sabato 20 ottobre 2012

DISCIPLINA TRANSITORIA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI


L’art.12 del Decreto Legislativo n.35/2011 (entrato in vigore il 23 aprile 2011) dispone la disciplina transitoria per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. In particolare:
-       Sono esclusi dall'obbligo di redazione della  VISS i progetti di infrastruttura per i quali, alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, e' approvato il progetto preliminare.
-       I controlli di cui all'articolo 4, comma 1, per i progetti per i quali, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,  e' approvato il progetto preliminare, sono eseguiti per tutti i  livelli di progettazione successivi.
-       I controlli sono esclusi per i  progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il progetto definitivo; sono altresi' esclusi  i  controlli per i  progetti relativi alle infrastrutture strategiche di  cui  alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per i quali, alla data di entrata  in vigore del presente decreto, e' approvato il progetto preliminare.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER I CONTROLLORI DELLA SICUREZZA STRADALE



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;
Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici, 8 giugno 2001, n. 3699, recante «Linee guida per l'analisi di sicurezza delle strade»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Sicurezza nelle gallerie stradali»;

Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, in particolare, l'art. 1 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2011, n. 305 di attribuzione delle funzioni ed attivita' individuate nel decreto legislativo n. 35 del 2011 alle strutture ministeriali che hanno relativa competenza in materia;

Attesa la necessita' di emanare entro la data del 19 dicembre 2011 il decreto ministeriale di adozione dei programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 2011, cui le universita', gli organismi ed enti di ricerca, i consigli e gli ordini professionali, le associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale devono attenersi;

Acquisita l'intesa del Ministero della istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Decreta:
Art. 1 - Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto, previsto dal comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2011, disciplina il programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale, contenuto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Tale programma deve essere adottato dagli enti formatori per lo svolgimento dei corsi di formazione finalizzati alla certificazione dell'idoneita' professionale allo svolgimento delle attivita' previste per i controllori della sicurezza stradale nel medesimo decreto legislativo.
2. La formazione e' indirizzata a preparare una figura dall'elevato profilo professionale che possegga approfondite conoscenze, capacita' e competenze finalizzate al controllo della sicurezza per i progetti di infrastrutture di nuova realizzazione o di interventi di adeguamento di infrastrutture esistenti e all'effettuazione delle ispezioni della sicurezza stradale.

3. Il corso fornisce anche una preparazione per l'effettuazione delle ispezioni nelle gallerie stradali, ai sensi del decreto legislativo n. 264/2006.

4. Il presente decreto fissa altresi' le modalita' di entrata in operativita' e di gestione dell'elenco di cui all'art. 4, comma 7, del medesimo decreto legislativo, nel quale sono iscritti i soggetti abilitati a svolgere le funzioni di controllori ed ispettori su tutto il territorio nazionale.
Art. 2 - Durata e articolazione dei corsi di formazione
1. Il corso formativo di durata complessiva non inferiore a 180 ore, come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35/2011, e' articolato in moduli e sottomoduli secondo l'allegato programma, in cui e' specificata altresi' la durata minima di ciascun modulo.

2. Gli enti formatori autorizzati possono organizzare corsi di formazione secondo un calendario dagli stessi definito che comunque deve prevedere la conclusione del corso entro 12 mesi dalla sua attivazione.
Art. 3 - Modalita' di autorizzazione dei corsi di formazione
1. Le modalita' di autorizzazione ed i rapporti con gli enti formatori, previsti al comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35/2011, sono regolati da successivi provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 4 - Modalita' di organizzazione del corso
1. Gli enti formatori organizzano i corsi nel rispetto del programma autorizzato, curando, sotto la propria responsabilita', le attivita' di supporto all'erogazione didattica e alla gestione amministrativa del corso fino al rilascio del certificato di idoneita'.

2. L'attivita' formativa e' articolata in lezioni in aula, esercitazioni applicative con redazione di documenti di verifica riguardanti attivita' di valutazione e controllo di progetti stradali sotto il punto di vista della sicurezza della circolazione, nonche' ispezioni di sicurezza su strada ed in galleria.

3. L'ente formatore ha facolta' di prevedere ulteriori sottomoduli, insegnamenti integrativi, seminari e workshop, esercitazioni applicative e/o ispezioni, inserendoli nel programma del corso, in aggiunta alle 180 ore minime stabilite nel programma allegato.

