mercoledì 11 maggio 2022

LA CORTE UE BOCCIA IL COMMA 8 DELL’ART. 83 DEL CODICE

 

Viola la direttiva 2014/24/UE la norma italiana secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.

L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa dell'Italia secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.

Lo ha dichiarato la quarta sezione della Corte di giustizia europea nella sentenza del 28 aprile 2022, causa C 642/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza del 14 ottobre 2020.

La Corte Ue osserva che “imponendo all’impresa mandataria del raggruppamento di operatori economici di eseguire le prestazioni «in misura maggioritaria» rispetto a tutti i membri del raggruppamento, vale a dire di eseguire la maggior parte dell’insieme delle prestazioni contemplate dall’appalto, l’articolo 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici fissa una condizione più rigorosa di quella prevista dalla direttiva 2014/24, la quale si limita ad autorizzare l’amministrazione aggiudicatrice a prevedere, nel bando di gara, che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento di operatori economici.

Secondo il regime istituito da tale direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di esigere che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente dall’offerente stesso o, se l’offerta è presentata da un raggruppamento di operatori economici ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, da un partecipante a detto raggruppamento; per contro, secondo il diritto nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, il legislatore nazionale impone, in modo orizzontale, per tutti gli appalti pubblici in Italia, che il mandatario del raggruppamento di operatori economici esegua la maggior parte delle prestazioni.

È vero che l’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24 prevede che gli Stati membri possano stabilire clausole standard che specifichino il modo in cui i raggruppamenti di operatori economici devono soddisfare le condizioni relative alla capacità economica e finanziaria o alle capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 58 di tale direttiva.

Tuttavia, quand’anche la capacità di svolgere compiti essenziali rientrasse nella nozione di «capacità tecnica», ai sensi degli articoli 19 e 58 della direttiva 2014/24, ciò che consentirebbe al legislatore nazionale di includerla nelle clausole standard previste dall’articolo 19, paragrafo 2, della stessa, una norma come quella contenuta nell’articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici, che obbliga il mandatario del raggruppamento di operatori economici ad eseguire direttamente la maggior parte dei compiti, va al di là di quanto consentito da tale direttiva. Infatti, una norma del genere non si limita a precisare il modo in cui un raggruppamento di operatori economici deve garantire di possedere le risorse umane e tecniche necessarie per eseguire l’appalto, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, di detta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 58, paragrafo 4, della stessa, ma riguarda l’esecuzione stessa dell’appalto e richiede in proposito che essa sia svolta in misura maggioritaria dal mandatario del raggruppamento.

Infine, è vero che l’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di esigere, per gli appalti di servizi, che «taluni compiti essenziali» siano svolti da un partecipante al raggruppamento di operatori economici.

Nondimeno, nonostante le lievi differenze sussistenti tra le versioni linguistiche della direttiva 2014/24, si evince manifestamente dai termini «taluni compiti essenziali», che la volontà del legislatore dell’Unione, conformemente agli obiettivi di cui ai considerando 1 e 2 della medesima direttiva, consiste nel limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare di appalto pubbliche. Un requisito come quello enunciato all’articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici, che si estende alle «prestazioni in misura maggioritaria», contravviene a siffatto approccio, eccede i termini mirati impiegati all’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 e pregiudica così la finalità, perseguita dalla normativa dell’Unione in materia, di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e di facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese (sentenza del 2 giugno 2016, Pizzo, C 27/15, EU:C:2016:404, punto 27).

Del resto, mentre l’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 si limita ad autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici ad esigere, per gli appalti di servizi, che taluni compiti siano svolti dall’uno o dall’altro partecipante al raggruppamento di operatori economici, l’articolo 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici impone l’obbligo di esecuzione delle prestazioni in misura maggioritaria al solo mandatario del raggruppamento, ad esclusione di tutte le altre imprese che vi partecipano, limitando così indebitamente il senso e la portata dei termini impiegati all’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24”.

