L'articolo 32 modifica in più punti la disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2009/31/UE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, con riferimento alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, al riesame e all'aggiornamento dell'autorizzazione e alle attività sottoposte a vigilanza e controllo.
TERZO PACCHETTO ENERGIA. Il Capo VIII (costituito dall'articolo 33) reca disposizioni in materia di energia al fine di adattare la normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia» (decreto legislativo n. 93 del 2011). In particolare, i soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri possono essere certificati quali gestori della linea stessa (procedura di infrazione 2014/2286).

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