4. Il corso puo' essere organizzato, limitatamente alle lezioni teoriche, anche a distanza in sedi distaccate mediante collegamento telematico alla sede principale.

5. Il numero di partecipanti al singolo corso, comprensivo dei soggetti frequentanti le sedi distaccate, non deve essere superiore a 40, al fine di consentire un'adeguata interattivita' tra discenti e formatori.
Art. 5 - Frequenza al corso
1. La frequenza al corso di formazione e' obbligatoria per l'ammissione all'esame finale di certificazione dell'idoneita' professionale.

2. Sono consentite assenze per un numero di ore non superiore a 36, pari al 20% del numero di ore minimo previsto.
Art. 6 - Esame finale e certificato di idoneita' professionale
1. L'accertamento del livello di conoscenza raggiunto dai discenti viene effettuato mediante un esame finale, scritto ed orale, sull'intero programma del corso, obbligatorio per il conseguimento dell'idoneita' professionale, certificata dal superamento dell'esame stesso, che consente l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 35/2011.

2. Gli enti formatori devono comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le date degli esami almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima prova della sessione.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' inserire un proprio rappresentante nella commissione d'esame.

4. L'esame scritto comprende tre prove: la prima consiste nella risoluzione di 45 quesiti a risposta multipla (5 quesiti per il modulo 1, 15 quesiti per il modulo 2, 10 quesiti per i moduli 3 e 4 e 5 quesiti per il modulo 5), da risolversi in 60 minuti, su tutti gli argomenti trattati nel corso; la seconda nella redazione di una relazione di controllo su un progetto tipo, da svolgersi in 120 minuti; la terza nell'individuazione delle misure correttive da attuare in base agli esiti dell'ispezione riportati nella scheda compilata dal candidato durante l'ispezione di esercitazione, da svolgersi in 60 minuti. L'esame scritto si intende superato se viene raggiunta una votazione minima di 60/100 in ciascuna prova, e consente l'ammissione all'esame orale.

5. L'esame orale verte su tutti gli argomenti trattati nel corso di formazione, per la verifica del livello delle conoscenze raggiunto, e si intende superato se si consegue una votazione minima di 60/100.
6. In caso di superamento positivo dell'esame finale, al discente viene rilasciato dall'ente erogatore del corso il «Certificato di idoneita' professionale» (Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale) ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto legislativo n. 35/2011. Detto certificato riporta gli estremi dell'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilasciata all'ente erogatore del corso, nonche' il livello di professionalita' acquisito, consistente nella media aritmetica delle quattro votazioni espressa in centesimi.

7. In caso di mancato superamento dell'esame scritto, il discente puo' sostenere l'esame una seconda volta a distanza di non meno di due mesi dal primo ma entro dodici mesi.
8. In caso di mancato superamento dell'esame orale, il discente puo' sostenere l'esame orale soltanto una seconda volta, senza dover sostenere nuovamente l'esame scritto, a distanza di non meno di due mesi dal primo ma entro dodici mesi.

9. In caso di mancato superamento anche del secondo esame, il discente, per conseguire il certificato di idoneita' (Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale), deve frequentare nuovamente il corso di formazione.
Art. 7 - Modalita' di entrata in operativita' e di gestione dell'elenco dei controllori ed ispettori (art. 4, c. 7)
1. I controllori ed ispettori che hanno conseguito il certificato (Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale), possono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'inserimento nell'apposito elenco previsto dall'art. 4, comma 7 del decreto legislativo n. 35/2011, mediante presentazione di specifica domanda, cui deve essere allegata copia del certificato di idoneita' professionale rilasciato dall'ente formatore entro 30 giorni dall'espletamento dell'esame finale.
2. L'elenco gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' l'unico elenco valido per tutto il territorio nazionale.

