domenica 14 ottobre 2012

DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALE


Il D.M. Infrastrutture e Trasporti 28/06/2011, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 06/10/2011 (entrato in vigore il 21/10/2011), reca disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale ricadenti nel campo di applicazione della norma UNI EN1317-5:2007+A1:2008, concernenti le barriere di sicurezza stradali.
L’art.1 prevede che i dispositivi di ritenuta stradale possono essere progettati, fabbricati o fatti fabbricare, da produttori, gestori delle infrastrutture stradali ed altri soggetti interessati al mercato dei dispositivi stessi, e a decorrere dal 01/01/2011 devono essere muniti di marcatura CE, apposta a seguito dell'emissione di certificato CE di conformità, e di dichiarazione CE di conformità, rilasciata dal fabbricante/produttore/mandatario.
Per fabbricante ovvero produttore di un dispositivo di ritenuta stradale si intende una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
Per mandatario si intende una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Unione europea ed abbia ricevuto dal fabbricante o produttore un mandato scritto, che l’autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività, con riferimento agli obblighi del fabbricante o produttore ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
Le stazioni appaltanti, oltre alla citata documentazione, acquisiscono i rapporti delle prove al vero, effettuate su prototipi rappresentativi del dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie di norme UNI EN 1317, e le modalità di esecuzione delle prove stesse, comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo è stato sottoposto a prova ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5.
Nelle more dell'emanazione, prevista entro il 21/10/2012, dell'aggiornamento delle istruzioni tecniche per l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, concernente anche i controlli in fase di accettazione e di installazione dei dispositivi medesimi, restano in vigore le istruzioni tecniche di installazione di cui al D.M. 21/06/2004.
I dispositivi di ritenuta stradale sprovvisti di marcatura CE omologati fino al 31/12/2010 ai sensi del D.M. 21/06/2004, oppure quelli sottoposti con esito positivo alle prove d'urto prescritte dalle norme UNI EN 1317, i cui rapporti siano stati verificati ai sensi del D.M. 21/06/2004 da parte della stazione appaltante, possono essere utilizzati non oltre il 21/10/2012, purché immessi sul mercato entro il 31/12/2010, ovvero installati entro tale data.
Normativa comunitaria
UNI EN 1317-1:2010 - Sistemi di ritenuta stradali - Parte 1: Terminologia e criteri generali per i metodi di prova.
UNI EN 1317-2:2010 - Sistemi di ritenuta stradali - Parte 2: Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d'urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza inclusi i parapetti veicolari.
UNI EN 1317-3:2010 - Sistemi di ritenuta stradali - Parte 3: Classi di prestazione, criteri di accettabilità basati sulla prova di impatto e metodi di prova per attenuatori d’urto.

UNI ENV 1317-4:2003 - Barriere di sicurezza stradali - Classi di prestazione, criteri di accettazione per la prova d'urto e metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza.

UNI EN 1317-5:2008 - Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli.

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