Ai fini
dell’individuazione delle offerte ricadenti nelle ali ai sensi dell’art. 97,
comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, le offerte che presentano il medesimo
ribasso non devono essere conteggiate singolarmente, ma vanno considerate come
se fossero un’unica offerta (criterio relativo o del blocco unitario).
Con
delibera Anac n. 210 del 26 febbraio 2020, in merito al parere di
precontenzioso richiesto da un Comune, con riferimento alla procedura di gara
da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso con esclusione
automatica ai sensi dell’art. 97, co. 8 del d. lgs. 50/2016, sono date
indicazioni circa le corrette modalità di individuazione della soglia di
anomalia di cui all’art. 97, co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016.
L’art.
97, comma 2 lett a) applicabile al bando in questione, ratione temporis,
prevedeva di effettuare il calcolo della soglia di anomalia mediante «media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media», senza fornire precise
indicazioni in merito alla regola da usare nel taglio delle ali qualora ci
fossero offerte con identico ribasso, ossia senza indicare se si dovesse
ricorrere al c.d. criterio relativo o del “blocco unitario” (le offerte di
eguale valore sono accorpate e conteggiate come offerta unica) oppure al c.d.
criterio assoluto (le offerte di eguale valore sono conteggiate separatamente).
La
giurisprudenza nel corso del tempo ha ribadito che, anche nella vigenza del
suddetto testo privo di indicazioni, la regola da utilizzare nel taglio delle
ali fosse quella del blocco unitario secondo le indicazioni dell’Adunanza
plenaria n. 5/2017 e quindi che si dovessero conteggiare una sola volta tutte
le offerte di eguale valore (Cons. Stato, V, 21 giugno 2018, n. 3821 e 6 agosto
2018, n. 4821; vedi anche deliberazione ANAC 1080 del 21 novembre 2018).
Quindi
il calcolo della soglia di anomalia andava eseguito utilizzando il criterio del
“blocco unitario” nell’accantonamento delle offerte che ricadono nelle ali
(vale a dire conteggiando come unica le offerte che presentano il medesimo
valore di ribasso) e procedendo di conseguenza a calcolare il valore della
soglia sulla base delle offerte che residuano dopo la sopra descritta
operazione di accantonamento.
Oggi
il testo vigente dell’art.97, come modificato dalla legge 55/2019, prevede
espressamente che “qualora,
nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più
offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte
sono altresì da accantonare”.
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