giovedì 2 febbraio 2023

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

 

Il nuovo Codice dei contratti, versione del 09/01/2023 trasmessa alle Commissioni parlamentari per i pareri di competenza:
- Testo del Nuovo Codice;
- Testo degli Allegati;
- Relazione illustrativa.

Vedi i lavori della Commissione VIII al link della Camera dei Deputati:

https://www.camera.it/leg19/1099?shadow_organo_parlamentare=3508

giovedì 22 dicembre 2022

GARANZIE FIDEIUSSORIE E POLIZZE ASSICURATIVE - SCHEMI TIPO


In G.U. n. 291 del 14 dicembre 2022 è pubblicato il Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello sviluppo economico: Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. Il provvedimento entra in vigore il 29/12/2022.

domenica 18 dicembre 2022

SCHEMA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Testo elaborato dal Consiglio di Stato, trasmesso al Governo il 7 dicembre 2022, con le modifiche apportate anche tenendo conto dei lavori del Tavolo Tecnico congiunto tra il Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le altre amministrazioni interessate e rimesso al Governo per le proprie determinazioni.

Allegati

·         Schema del nuovo Codice dei contratti pubblici 

·         Allegati al nuovo Codice dei contratti pubblici 

·         Relazioni al nuovo Codice dei contratti pubblici 

·         Schema del nuovo Codice dei contratti pubblici (testo a fonte)

martedì 13 settembre 2022

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI SU PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE

 

È entrato in vigore il 27 luglio 2022 l’obbligo di comunicare all’Anac i dati sulle pari opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le concessioni, sopra soglia e sotto soglia, che riguardano gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Con un Comunicato, l’Autorità ha reso noto che dal 27 luglio sono in linea le modifiche al sistema Simog (Sistema informativo monitoraggio gare) necessarie per l’acquisizione dei dati individuati con la Delibera n. 122 del 16 marzo 2022.

Pari opportunità

Il primo dato da comunicare è la previsione nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile (under 36) sia all’occupazione femminile.

L’obbligo è previsto dal Decreto semplificazioni e governance del Pnrr (il decreto 77 del 31 maggio 2021) e dalle successive Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali adottate con Dpcm il 7 dicembre 2021 e prevede alcune deroghe motivate che vanno comunicate alla banca dati Anac.

Misure premiali per l'attribuzione del punteggio

Un altro dato che le stazioni appaltanti dovranno comunicare è la previsione nel bando di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo al candidato: ad esempio se vengono utilizzati strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti o modalità innovative di organizzazione del lavoro; o se si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne, giovani under 36 e persone con disabilità per l'esecuzione del contratto; o abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere.

Obblighi per occupazione disabili

Una ulteriore informazione da trasmettere riguarda il richiamo nel bando della necessità da parte del concorrente di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.

venerdì 2 settembre 2022

LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLE GALLERIE ESISTENTI SU STRADE STATALI E AUTOSTRADE

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 196 del 23 agosto 2022 del Decreto 1 agosto 2022, n. 247 del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili recante “Approvazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali”, entrato in vigore il 24 agosto 2022.

Il testo integrale dell’allegato facente parte integrante del decreto stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, alla pagina dedicata.

L’impostazione del documento, su un piano formale, è la stessa delle Linee guida per i ponti, anche se non solo per lo specifico ambito gallerie, ma anche per alcuni criteri, il testo proposto si differenzia dalle linee guida per i ponti. 

Come per il documento dei ponti, le Linee Guida nascono dal comma 1 dell'art. 49 del  decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11 settembre 2020, n. 120, che prevedeva: 

«Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato  di  conservazione  delle  gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse».

Le linee guida riguardano 2.179 gallerie

In Italia abbiamo circa 840.000 km di strade; fra queste 8.006 km di autostrade e 27.259 km strade statali (Anas) con 2.179 gallerie, 21.072 ponti e viadotti, 6.320 cavalcavia.

Si tratta quindi di un ambito di applicazione molto vasto.

Il documento, al pari di quanto previsto dalle analoghe linee guida per i ponti, richiama l’importanza della strategicità dell’infrastruttura nella rete stradale, ed è di fondamentale importanza per l'adozione di idonee misure di manutenzione preventiva per salvaguardare l’esercizio dell’infrastruttura. 

Per la piena adozione di una strategia di manutenzione preventiva è infatti necessario poter procedere a una mappatura - non solo tecnica - delle opere, e per fare ciò è necessario avere a disposizione i criteri di classificazione.