Alla luce di quanto precede, la Corte Ue risponde alla questione sollevata dichiarando che “l’articolo 63 della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”.

OEPV - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE PROPOSTE MIGLIORATIVE

 

“Ai fini dell’attribuzione del punteggio alle proposte migliorative, la Commissione giudicatrice valuta preventivamente la loro ammissibilità (sotto il profilo della portata migliorativa e non innovativa del progetto), la rispondenza alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante, anche qualora non richiamata dal bando stesso, in forza del principio della eterointegrazione della lex specialis, nonché la loro efficienza ed efficacia”.

Questa la massima contenuta in un parere di precontenzioso (delibera n. 188 del 13 aprile 2022) con il quale l'Anac ha accertato che non è conforme alla normativa di settore il comportamento di una commissione giudicatrice nella gara per lavori.

Secondo la Commissione di gara poiché la richiesta di miglioria poneva l’accento sulla valenza architettonica delle proposte, una volta valutata la coerenza delle proposte alle richieste della stazione appaltante, non è entrata nel merito delle conformità dichiarate né per quanto riguarda le caratteristiche dell’impianto antincendio né per i parapetti: caratteristiche che secondo la commissione dovrebbero essere verificate in fase di progetto esecutivo dalle figure tecniche preposte.

Secondo Anac, la commissione avrebbe dovuto, invece, valutare la rispondenza delle proposte migliorative alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante anche se non richiamata dal bando stesso. Questo perché, in primo luogo, il progetto esecutivo elaborato dall’operatore economico aggiudicatario, sulla scorta del progetto definitivo e comprensivo delle proposte migliorative, dovrebbe potere essere cantierabile senza il ricorso a varianti, o dovrebbe poter essere verificato positivamente prima dell’inizio dei lavori, senza necessità di modifiche al progetto che causino oneri non previsti a carico della stazione appaltante; e poi per non rischiare di premiare con un punteggio elevato offerte che potrebbero rivelarsi inadeguate, a discapito di altre rispettose delle regole di gara, in violazione del principio di parità di trattamento.

Anac, quindi, ha deliberato non conforme alla normativa di settore la mancata valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, della rispondenza delle offerte migliorative dell’operatore economico aggiudicatario alle previsioni del bando e alla normativa tecnica vincolante.

martedì 12 aprile 2022

AGGIORNATO IL BANDO DI GARA TIPO 1/2021

 

Con Delibera n. 154 del 16 marzo 2022 Anac ha aggiornato il Bando di gara tipo 1/2021 per i contratti pubblici sopra soglia comunitaria introducendo le misure sulle pari opportunità di genere e generazionali, sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e le clausole di revisione dei prezzi.

Delibera n. 154 del 16.03.2022 – Aggiornamento Bando tipo n. 1 / 2021

Bando tipo n. 1 / 2021 – Integrazione

Bando tipo n. 1 / 2021 – Nota illustrativa 

Il Bando di gara tipo riguarda la procedura aperta, svolta totalmente con sistemi telematici, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Clausole su persone con disabilità e parità di genere e generazionale

Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati dal Pnrr e dal Pnc (Piano nazionale degli investimenti complementari), è stata inserita la clausola che prevede come causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità. Inoltre l’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta deve assumersi l’obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al trenta per cento di quelle necessarie per l’esecuzione del contratto. Le stazioni appaltanti possono derogare a tale obbligo o prevederne una quota inferiore dandone adeguata motivazione. Nel caso in cui la deroga riguardasse la sola occupazione femminile, motivata da un tasso di femminilizzazione nel settore di riferimento inferiore al 25%, le stazioni appaltanti devono tendere ad aumentare il tasso di occupazione femminile per una percentuale superiore di 5 punti percentuali.

