mercoledì 3 aprile 2013

QUALIFICAZIONE PER LA SOLA CATEGORIA PREVALENTE


A tutte le lavorazioni relative alle categorie non inserite nell’elenco di cui all’art. 107 del DPR 207/2010, si applica l’art. 109, comma 2, DPR 207/2010, in virtù del quale l’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, non può eseguire direttamente le lavorazioni di importo superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera ovvero di importo superiore a 150.000 euro, relative alle categorie di opere generali di cui all’Allegato A del Regolamento e a quelle di opere specializzate indicate nel predetto Allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria. 
Tali lavorazioni sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni e sono altresì scorporabili ed indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. 
Le lavorazioni relative alla categoria prevalente sia quelle relative alle categorie ad alto contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica di cui all’art. 107, comma 2, DPR 207/2010 di importo singolarmente superiore al quindici per cento, sono subappaltabili solo nei limiti del trenta per cento. 
A tutte le altre lavorazioni disciplinate dall’art. 109, comma 2, DPR 207/2010 tale limite non si applica e, quindi, possono essere interamente subappaltate.

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