Come per le Linee Guida riguardanti ponti e viadotti, questo documento dovrà allinearsi ed essere congruenti all'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (Ainop).

Le Linee guida si applicano alle gallerie stradali esistenti, intese come opere in sotterraneo in cui una dimensione è prevalente sulle altre due, di lunghezza, superiore o uguale a 200 m per almeno uno dei fornici quando il sistema galleria presenta carreggiate separate, comprese le gallerie artificiali, le gallerie paramassi ed i sottopassi.

Per i trafori internazionali ricadenti lungo la rete transeuropea, le modalità e l’applicazione delle Linee Guida sono demandate alle competenti Commissioni intergovernative che si avvalgono anche dei comitati di sicurezza già dalle stesse istituiti.

Per le opere di lunghezza inferiore a 200 m, il gestore valuterà caso per caso una adozione parziale delle presenti Linee guida, in relazione alle specificità delle singole situazioni e calibrata sulle criticità della singola galleria.

Per i sottopassi, con riferimento alle problematiche di natura idraulica, le Linee guida si applicano anche per lunghezze inferiori ai 200 m.

Le Linee guida hanno carattere complementare alle altre norme che afferiscono alla sicurezza stradale di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e alla sicurezza antincendio nelle gallerie stradali della rete transeuropea di cui al Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO E PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI


Il 23 agosto 2022 sono state pubblicate su GURI n.196 le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, approvate con decreto ministeriale 1° luglio 2022, relative alla gestione del rischio dei ponti esistenti ed ai requisiti e  indicazioni per il sistema di monitoraggio dinamico.

Il decreto del 1° luglio sostituisce l’allegato A al precedente decreto del 17 dicembre 2020, n. 578. Tali linee guida, rese note nel dicembre 2020, erano inizialmente obbligatorie solo per le infrastrutture di proprietà di ANAS e dei gestori autostradali ma, in concomitanza con l’attuale revisione, il MIMS ha disposto la loro estensione anche a ponti e viadotti gestiti da soggetti diversi da ANAS o da concessionari autostradali.

Per gestore, deve intendersi il soggetto che esplica i compiti richiamati dall’art. 14 del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) tra i quali:

• la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

• il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

• il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.

Il gestore è identificabile nell’ente proprietario della strada o, per le strade in concessione, nel concessionario; di conseguenza, anche i Comuni sono soggetti all’attuazione del decreto.

Per ponti e viadotti si intendono le costruzioni, aventi luce complessiva superiore ai 6.0 m, che permettono di oltrepassare una depressione del terreno o un ostacolo, sia esso un corso o uno specchio d’acqua, altro canale o via di comunicazione o una discontinuità naturale o artificiale.

Il documento definisce le procedure per il censimento e la classificazione del rischio sui ponti e viadotti esistenti, alla verifica della loro sicurezza e alla sorveglianza e monitoraggio.

Le linee guida definiscono vari livelli di analisi:

• censimento delle opere di competenza e delle loro caratteristiche (livello 0),

• ispezioni visive e schede di difettosità (livello 1)

• analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale (livello 2)

• valutazione preliminare dell’opera da effettuare in presenza di dissesti (livello 3)

• verifica accurata (livello 4)

Il quinto livello è riservato ai ponti di rilievo nazionale ma non è descritto nelle linee guida.

Il censimento delle strutture previsto delle linee guida dovrà essere svolto dai Comuni entro il 30 giugno 2024.

Entro il 30 giugno 2026 i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti dovranno effettuare l’analisi dei rischi e l’attribuzione della classe di attenzione; il termine di questo adempimento per i Comuni con meno di 15.000 abitanti è fissato nel 31 dicembre 2026; tale tempistica non è ovviamente applicabile alle opere per le quali sia già stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura.

Il decreto stabilisce che, per l’applicazione della norma, i Comuni possano stipulare accordi con Regioni e/o Province.

DECRETO MINISTERIALE

ALLEGATO A

APPENDICI

lunedì 11 luglio 2022

NESSUN PUNTEGGIO PER L’OFFERTA DI OPERE AGGIUNTIVE

 

Le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base d’asta, questo per evitare distorsioni nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Né le opere aggiuntive possono servire a colmare lacune o errori progettuali. È quanto ribadito dall’Anac in un atto del presidente  approvato al termine dell’istruttoria su un appalto per i lavori di adeguamento sismico di un edificio scolastico.

