lunedì 10 giugno 2013

RTI PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE - PRESENZA GIOVANE PROFESSIONISTA


Per poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualità di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, e ciò in quanto il c. 7 dell'art. 90 del codice dei contratti (D.lgs. n. 163/06), parla soltanto di "presenza" di un giovane professionista, con evidenti finalità di carattere "promozionale", non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di "associare" il giovane professionista al raggruppamento.
Il co. 7 dell'art. 90 del codice dei contratti stabilisce che "Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi … . Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee".
Il regolamento, all'art. 253, co. 5, prevede che "Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria".

La giurisprudenza ha da tempo chiarito il significato, l'ambito di operatività e le finalità della normativa in rassegna.

È stato, infatti, evidenziato che "per poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualità di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, e ciò in quanto la norma parla soltanto di "presenza" di un giovane professionista, con evidenti finalità di carattere "promozionale", non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di "associare" il giovane professionista al raggruppamento.

Pertanto, ai fini della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali. (cfr. V sez. n. 6347 del 2006).

Ciò che conta, in definitiva, è che il giovane professionista - pur senza assurgere a responsabilità sociali probabilmente non proporzionate alla sua ridotta formazione professionale - partecipi al servizio di progettazione oggetto di affidamento maturando esperienze professionali e lavorative. È questa la finalità promozionale della previsione, che viene radicalmente disattesa ove il giovane professionista - pur figurando sulla carta come componente del gruppo di lavoro - non è in realtà investito della benché minima incombenza collaborativa e non può quindi acquisire alcuna utile esperienza formativa" (C.G.A, 30 marzo 2011, n. 293).

Si tratta allora di accertare se una volta acclarato che l'obbligo normativo è limitato alla mera indicazione di tale figura, senza che ne venga imposta anche la qualità di associato al raggruppamento, una volta, tuttavia, che il giovane professionista venga indicato come associato, se debbano ritenersi operanti anche nei suoi confronti gli obblighi di qualificazione.
Il Tribunale ritiene di dover dare al quesito risposta negativa (in termini T.A.R. Reggio Calabria, 19 dicembre 2012, n. 744).

Nel caso di specie, risultano assolte tutte le prescrizioni imposte dalla legge e dal bando: è stato indicato il giovane professionista coinvolto nella progettazione, ne è stata attestata l'iscrizione all'Albo da meno di cinque anni, è stato precisato il tipo di impegno e di collaborazione che gli verrà richiesto (vd. "elenco personale" e "relazione descrittiva") funzionale a garantirgli l'acquisizione di un'utile esperienza formativa.

Il fatto che sia stato qualificato come "mandante", in assenza di una specifica previsione di quota partecipativa, non può assurgere a causa di esclusione del raggruppamento, vista la finalità della previsione normativa e considerato che i requisiti di partecipazione previsti dal bando erano interamente assolti dagli altri professionisti.


Tar Calabria sentenza n. 268 dell’8 maggio 2013

OMESSA PRESENTAZIONE DELL'IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE


Parere dell’AVCP del 13/3/2013 n. 26
Costituisce causa di esclusione non solo la mancata presentazione della cauzione provvisoria, ma anche la mancata presentazione dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 D.L.gs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La questione controversa attiene alla legittimità dell'esclusione per non aver presentato l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 75, comma 8, D.Lgs. 163/2006.
Valore dirimente assume al riguardo l'esame della disposizione su citata e della lex specialis. Si osserva, infatti, che il Codice dei contratti pubblici ha disegnato un peculiare e specifico sistema di garanzie, volto a tutelare la stazione appaltante sia nella fase pubblicistica di scelta del contraente sia in quella privatistica di esecuzione del contratto. Con riguardo alla fase di partecipazione alla procedura di gara, assumono rilievo le disposizioni dettate sulle garanzie a corredo dell'offerta, che coprono la stazione appaltante dal rischio di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.
In particolare, per quanto qui rileva, l'art. 75 D.Lgs. 163/2006 dispone che l'offerta è corredata da: a) una garanzia che può essere rilasciata sotto forma o di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente (comma 1);
b) a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risulti aggiudicatario (comma 8).
In attuazione della disposizione in esame il disciplinare di gara ha previsto tra i documenti da inserire nel plico di gara, a pena di esclusione, oltre alla garanzia provvisoria, anche la dichiarazione di un fideiussore. La lex specialis ha inoltre precisato che:
a) la garanzia provvisoria poteva essere prestata mediante cauzione o fideiussione;
b) la dichiarazione di cui sopra doveva contenere l'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto in favore della stazione appaltante;
c) tale impegno poteva essere direttamente ricompreso nell'ambito della garanzia provvisoria rilasciata con fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari.
A ciò si aggiunga che l'art. 22 del capitolato speciale d'appalto ribadiva quanto segue: "l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario".
Il tenore letterale delle disposizioni su richiamate era chiaro e, diversamente da quanto sostenuto
dall'istante, le espressioni utilizzate non potevano considerarsi ambigue o forvianti circa la necessità di presentare, a pena di esclusione, oltre alla garanzia provvisoria anche l'impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente, in caso di aggiudicazione, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