Clausola revisione prezzi

Le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara anche la clausola sui prezzi. Il decreto sostegni ter ha introdotto l’obbligo, fino al 31/12/2023, di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei contratti pubblici, finora soltanto facoltative.

mercoledì 30 marzo 2022

SERVIZI ANAC CON SPID

 

Dal 28 marzo 2022 è possibile accedere ad alcuni servizi online di Anac anche tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Con un unico nome utente e una sola password è, quindi, possibile fruire in modo veloce e sicuro di alcuni servizi digitali dall’Autorità Nazionale Anticorruzione già integrati con il nuovo sistema di autenticazione.

I servizi erogati dall’ANAC già integrati con il sistema di autenticazione SPID sono i seguenti:


•    Certificati esecuzione lavori 

•    Attestazioni SOA (nuova versione) 

Il primo servizio è rivolto al Responsabile unico del procedimento (RUP) delle stazioni appaltanti che rilascia il Certificato all’impresa esecutrice di lavori pubblici che ne abbia fatto richiesta. Il secondo servizio invece è dedicato al rilascio delle attestazioni da parte delle Società Organismi di Attestazione (Soa).

Per accedervi è necessario:

•    collegarsi al sito web del servizio che interessa

•    autenticarsi alla pagina "Entra con SPID" con l'inserimento delle credenziali SPID

•    seguire la procedura selezionando l'Identity Provider che ha rilasciato l'identità digitale.

lunedì 21 marzo 2022

CONTRIBUTO ANAC 2022

 

Pubblicata sulla GURI n. 64 del 17.03.2022 la Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” con aggiornamento dell’importo del contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici.

venerdì 11 marzo 2022

PROROGA IMPORTO ANTICIPAZIONE AL 30%

 

Il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in G.U.R.I. 28/02/2022, n. 49) “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, in relazione alla normativa sui contratti pubblici, prevede:

Art. 3 Proroga di termini in materia economica e finanziaria.

4. All’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidita’ delle imprese appaltatrici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Pertanto, per le procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, fino alla data del 31 dicembre 2022, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. In ordine alle modalità applicative dell’anticipazione del prezzo vedasi Circolare MIT 11.08.2020.

PROROGA DI ACCORDI QUADRO E CONVENZIONI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA IN AMBITO DIGITALE

 

Il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in G.U.R.I. 28/02/2022, n. 49) “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, in relazione alla normativa sui contratti pubblici, prevede:

Art. 1-quinquies – Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale.

1. Dopo l’articolo 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e’ inserito il seguente:

“Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale). – 1. In conseguenza dell’ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all’indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che alla medesima data risultino esauriti, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell’obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

venerdì 28 gennaio 2022

DECRETO LEGGE RISTORI – REVISIONE DEI PREZZI OBBLIGATORIA

 

Il Decreto Legge n. 4 del 27/1/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, all'art. 29 stabilisce che dal 27/1/2022 e fino al 31/12/2023, i bandi di gara devono contenere la clausola di revisione dei prezzi obbligatoria.

I prezzi fissati nel contratto di appalto firmato, dopo l'aggiudicazione, potranno essere rivisti a determinate condizioni.

«La compensazione - stabilisce il decreto - è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto», nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. La compensazione coprirà fino all'80% dell'eccedenza di costo accertata oltre la quota assorbita dalla franchigia.

Tutto il meccanismo ruoterà introno a due provvedimenti chiave affidati all'Istat e al MIMS. Il primo passaggio toccherà all'Istituto di statistica, chiamato a mettere a punto un nuovo meccanismo di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali edili, che dovrà essere pronta entro 90 giorni, dunque entro il prossimo 28 marzo. Toccherà poi al Mims, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, determinare le variazioni effettivamente subite (nel semestre) dai singoli materiali da costruzione più significativi, sulla base delle rilevazioni effettuate da Istat.

«A pena di decadenza - si legge nel decreto - l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreti MIMS con la determinazione delle variazioni subite dai prezzi dei materiali edili. «Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma».

Qui si aprono poi due strade:

-       «Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto - specifica il provvedimento -, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza».

-       Nel caso in cui invece « sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto» «per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza».

-       «Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta».