I rilievi dell’Autorità riguardano il fatto che il Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) aggiudicatario abbia incluso numerose offerte aggiuntive nella propria offerta grazie alle quali avrebbe ottenuto la gara.

Il codice appalti (articolo 95, comma 14-bis), stabilisce che, in caso di lavori aggiudicati col criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base della gara. L’assegnazione di punteggi alle opere aggiuntive conduce a una duplice valutazione del ribasso e a una inevitabile distorsione. Nel verbale di gara, sottolinea Anac, non è chiarito se le offerte aggiuntive siano state oggetto di valutazione.

Inoltre l’Autorità osserva che, stando alla documentazione presentata dalle imprese aggiudicatarie, le opere aggiuntive sono state inserite per ovviare a lacune del progetto posto a base di gara. Secondo Anac, l’inserimento di una paratia non è una variante tale da stravolgere il progetto ma neanche può essere derubricata a una mera sistemazione esterna. Si tratta infatti di un’opera di contenimento che, per quanto non di eccessivo impegno tecnico, necessita di elaborazioni geologiche, strutturali, grafiche, contabili per le quali le imprese si sono dovute dichiarare disponibili a richiedere e ottenere le autorizzazioni necessarie.

ACCELERAZIONE DEI GIUDIZI AMMINISTRATIVI PER IL PNRR

 

Pubblicato sulla GURI n.157/2022  il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”, approvato il 7/7/2022 dal Consiglio dei Ministri e vigente dall’8 luglio.

Il D.L. contiene all’art.3 una norma per adattare i tempi del processo amministrativo alle scadenze e agli obiettivi del PNRR, che avranno un rito speciale. Se vi sarà cautelare l’udienza di merito andrà fissata entro 30 giorni, pena la perdita di efficacia della misura cautelare. La norma prevede nuove misure di approfondimento: il contraddittorio con il Mef e le altre amministrazioni centrali coinvolte nei progetti, come parti necessarie nel processo. Si tratta di una innovazione importante, perché consentirà ai giudici di definire la misura cautelare in maniera più approfondita, dopo aver ascoltato le parti coinvolte. Le misure cautelari andranno, quindi, ponderate per evitare che possano essere bloccati appalti importanti per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Si tratta di misure stringenti che si applicheranno anche ai procedimenti in corso.

martedì 21 giugno 2022

RESPONSABILI DELL'ABUSO EDILIZIO

 

«È "responsabile dell'abuso" non solamente chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella titolarità del bene, in modo da potersi avvalere nel tempo successivo alla realizzazione dell'utilità derivante dal bene stesso senza titolo, e che perciò, avendo la disponibilità materiale di detto bene, non è esentato dal dovere di ripristino dello stato dei luoghi, pur senza essere l'autore materiale dell'abuso preesistente».

Adottando l'orientamento del Consiglio di Stato (sentenza n.3345/2022, pubblicata il 27 aprile 2022), i giudici della Prima Sezione del Tar Puglia (Lecce), con la pronuncia n.932/2022 del 3 giugno 2022, confermano la linea secondo cui la responsabilità di un abuso edilizio resta saldamente in capo al proprietario, anche se quest'ultimo non coincide con l'autore dell'abuso. I giudici del Tar, peraltro fanno osservare che «basterebbe il passaggio del bene ad altro soggetto per eludere la regola che impone il ripristino dello stato dei luoghi, con il risultato paradossale - certamente contrario alla ratio legis - di consentire l'immunità delle opere da eventuali misure ripristinatorie (e dunque di fatto sanate) per effetto della mera alienazione da parte di colui che le ha realizzate».

PNRR - PIATTAFORMA CAPACITY ITALY

 

È attiva online «Capacity Italy», la piattaforma governativa per dare supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche per la gestione e l'attuazione dei progetti del Pnrr.

La piattaforma, promossa da Presidenza del Consiglio, Mef, Funzione pubblica e Ministero per gli Affari regionali, sviluppata con il supporto di Cassa depositi e prestiti, Invitalia e Mediocredito centrale, online all'indirizzo sportellotecnico.capacityitaly.it e linkabile anche dal sito di Italia Domani, metterà a disposizione dei soggetti attuatori del Pnrr un network di oltre 550 esperti in tutte le discipline chiave per sostenere la partecipazione attiva degli enti, dai bandi alla fase esecutiva, fino alla rendicontazione.