3. Il Ministero aggiorna l'elenco con cadenza trimestrale (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre) previa istruttoria delle eventuali richieste pervenute, rispettivamente entro il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre di ciascun anno e lo pubblica nel proprio sito web istituzionale.
4. L'elenco di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 35/2011 diviene operativo solo dopo l'iscrizione di almeno dieci soggetti. Fino a che non si raggiunge tale numero, rimane operativo un elenco «provvisorio» formato dai soggetti di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 35/2011. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da' ampia diffusione della data di entrata in operativita' del predetto elenco, anche attraverso il proprio sito web istituzionale.
5. L'iscrizione nell'elenco e' consentita solo se il certificato di idoneita' e' stato rilasciato nei tre anni antecedenti la data di istanza di iscrizione.
Art. 8 - Modalita' di aggiornamento dei soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneita' professionale 1. Ai fini della permanenza nell'elenco i controllori ed ispettori devono frequentare specifici corsi di aggiornamento, previsti dal comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35/2011, il cui programma e' contenuto in allegato, con cadenza almeno triennale, e superare il relativo esame. In caso di mancato aggiornamento i controllori ed ispettori, previa comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono sospesi dall'elenco per un periodo di 12 mesi, fino all'effettuazione dell'aggiornamento.
Trascorsi ulteriori 12 mesi senza il dovuto aggiornamento essi decadono dall'elenco con la conseguente necessita' di una nuova certificazione ai fini di una eventuale successiva iscrizione.
Art. 9 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.


Allegato - Programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

DIRETTIVA DEL MINISTRO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI ARBITRALI


E' stato registrato alla Corte dei Conti - ufficio sul controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare - in data 2 agosto 2012 Registro n.9 foglio n.294, la direttiva 27 giugno 2012 n.24189 in materia di procedimenti arbitrali emanata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI


E' stato registrato dalla Corte dei Conti - Ufficio controllo sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, in data 8 ottobre 2012 al registro n. 13 n. 293, il decreto ministeriale 1 ottobre 2012, n. 341 recante istituzione della Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali".

SICUREZZA STRADALE - LINEE GUIDA


Nel Supplemento ordinario n. 182 alla Gazzetta Ufficiale, n. 209 del 7 settembre 2012 - Serie generale sono state pubblicate le “Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali” (D.M. del 2 maggio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Le Linee Guida sono state emanate ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n.35/2011 di recepimento della Direttiva 2008/96/CE, entrato in vigore il 23 aprile 2011. Il decreto ha previsto una serie di decreti attuativi, da predisporre secondo una logica unitaria e coordinata, la cui responsabilità è assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Le Linee Guida, stabiliscono i criteri e le modalità per l’effettuazione dei controlli della sicurezza stradale sui progetti e delle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture esistenti e per l’attuazione del processo per la classificazione della sicurezza della rete stradale.
Le Linee Guida hanno come finalità quella di orientare, coordinare e rendere omogenee le attività di tutti i soggetti coinvolti nel processo della sicurezza delle infrastrutture stradali, tra cui gli Enti territoriali, gli Organi Competenti, gli Enti proprietari e gestori delle strade e gli esperti della sicurezza stradale, ovvero i controllori dei progetti e gli ispettori delle strade esistenti.
Al fine di garantire un sistema di interventi tra loro armonizzati e coordinati, le Linee Guida hanno l’obiettivo di fornire uno strumento che individua le modalità procedurali delle analisi di sicurezza stradale e di tutte le altre attività connesse al processo per la classificazione della rete stradale.


Il contenuto delle linee guida è oggetto del programma di formazione dei controllori e degli ispettori come previsto nell'ambito del decreto ministeriale del 23 dicembre 2011 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (08/09/2012), data per la quale cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2011, n. 3699, recante "Linee guida per l'analisi di sicurezza delle strade".
Le linee guida sono divise in 4 parti:
il Capitolo I - Parte generale: descrive l'oggetto e la finalità del decreto, l'ambito normativo e applicativo, i soggetti coinvolti e le funzioni da loro svolte;
il Capitolo II - La gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali: descrive lo schema completo delle attività previste dal D.Lgs. n. 35/2011 (analisi e classificazione rete stradale, programma delle ispezioni, pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi;
il Capitolo III - Controlli della sicurezza stradale sui progetti: descrive le tipologie e le modalità di conseguimento dei controlli della sicurezza stradale che costituiscono i riferimenti per il progettista nei successivi livelli di progettazione, nella fase di realizzazione dell'opera fino alla sua messa in esercizio;
il Capitolo IV - Ispezioni sulle infrastrutture stradali: descrive le finalità, le fasi ed i contenuti della procedura di ispezione.

