domenica 24 febbraio 2013

QUALIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GARA


PARERE DELL’AVCP N. 190 DEL 21/11/2012

In virtù del D.Lgs. 163/2006, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici debbono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità della professionalità e correttezza (art. 40, comma 1); il sistema di qualificazione è unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di valore superiore a 150.000 euro. (comma 2) ed è attuato da appositi organismi che attestano nei soggetti qualificati il possesso:
a) della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000;
b) dei requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione (comma 3).

L’art. 61, commi 1 e 2, DPR 207/2011, precisa che le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate (….) secondo gli importi di cui al successivo comma 4 e che la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della attestazione della propria classifica incrementata di un quinto.
Nel caso in cui più imprese partecipino ad una gara nella forma di raggruppamento verticale“ i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi possono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente, nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente” (art. 92, comma 3, DPR 207/2011).

Ciò precisato in punto di diritto, venendo al caso di specie, si rileva che l’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 1.396.023,44 e che le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono:
euro 616.623,55 per opere riconducibili alla cat.OG1 prevalente:
euro 312.430,05 per opere riconducibili alla cat. OS30 scorporata (subappaltabile nel limite del 30%):
euro 308.660,78 per opere riconducibili alla cat. OS28 scorporata (subappaltabile nel limite del 30%):
euro 158.309,06 per opere riconducibili alla cat. OS6 scorporata (subappaltabile).
La lex specialis precisa, altresì, che:
in riferimento al disposto dell’art. 92 DPR 207/2011 il concorrente può partecipare alla procedura qualora sia in possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero qualora sia in possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente e alle opere scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
in riferimento al disposto del comma 7 del citato art. 92, il concorrente che non possiede la qualificazione nelle categorie OS28 e OS 30 (in subordine OG11 per l’importo innanzi indicato depurato dalla quota subappaltabile del 30%) dovrà costituire raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163 del 2006 e ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.
Ebbene l’ATI in questione ha deciso di partecipare nella forma del raggruppamento verticale e una  delle due mandanti ha dichiarato di volere effettuare il 100% dell’importo dei lavori relativi alla categoria OS30.
Per eseguire tali lavori, tenuto conto del loro valore indicato dalla lex specialis, la società dovrebbe avere l’attestato di qualificazione per la categoria OS30, classe 2, in virtù del combinato disposto degli artt. 61 e 2, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, ma ciò non si riscontra. Difatti l’attestazione di qualificazione che la mandante ha presentato in gara riporta le seguenti categorie e classi: OG1, classe I, OG11, classe 1, OS28, classe I, OS30, classe I. Ne deriva che la stessa risulta priva della qualificazione richiesta per eseguire le opere di cui trattasi e, pertanto l’ATI in questione non doveva essere ammessa a partecipare.

In virtù di quanto disposto dal Regolamento al Codice dei Contratti Pubblici, l’affidatario non può eseguire, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni relative alle categorie di opere specializzate individuate nell’Allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria. (art.109, comma 2, DPR 207/2010). La OS30 fa parte di tali categorie (cfr. Allegato A al DPR 207/2010), conseguentemente il concorrente che ha partecipato alla gara de qua e che ha dichiarato di eseguire le lavorazioni rientranti in tale categoria avrebbe dovuto essere in possesso di idonea attestazione di qualificazione.
Alla luce delle osservazioni sopra riportate, non risultano condivisibili le argomentazioni sostenute dalla Commissione di gara in riferimento all’ammissione dell’ATI come riportate dalla stazione appaltante nella nota trasmessa all’Autorità, in quanto in contrasto con il tenore letterale dello stesso art. 92, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, secondo cui nel caso di raggruppamento di tipo verticale per le categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori che intende assumere. Dalla lettura della nota si può presumere che la Commissione di gara probabilmente abbia ritenuto di applicare il comma 1 del predetto art. 92, che però si riferisce a fattispecie diversa rispetto a quella in esame, ossia alla partecipazione del concorrente singolo.

Né è possibile per aumentare la quantità di lavori che la mandante potrebbe fare con la qualificazione OS30, classe I, sommare tale requisito con l’altro, pure posseduto dalla medesima società, ossia la qualificazione nella categoria OG11, classe I, in virtù del principio di assorbenza della categoria speciale OS30 nella categoria generale OG11. Quest’ultimo, infatti, non consente simile “operazione matematica”, ma sta semplicemente ad indicare che il possesso della qualifica OG11 può determinare la capacità di eseguire i lavori propri delle categorie assorbite (cfr. AVCP parere del 6.32008, n. 74 e determinazione del 7.5.2002 n.8). Tanto è vero che l’art. 79, comma 16, DPR 207/2010 nel codificare tale principio chiarisce che “l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”.

In altri termini se la mandante avesse avuto la qualifica per la OG11, classe II, avrebbe potuto svolgere i lavori afferenti alla categoria OS30 classe II.
In base a quanto sopra considerato, pertanto il Consiglio dell’AVCP ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la mandante non sia in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara in esame e, pertanto, risulta illegittima l’ammissione del raggruppamento alla procedura di gara in oggetto.

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