La legge 7 luglio 2016 n.
122, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2015-2016" pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.158 dell'8
luglio 2016, entrerà in vigore il 23/7/2016.
La
legge europea 2015-2016 si compone di 37 articoli suddivisi in 9 capi, riferiti
a specifiche materie. Le disposizioni approvate sono finalizzate a definire 16
procedure avviate dalla Commisione europea nei confronti dell'Italia, tra cui 4
procedure di infrazione, 10 casi pre-contenzioso (EU Pilot) e una procedura di
cooperazione in materia di aiuti di Stato esistenti e di una procedura di aiuti
di Stato. La legge provvede inoltre all'attuazione di 3 direttive e di una
decisione GAI.
Il
provvedimento modifica o integra alcune disposizioni vigenti dell'ordinamento
nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.
CLASSIFICAZIONE,
ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE. L'articolo 4 estende le sanzioni
previste dal decreto legislativo n. 186 del 2011 alle violazioni del
regolamento (UE) n.1297/2014 (che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008) in
materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle
miscele.
SOA.
In materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento (capo
II), viene eliminato l'obbligo (articolo 5) per le Società Organismi di
Attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori
pubblici di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo
di avere una sede operativa nel territorio della Repubblica (Procedura di
infrazione 2013/4212).
SOA. L’art. 5 elimina l’obbligo, per le Società Organismi di Attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici, di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica. Con tale disposizione si intende superare la procedura di infrazione 2013/4212, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per aver imposto alle SOA l’obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica ai sensi dell’art. 64, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010.
SOA. L’art. 5 elimina l’obbligo, per le Società Organismi di Attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici, di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica. Con tale disposizione si intende superare la procedura di infrazione 2013/4212, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per aver imposto alle SOA l’obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica ai sensi dell’art. 64, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010.
Sulla
questione si è pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) alla quale si era rivolto il Consiglio di Stato con un rinvio
pregiudiziale sull’interpretazione delle richiamate disposizioni del TFUE e
della direttiva 2006/163/CE circa le disposizioni italiane che impongono alle
SOA di avere la sede legale in Italia. La Corte, nella causa C-593/13, ha
stabilito che l’art. 51 del TFUE, il quale prevede eccezioni al diritto di
stabilimento, non si applica alle attività di attestazione esercitate dalle
SOA, poiché queste non esercitano pubblici poteri, in quanto la loro attività è
definita in tutti i suoi aspetti dal quadro normativo nazionale italiano. La
Cge, inoltre, ha interpretato l’art. 14 della direttiva 2006/123/CE nel senso
che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale è
imposto alle SOA l’obbligo di avere la sede legale nel territorio nazionale. La
norma contiene il riferimento anche alla disciplina del nuovo codice (art. 84).
DIRITTI DEI LAVORATORI A
SEGUITO DI SUBENTRO DI UN NUOVO APPALTATORE. Il Capo VI, in materia di occupazione, interviene sul
tema dei diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore
(articolo 30), riformulando il decreto legislativo n. 276 del 2003 (Caso EU
pilot 7622/15/EMPL). In particolare, all’articolo 29 del decreto legislativo n.
276/2003 (attuativo della Legge Biagi), il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di
subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e
operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di
clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità
che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce
trasferimento d’azienda o di parte d’azienda».
STOCCAGGIO GEOLOGICO DEL
BIOSSIDO DI CARBONIO.
L'articolo 32 modifica in più punti la disciplina nazionale di attuazione della
direttiva 2009/31/UE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di
carbonio, con riferimento alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
allo stoccaggio, al riesame e all'aggiornamento dell'autorizzazione e alle
attività sottoposte a vigilanza e controllo.
TERZO PACCHETTO ENERGIA. Il Capo VIII (costituito dall'articolo
33) reca disposizioni in materia di energia al fine di adattare la normativa
nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia» (decreto legislativo n. 93 del
2011). In particolare, i soggetti che realizzano linee di interconnessione con
altri Stati membri possono essere certificati quali gestori della linea stessa
(procedura di infrazione 2014/2286).
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