La
legge 134/2012 di conversione del D.L. 83/2012 ha mantenuto immutate le
disposizioni relative allo svolgimento dell'attività professionale, inerenti la
determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti dei servizi
di architettura e di ingegneria.
L'abrogazione
delle tariffe professionali operata dall'art. 9 del D.L. 24/01/2012, n. 1,
convertito dalla L. 24/03/2012, n. 27 (decreto liberalizzazioni) aveva generato
una situazione di indeterminatezza per le stazioni appaltanti che, in tema di
affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, non disponevano più di
riferimenti per la definizione dell'importo da porre a base di gara. Inoltre,
abrogato l'art. 14 della L. 02/03/1949, n. 143, recante classi e categorie
delle opere, non era più possibile individuare le prestazioni professionali.
La
legge 134/2012 prevede che, per la determinazione dei corrispettivi da porre a
base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di servizi di
ingegneria ed architettura, sono applicati i parametri stabiliti con decreto
del Ministro Vigilante di concerto con il Ministero Infrastrutture e Trasporti
previsto all'art. 9, comma 2 del D.L. 1/2012. Con il medesimo decreto sarà
inoltre definita anche la classificazione delle prestazioni relative a detti servizi.
Nelle more dell’emanazione del previsto decreto ministeriale, possono
continuare ad applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle
prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 1/2012, ai
soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a
base di gara e dell’individuazione delle prestazioni professionali.
Art.
5. Determinazione corrispettivi a base di gara per gli
affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
1.
All'articolo
9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
2.
Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, le tariffe professionali e le
classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore
del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere
utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del
corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici
di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione
delle prestazioni professionali.
Per
effetto di tale modifica l’art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 27 di Conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: “Misure urgenti in
materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture” (G.U. del 24 marzo
2012, n. 71), risulta così formulato:
Art.
9. Disposizioni sulle professioni regolamentate
1.
Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinistico.
2.
Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è
determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante,
da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso
termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e
contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati
sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di
lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
(comma così modificato dall'art. 5, comma 1, legge n. 134 del 2012)
Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
(comma così modificato dall'art. 5, comma 1, legge n. 134 del 2012)
3.
Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese
giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui
al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4.
Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste
dall’ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e
deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati
nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso
è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere
adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole
prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato
dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5.
Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso
del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6.
La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate
non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio
può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra
i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, università e
ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea
di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo
svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso
di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni
sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
7.
All’articolo
3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all’alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le
seguenti: «secondo i princìpi della riduzione e dell’accorpamento, su base
volontaria, fra professioni che svolgono attività similari»;
b)
alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
c)
la lettera d) è abrogata.
8.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Nessun commento:
Posta un commento