In merito alle cause di esclusione previste dalle stazioni appaltanti, è necessario, inoltre, considerare che l'Autorità, in sede di prima attuazione del combinato disposto degli articoli 46, comma 1bis e 64, comma 4bis, secondo cui le cause tassative di esclusione dalle gare devono essere indicate nei modelli approvati dall'Autorità, ha predisposto il c.d. "bando tipo", che costituisce il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara, quanto alla individuazione delle cause tassative di esclusione, salva la facoltà di derogare motivando (cfr. determinazione n.4 del 10 ottobre 2012). In tale fondamentale documento l'Autorità, dopo aver analizzato la disciplina dell'art. 75 D.Lgs. 163/2006, ha ribadito che costituisce causa di esclusione non solo la mancata presentazione della cauzione provvisoria, ma anche la mancata presentazione dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 D.L.gs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

domenica 9 giugno 2013

ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI

Il  Presidente
VISTO  l’art. 33-ter, comma 1, del decreto  legge. n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, che  prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso  l’Autorità, nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici  (BDNCP), di cui all’art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione  Digitale;
VISTO  l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di iscrizione e di  aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la nullità degli atti  adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari  responsabili;
VISTO  l’art. 33-ter, comma 2,deldecreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione  n. 221/2012 che demanda all’ Autorità di stabilire con propria  deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica  delle stazioni appaltanti;
VISTO  l’art. 6-bis, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice),  che prevede l’acquisizione nella BDNCP dei dati previsti dall’art. 7 del  Codice;
VISTO  l’art. 7, comma 8, del Codice, che prevede l’obbligo per le Stazioni Appaltanti  di comunicare all’Osservatorio i dati relativi al ciclo di vita dei contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO  il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state  definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti  pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell’art.  7, comma 8 d.lgs. n. 163/2006;
VISTO  il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la  rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai  150.000 euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e  26 del Codice, di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e  fattispecie consimili;
VISTO  il Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011 e s.m.i. che ha specificato le  modalità semplificate di rilascio del CIG per la micro-contrattualistica e i  contratti esclusi fino a 150.000 euro;
RITENUTO  che l’accreditamento presso il sistema informativo di monitoraggio, ai fini  dell’adempimento degli obblighi informativi, consente di acquisire  l’informazione di base per l’identificazione delle stazioni appaltanti;
RITENUTO  che nelle more dell’implementazione e della definizione delle modalità di  iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, si rende necessario  fornire alle stazioni appaltanti delle indicazioni di carattere transitorio;
COMUNICA
   
Che,  in via transitoria, ai  fini dell’adempimento all’obbligo di cui all’art.  33-ter del decreto legge n. 179/2012, le stazioni appaltanti già registrate  presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per le finalità di cui al  d.lgs. n. 163/2006 e alla legge n. 136/2010, sono tenute ad acquisire sul sito  dell'Autorità, a partire dal 10 luglio 2013, l'Attestato di iscrizione  all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, avente validita' per tutto il  2013. Tale documento sarà rilasciato alle SA per il tramite dei propri utenti  già titolari di credenziali per l'accesso ai servizi sul portale dell'Autorità. 
   
Che  le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31  dicembre 2013, dovranno comunicare, per l’espletamento del procedimento  amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter del decreto legge n.  179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale  provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento  delle informazioni di cui al successivo punto 3;
   
Che  con successivo Comunicato verranno rese note le modalità e le informazioni  necessarie per il permanere dell’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni  Appaltanti da effettuarsi a cura del responsabile individuato ai sensi del  precedente punto 2.;
   

Che  l’aggiornamento delle informazioni dell’Anagrafe Unica delle Stazioni  Appaltanti dovrà essere effettuato, a cura del soggetto individuato ai sensi  del precedente punto 2, entro il 31 dicembre di ciascun anno.  

