A
tutte le lavorazioni relative alle categorie non inserite nell’elenco di cui
all’art. 107 del DPR 207/2010, si applica l’art. 109, comma 2, DPR 207/2010, in
virtù del quale l’affidatario in possesso della qualificazione per la sola
categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, non può
eseguire direttamente le lavorazioni di importo superiore al dieci per cento
dell’importo complessivo dell’opera ovvero di importo superiore a 150.000 euro,
relative alle categorie di opere generali di cui all’Allegato A del Regolamento
e a quelle di opere specializzate indicate nel predetto Allegato A come
categorie a qualificazione obbligatoria.
Tali lavorazioni sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni e sono altresì scorporabili ed indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
Le lavorazioni relative alla categoria prevalente sia quelle relative alle categorie ad alto contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica di cui all’art. 107, comma 2, DPR 207/2010 di importo singolarmente superiore al quindici per cento, sono subappaltabili solo nei limiti del trenta per cento.
A tutte le altre lavorazioni disciplinate dall’art. 109, comma 2, DPR 207/2010 tale limite non si applica e, quindi, possono essere interamente subappaltate.
Tali lavorazioni sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni e sono altresì scorporabili ed indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
Le lavorazioni relative alla categoria prevalente sia quelle relative alle categorie ad alto contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica di cui all’art. 107, comma 2, DPR 207/2010 di importo singolarmente superiore al quindici per cento, sono subappaltabili solo nei limiti del trenta per cento.
A tutte le altre lavorazioni disciplinate dall’art. 109, comma 2, DPR 207/2010 tale limite non si applica e, quindi, possono essere interamente subappaltate.
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