In
caso di contratto di lavori stipulato a corpo, nessuna delle parti contraenti
può pretendere una modifica del prezzo convenuto, sulla base di una verifica
delle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite. Tuttavia, è evidente
come l’importo dell’appalto possa subire modifiche in aumento o in diminuzione
qualora in corso d’opera si manifesti, per cause riconducibili a quelle
contemplate dalle disposizioni legislative vigenti, l’esigenza di introdurre
modifiche al progetto posto a base d’appalto. E’ quindi possibile che si
verifichi un incremento dell’importo contrattuale per effetto di ulteriori o
diverse lavorazioni rispetto a quelle contemplate dal contratto, mentre non è
consentito che tale incremento derivi da una mera ricalcolazione dell’importo
delle opere sulla base dei prezzi unitari delle singole lavorazioni e delle
quantità effettivamente eseguite. Deliberazione dell’AVCP n. 56 del 03/12/2008
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