In riferimento al Capitolo III, il controllo sul progetto è preceduto dalla Valutazione di Impatto sulla Sicurezza Stradale (VISS) del progetto stesso. La fase di valutazione è oggetto di specifico decreto ministeriale, previsto dal D.Lgs. n. 35/2011, che il Ministero delle Infrastrutture deve ancora redigere e che individuerà i contenuti e le modalità per la predisposizione della VISS. Mentre la VISS costituisce una analisi multicriterio che illustra punti di forza e di debolezza delle diverse soluzioni possibili, il controllo sul progetto è effettuato sull'unica soluzione progettuale già individuata.
I controlli della sicurezza stradale sui progetti hanno come finalità generali quelle di:

- individuare le potenziali criticità presenti nei progetti in modo tale da poter essere eliminate nella stessa fase progettuale o al più tardi in quella successiva, in quanto, dopo la conclusione della fase di costruzione, la modifica di un'infrastruttura stradale, generata da progetti carenti dal punto di vista della sicurezza stradale, potrebbe risultare estremamente costosa o addirittura inattuabile;
- assicurare che i requisiti di sicurezza, per tutti gli utenti, siano considerati in tutte le fasi del progetto dell'infrastruttura stradale (fase di pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione);
- migliorare la consapevolezza degli aspetti relativi alla sicurezza stradale per tutti i soggetti coinvolti nell'intero processo.


Nel sito web del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata attivata l’area tematica relativa all’attuazione del Decreto legislativo n.35/2011 di recepimento della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, raggiungibile al link:

giovedì 18 ottobre 2012

ART. 133 COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 3 maggio è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 3 maggio 2012 recante: "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.".
Con il decreto in argomento che fa seguito al decreto 18 aprile 2011 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2009, al decreto 9 aprile 2010 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2008, al decreto 30 aprile 2009 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all’anno 2007, al decreto 24 luglio 2008 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all'anno 2006 e 2007 e al decreto 11 ottobre 2006 contenente la rilevazione dei prezzi relativi all'anno 2005 viene dato corso a quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La norma, prevede che qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d'asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Con il Decreto Ministeriale 3 maggio 2012 in esame viene stabilito che gli unici materiali che hanno subito tra il 2011 ed il 2010 una variazione superiore al 10% sono i seguenti:
Ferro - acciaio tondo per cemento armato + 10,98 %;
Rete elettrosaldata + 10,82 %;
Fili di rame conduttori + 10,27 %;
Profilati in rame per lattone ria e lastre + 13,69 %;

Per quanto concerne le variazioni tra il 2010 ed il 2009 nessun materiale da costruzione ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%.

Per quanto concerne le variazioni tra il 2009 ed il 2008 gli unici materiali che hanno subito una variazione superiore al 10% (a parte i geotessili, si tratta di variazioni negative) sono i seguenti:
Acciaio tondo per cemento armato - 26,09%;
Rete elettrosaldata -21,54%;
Laminati in acciaio profilati a freddo - 19,21%;
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore - 16,31%;
Lamiere in acciaio "Corten" - 17,26%;
Nastri in acciaio per barriere stradali - 15,16%;
Travi laminate in acciaio - 17,97%;
Binari ferroviari - 17,67%;
Tubazione in PVC rigido -13,50%;
Filo di rame conduttori - 20,32%;
Profilati in rame - 20,13%;
Geotessile tessuto non tessuto +11,78;

Mentre per quanto concerne le variazioni tra l'anno 2008 e l'anno 2007 gli unici materiali che hanno subito una variazione superiore al 10% sono i seguenti:
Acciaio tondo per cemento armato + 27,50%;
Rete elettrosaldata + 15,46%;
Laminati in acciaio profilati a freddo + 22,01%;
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore +15,80%;
Lamiere in acciaio "Corten" + 23,64%;
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria + 12,12%;
Nastri in acciaio per barriere stradali + 10,83%;
Gabbioni in ferro zincato + 11,28%;
Filo di rame conduttori + 15,30;
Travi laminate in acciaio + 14,68%;
Tubazioni in ferro senza saldatura + 11,83%;
Fibre in acciaio per rinforzo calcestruzzo + 17,66%;
Cemento tipo 325 + 10,36%;

