Il
Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.70 del 17-03-2020, recante le “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, prevede, in
particolare, disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) (art. 15) ed
ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori (art. 16).
La
norma prevede che le mascherine chirurgiche possano essere considerate
dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1,
del DLgs 81/08, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono
oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un
metro.
In
aggiunta gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono
autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e
prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
Quest’ultima
disposizione accoglie la richiesta per fronteggiare all’impossibilità di molte
imprese, che operano in strutture sanitarie pubbliche e private nella gestione
di impianti tecnologici, di rifornirsi di mascherine filtranti FFP2 e FFP3.
Con
l’autorizzazione all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE,
anche le mascherine modello N95 sono quindi da ritenersi consone quali
dispositivi di protezione individuale.
Si
riporta di seguito gli artt. 15 e 16 del Decreto Legge:
Art. 15 (Disposizioni
straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di
protezione individuale)
1.
Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,
per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti
disposizioni.
2.
I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1,
e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga
ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione
nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le
caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano
tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre
3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli
importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni
elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della
stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione
di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle
mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
3.
I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui
al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi
della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella
quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche
tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i
requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3
giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori
devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei
dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel
termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si
pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle
norme vigenti
4.
Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino
non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa
immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in
commercio.
Art. 16 (Ulteriori misure
di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)
1.
Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento
della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza
interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione
individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui
uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.
9. 2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui
presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di
mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti
norme sull’immissione in commercio.
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