Il
Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 “Cura Italia”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17/3/2020, ha introdotto all'articolo 91 due disposizioni in tema
di appalti.
Art. 91 (Disposizioni in
materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle
misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti
pubblici)
1.
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All’articolo
35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni,
dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: “,
consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo
32, comma 8, del presente codice,”.
All’articolo
35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni, dopo le parole: “L’erogazione dell’anticipazione” inserire le
seguenti: “, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, del presente codice,” costituisce una previsione
sistematica, in quanto non correlata al solo periodo emergenziale, concernendo
i soli appalti pubblici, sancendo in effetti, in modifica e precisazione di
quanto disposto dal codice, come l’anticipazione del 20% sul prezzo
contrattuale debba essere erogata, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei
lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria, anche se in carenza di
stipula del contratto, ma con consegna avvenuta “sotto riserve di legge”.
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