ISTAT: COSTO DI COSTRUZIONE TRONCO STRADALE


Nel secondo trimestre 2012, secondo i dati Istat, l’indice del costo di costruzione di un tronco stradale con tratto in galleria aumenta dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e diminuisce dello 0,2% rispetto al secondo trimestre 2011; l’indice senza tratto in galleria aumenta dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e diminuisce dell’1% rispetto al secondo trimestre 2011.
Il contributo maggiore alla flessione tendenziale sia dell’indice del costo di costruzione di un tronco stradale con tratto in galleria (-1,5 punti percentuali) sia dell’indice senza tratto in galleria (-2,1 punti) viene dal calo dei prezzi dei materiali.
Nel secondo trimestre 2012, per il tronco stradale con tratto in galleria gli indici per gruppo hanno registrato, rispetto al trimestre precedente, aumenti dello 0,3% per i materiali, dello 0,6% per il trasporto e dello 0,4% per i noli. L’indice relativo alla mano d’opera e’ invariato. Per il tronco stradale senza tratto in galleria si registrano aumenti dello 0,5% per i materiali, dello 0,6% per il trasporto e dello 0,2% per i noli.
Rispetto al secondo trimestre 2011, il tronco stradale con tratto in galleria ha registrato i seguenti incrementi: +2,7% il costo della mano d’opera, +3,4% il costo del trasporto e +4,8% quello dei noli; il prezzo dei materiali e’ invece diminuito del 2,4%. Per il tronco stradale senza galleria si registrano aumenti per la mano d’opera (+2,5%), per il trasporto (+3,4%) e per i noli (+5,1%), mentre i costi dei materiali diminuiscono del 3,3%.



domenica 14 ottobre 2012

DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALE


Il D.M. Infrastrutture e Trasporti 28/06/2011, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 06/10/2011 (entrato in vigore il 21/10/2011), reca disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale ricadenti nel campo di applicazione della norma UNI EN1317-5:2007+A1:2008, concernenti le barriere di sicurezza stradali.
L’art.1 prevede che i dispositivi di ritenuta stradale possono essere progettati, fabbricati o fatti fabbricare, da produttori, gestori delle infrastrutture stradali ed altri soggetti interessati al mercato dei dispositivi stessi, e a decorrere dal 01/01/2011 devono essere muniti di marcatura CE, apposta a seguito dell'emissione di certificato CE di conformità, e di dichiarazione CE di conformità, rilasciata dal fabbricante/produttore/mandatario.
Per fabbricante ovvero produttore di un dispositivo di ritenuta stradale si intende una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
Per mandatario si intende una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Unione europea ed abbia ricevuto dal fabbricante o produttore un mandato scritto, che l’autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività, con riferimento agli obblighi del fabbricante o produttore ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
Le stazioni appaltanti, oltre alla citata documentazione, acquisiscono i rapporti delle prove al vero, effettuate su prototipi rappresentativi del dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie di norme UNI EN 1317, e le modalità di esecuzione delle prove stesse, comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo è stato sottoposto a prova ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5.
Nelle more dell'emanazione, prevista entro il 21/10/2012, dell'aggiornamento delle istruzioni tecniche per l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, concernente anche i controlli in fase di accettazione e di installazione dei dispositivi medesimi, restano in vigore le istruzioni tecniche di installazione di cui al D.M. 21/06/2004.
I dispositivi di ritenuta stradale sprovvisti di marcatura CE omologati fino al 31/12/2010 ai sensi del D.M. 21/06/2004, oppure quelli sottoposti con esito positivo alle prove d'urto prescritte dalle norme UNI EN 1317, i cui rapporti siano stati verificati ai sensi del D.M. 21/06/2004 da parte della stazione appaltante, possono essere utilizzati non oltre il 21/10/2012, purché immessi sul mercato entro il 31/12/2010, ovvero installati entro tale data.
Normativa comunitaria
UNI EN 1317-1:2010 - Sistemi di ritenuta stradali - Parte 1: Terminologia e criteri generali per i metodi di prova.
UNI EN 1317-2:2010 - Sistemi di ritenuta stradali - Parte 2: Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d'urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza inclusi i parapetti veicolari.
UNI EN 1317-3:2010 - Sistemi di ritenuta stradali - Parte 3: Classi di prestazione, criteri di accettabilità basati sulla prova di impatto e metodi di prova per attenuatori d’urto.

UNI ENV 1317-4:2003 - Barriere di sicurezza stradali - Classi di prestazione, criteri di accettazione per la prova d'urto e metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza.

UNI EN 1317-5:2008 - Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli.