Per le compensazioni «si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa». Possono essere usate anche le somme derivanti da ribassi d'asta, «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata».

In caso di mancanza di risorse nel quadro economico, per compensare l'aumento di costo delle lavorazioni in cantiere - fino al 31 dicembre 2026 e solo per le opere finanziate dal Pnrr e dal piano complementare - il governo mette in campo il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, inaugurato dal primo decreto Semplificazioni (Dl 76/2020).

Con riferimento alla questione dei prezzari regionali, è prevista l’emanazione di un decreto MIMS da adottare entro il 30 aprile, il compito di definire «apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari». Le linee guida dovranno essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell'Istat e in Conferenza Stato-Regioni.

«I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».

lunedì 24 gennaio 2022

MODIFICA CODICE DEI CONTRATTI – LEGGE EUROPEA 2019/2020

 

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020" (pubblicata su GURI 17/01/2022, n. 12) modifica 6 articoli del Codice dei contratti.

L'art. 10 (Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273) modifica i seguenti articoli del Codice:

l'art. 31- comma 8: progettisti e attività di consulenza;

l'art. 46 - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

l'art. 80 - Motivi di esclusione;

l'art. 105 - Subappalto (esecuzione nei settori ordinari);

l'art. 113-bis - Termini di pagamento. Clausole penali;

l'art. 174 - Subappalto (esecuzione contratti di concessione).

Progettisti e attività di consulenza

All’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

"Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività".

Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

L'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria dovrà avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta. Tra tali soggetti sono aggiunti i seguenti:

"altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati".

Motivi di esclusione

La condanna del subappaltatore con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, non costituisce più causa da esclusione dell'operatore economico alla gara.

Viene sostituito il quinto periodo, comma 4 dell'art. 80 che adesso prevede:

"Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro".

Il Subappalto nell'esecuzione nei settori ordinari

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

·         il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;

·         all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

·         Abrogato il comma 6 che prevede l'indicazione della terna di subappaltatori.

Termini di pagamento - Clausole penali

All'art. 113-bis sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 -bis , salvo quanto previsto dal comma 1 -quater.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1 -bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Il Subappalto nell'esecuzione dei contratti di concessione

Anche qui abrogato l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori (art. 174, comma 2, terzo periodo). Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80".

Partecipazione alle gare di servizi di ingegneria e architettura

Ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il comma 2 prevede la pubblicazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge europea di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che individua i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento:

·         all’obbligo di nomina di un direttore tecnico;

·         alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale;

·         agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

·         all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

Sblocca Cantieri

Abrogato il comma residuale 18 dell'art. 1 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n.55, che prevedeva la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di sospensione degli obblighi previsti:

·         al comma 6, articolo 105 (indicazione terna subappaltatori);

·         del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 (indicazione terna subappaltatori);

·         delle verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 riferite al subappaltatore.

Entrata in vigore

Come previsto espressamente dalla Legge Europea, le modifiche si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè dal 1/2/2022.

mercoledì 19 gennaio 2022

I PONTEGGI DI FACCIATA

 

Nel documento predisposto da Inail, consultabile online sul sito dell’Istituto, si mettono a confronto e si analizzano le differenze tra i requisiti dei ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli delle norme tecniche europee Uni En. Vengono indicati in dettaglio i riferimenti normativi cogenti, presenti nella legislazione italiana, suddivisi in decreti legislativi e ministeriali, circolari, lettere e interpelli, insieme alle norme tecniche di riferimento. Sono riportate le definizioni contenute nelle circolari ministeriali e nelle norme, con un confronto sui relativi requisiti. Per Inail le norme Uni En, in particolare la 12810 e la 12811, rappresentano ad oggi “la massima espressione dell’innovazione tecnologica in materia di ponteggi in ambito europeo” e, rispetto ad esse, il sistema legislativo italiano in questo settore risulta “datato”. Da qui la necessità di un aggiornamento e di un confronto con gli altri Paesi europei.