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI A BASE DI GARA PER GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA


La legge 134/2012 di conversione del D.L. 83/2012 ha mantenuto immutate le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività professionale, inerenti la determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria.
L'abrogazione delle tariffe professionali operata dall'art. 9 del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito dalla L. 24/03/2012, n. 27 (decreto liberalizzazioni) aveva generato una situazione di indeterminatezza per le stazioni appaltanti che, in tema di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, non disponevano più di riferimenti per la definizione dell'importo da porre a base di gara. Inoltre, abrogato l'art. 14 della L. 02/03/1949, n. 143, recante classi e categorie delle opere, non era più possibile individuare le prestazioni professionali.
La legge 134/2012 prevede che, per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria ed architettura, sono applicati i parametri stabiliti con decreto del Ministro Vigilante di concerto con il Ministero Infrastrutture e Trasporti previsto all'art. 9, comma 2 del D.L. 1/2012. Con il medesimo decreto sarà inoltre definita anche la classificazione delle prestazioni relative a detti servizi. Nelle more dell’emanazione del previsto decreto ministeriale, possono continuare ad applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 1/2012, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara e dell’individuazione delle prestazioni professionali.

Art. 5. Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. All'articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

Per effetto di tale modifica l’art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 27 di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: “Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture” (G.U. del 24 marzo 2012, n. 71), risulta così formulato:
Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. 
Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
(comma così modificato dall'art. 5, comma 1, legge n. 134 del 2012)
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
a) all’alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i princìpi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari»;
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
c) la lettera d) è abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’OFFERTA DELL’IMPRESA RIAMMESSA A GARA CONCLUSA DEVE ESSERE VALUTATA DALLA STESSA COMMISSIONE


Il Consiglio di Stato (26 luglio 2012, n. 30) ha stabilito che se l'impresa viene riammessa alla procedura a gara conclusa, la sua offerta deve essere valutata dalla stessa commissione che ha attribuito i punteggi alle offerte delle ditte ammesse. E ciò non solo quando la gara è stata aggiudicata al prezzo più basso, ma anche quando il bando prevede il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che attribuisce alla commissione ampi margini di discrezionalità.
Il caso trattato dall'Adunanza plenaria riguarda l'affidamento dei servizi di sicurezza e vigilanza dell'aeroporto di Bergamo. Un raggruppamento di imprese escluso dalla gara per l'insufficienza di un'autorizzazione di pubblica sicurezza richiesta dal bando ha impugnato il provvedimento. All'esito di un contenzioso intricato il Consiglio di Stato (VI Sezione), accertata con sentenza parziale l'illegittimità dell'esclusione, ha rimesso all'Adunanza plenaria la questione di principio su come deve comportarsi a quel punto la stazione appaltante.
Le opzioni in astratto sono tre: azzerare quasi per intero la procedura richiedendo a tutte le imprese di presentare nuove offerte; far valutare l'offerta dell'impresa esclusa dalla stessa commissione che ha esaminato le altre offerte; rimettere in busta tutte le offerte – senza esclusioni -, e farle valutare a una nuova commissione.
La seconda opzione, preferita dall'Adunanza plenaria, tutela molto di più l'impresa esclusa, perché la rimette in gara a tutti gli effetti. Consente cioè che la sua offerta sia tenuta ferma e sia valutata in comparazione con le altre.
La prima opzione è più evanescente perché coincide quasi con l'avvio di una nuova gara. Oltretutto quest'ultima sarebbe comunque falsata perché le altre imprese potrebbero confezionare una nuova offerta avendo già conosciuto il contenuto di quelle presentate dalle altre partecipanti e già valutate.
La terza opzione, scartata dall'Adunanza plenaria perché contraria a una norma espressa del Codice dei contratti pubblici, sembra garantire di più i principi della segretezza della procedura (in parte vanificata dalla possibile lettura dei verbali della prima gara) e della continuità e della contestualità delle valutazioni.
L'esame dell'offerta illegittimamente esclusa a cura della stessa commissione può porre il problema di un'alterazione della parità concorrenziale. Ciò perché la commissione già conosce i punteggi non solo dell'offerta tecnica, ma anche di quella economica, delle altre imprese e il suo giudizio discrezionale potrebbe esserne influenzato. Secondo il Consiglio di Stato, tuttavia, questo rischio può essere minimizzato, perché la valutazione delle altre offerte offre già «una fitta rete di riferimenti che (...) consentono di assicurare l'omogeneità della valutazione postuma» e che rendono particolarmente stringente il controllo del giudice amministrativo.