PER I COMUNI CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO ALL’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PGT

Legge regionale 4 giugno 2013, n. 1
Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla 
legge reg. n. 12 del 2005 (B.U.R.L. n. 23 del 5 giugno 2013)
Art. 1. Finalità
1. La presente legge ha lo scopo di dare definitivo impulso ai comuni che non hanno ancora provveduto alla approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio (PGT), così come previsto dalla parte I, titolo II, capo II della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), evitando nei medesimi territori penalizzazioni eccessive e non ulteriormente sostenibili a carico delle collettività e delle imprese, nonché il prolungarsi della assenza di pianificazioni urbanistiche moderne ed omogenee alla normativa regionale.
Art. 2. Modifiche alla l.r. 12/2005
1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è sostituito dal seguente: «4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Il Consiglio comunale ha facoltà di prorogare al 31 dicembre 2014 la validità del documento di piano approvato entro il 31 dicembre 2009. Scaduti tali termini il Comune provvede all'approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le n orme di cui all'articolo 25, comma 7».
2. All'articolo 25 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «la data del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle parole «la data del 30 giugno 2014»;
b) i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.
3. Dopo l'articolo 25 della l.r. 12/2005 sono inseriti i seguenti:
«Art. 25-bis. (Disposizioni sanzionatorie)
1. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013 i comuni inadempienti sono esclusi dall'accesso al patto di stabilità territoriale per l'anno 2014.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 costituisce, fino all'approvazione del PGT, indicatore valutabile negativamente nell'indice sintetico di virtuosità dei comuni lombardi secondo le modalità indicate dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011).
3. In caso di mancata approvazione del PGT entro il 30 giugno 2014, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, nomina un commissario ad acta il quale dispone degli uffici tecnici comunali e regionali di supporto, ove necessario, nonché dei poteri idonei a completare la procedura di approvazione del piano.
4. Nei comuni che entro il 30 giugno 2014 non hanno approvato il PGT, dal 1° luglio 2014 e fino all'approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 12, sono ammessi unicamente i seguenti interventi: a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c); b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato; c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati e convenzionati entro il 30 giugno 2014, con convenzione non scaduta. 
Art. 25-ter. (Disciplina per la pianificazione dei comuni danneggiati dal sisma del maggio 2012)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 26, è sempre ammessa l'approvazione, ai sensi della 
l.r. 23/1997, delle varianti urbanistiche al PRG finalizzate a rendere più agevole il ripristino e la ricostruzione degli edifici e infrastrutture danneggiati dal sisma del maggio 2012. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della l.r. 23/1997 sono dimezzati.
2. Le varianti al PGT finalizzate a rendere più agevole il ripristino e la ricostruzione degli edifici e infrastrutture danneggiati dal sisma del maggio 2012 sono approvate con dimezzamento dei termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 ed acquistano efficacia con la pubblicazione nel BURL dell'avviso di approvazione definitiva, fatti salvi i successivi adempimenti ai fini della realizzazione del SIT.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per le varianti adottate entro il 30 giugno 2014 dai Comuni inclusi nell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni.».
 4. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 26 della l.r. 12/2005 è inserito il seguente: «3-quinquies. I comuni che alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)' non hanno approvato il PGT non possono in ogni caso dar corso o seguito a procedure di variante al vigente PRG comunque denominate. È sempre ammessa l'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 2/2003 e dei programmi integrati di intervento di cui all'articolo 92, comma 4, nonché dei progetti di variante di cui allo sportello unico per le attività produttive e delle varianti finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.».
Art. 3. Supporto e accompagnamento a favore dei comuni
1. I sindaci dei comuni che non hanno ancora provveduto alla definitiva approvazione del PGT possono richiedere il supporto operativo agli uffici tecnici della Regione e della provincia interessata, senza oneri aggiuntivi a carico dei rispettivi bilanci, allo scopo di superare le difficoltà che ne hanno fino ad ora impedito l'approvazione.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LINEE GUIDA SULLA PROGETTAZIONE DI “ABITAZIONI SICURE”

Dalla Regione Toscana un manuale pratico e illustrato per prevenire gli infortuni domestici che costituiscono un fenomeno in costante aumento, paragonabili agli infortuni nei luoghi di lavoro.
L’infortunio domestico è un particolare tipo di infortunio che può coinvolgere i componenti del nucleo abitativo o altri soggetti presenti nell’abitazione durante lo svolgimento di attività quotidiane e manutentive.
I fattori di rischio principali sono:
- fattori ambientali
- fattori individuali
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La prevenzione di tale fenomeno passa anche attraverso specifiche misure e strategie da attuare sin dalla fase di progetto degli ambienti residenziali.
Nel documento sono presenti utilissime e pratiche schede illustrate relative agli aspetti edili ed impiantistici dell’ambito domestico, ed è rivolto principalmente ai progettisti, ma costituisce sicuramente una guida utile per chiunque abiti in casa.

LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221 – MODIFICHE A CODICE E REGOLAMENTO

Legge 17 dicembre 2012, n. 221
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (G.U. n. 294 del 28 dicembre 2012)
Sezione X - Ulteriori misure per la crescita del paese

Art. 33-bis. Requisito della cifra d'affari realizzata 
1. All'articolo 357 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 è inserito il seguente: «19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando».

Art. 33-ter. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.
2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. 


Art. 33-quater. Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione 
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 113, comma 3, la parola: «75» è sostituita dalla seguente: «80» e la parola: «25» è sostituita dalla seguente: «20»
b) dopo l'articolo 237 è inserito il seguente capo: 
«CAPO IV-bis. - OPERE IN ESERCIZIO. ART. 237-bis. - (Opere in esercizio).

1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio. 
2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal presente articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottottanta giorni.

Art. 33-quinquies. Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è prorogato al 31 dicembre 2013.

Art. 33-octies. Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi
1. Al comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate».

Art. 34. Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni
……..omissis…..
4. All'articolo 183, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente».
.........omissis......
35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

sabato 8 giugno 2013

TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, VERSIONE AGGIORNATA A MAGGIO 2013

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15 maggio 2008 (D. Lgs. 81/2008), nel corso del tempo ha subito diverse modifiche ed integrazioni.
Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata pubblicata la versione aggiornata a maggio 2013.
Il testo, corredato da allegati, note e commenti e da un’ampia appendice normativa, è coordinato con le più recenti disposizioni integrative e correttive:
- Decreto Interministeriale 4 marzo 2013: criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- Decreto Interministeriale 6 marzo 2013: criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
- Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013: D.M. 11 aprile 2011 – chiarimenti;
- Circolare n.12/2013 del 11/03/2013: accordo 22 febbraio 2012 in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – chiarimenti.
- Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013: semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo;
- Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 32 che modifica l’art. 6 comma 8;
- Interpelli dal n. 1 al 7 del 2013;
- sostituzione del Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012 con il Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013 dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

CORRISPETTIVI A BASE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA

Nell'Adunanza del 17/05/2013, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso il proprio parere in merito allo «Schema di regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».
Il testo trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contiene alcuni aggiornamenti apportati alla luce dei pareri che la precedente bozza del Regolamento ha ricevuto dallo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed anche dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Si ricorda che l'emanazione del provvedimento in commento, cosiddetto “decreto Parametri”, è prevista dall’art. 9, comma 2, del D.L. 1/2012 (convertito dalla L. 27/2012) come modificato dal D.L. 83/2012, e che una volta in vigore comporterà l’impossibilità di utilizzare i parametri previgenti, contenuti nel D.M. 04/04/2001. Il citato art. 9, comma 2, del D.L. 1/2012 prevede che il nuovo decreto non può “ … condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima …”: proprio l'impossibilità di verificare il puntuale adempimento di tale vincolo aveva determinato i pareri negativi emessi nei confronti della precedente bozza.
Tale limite viene, tuttavia, riscontrato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici anche nel nuovo schema di Regolamento, dal momento che, nonostante i "Grafici comparativi" allegati al precedente schema siano stati sostituiti da un "Abaco delle esemplificazioni numeriche e dei quadri analitici di confronto", dette esemplificazioni continuano a non coprire tutta la casistica possibile e non consentono di affermare con certezza che il procedimento di calcolo contenuto nel nuovo schema di Regolamento porti a compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione del D.M. 04/04/2001.
Evidenziato ciò, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha analizzato puntualmente l'articolato dello schema di decreto, avanzando alcuni osservazioni, per le quali si rimanda al testo allegato.
Gli operatori delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato D.L. 83/2012, hanno la possibilità (non l’obbligo) di rifarsi alle tariffe professionali, e possono quindi determinare l’importo della prestazione anche tenendo conto della propria esperienza e dell’andamento generale del mercato.
La modalità operativa più corretta e sicura è in ogni caso, certamente, continuare a fare riferimento al “vecchio” (ma ancora attuale alla luce dei fatti) D.M. 04/04/2001.

Per maggiori dettagli si veda

PRIME INDICAZIONI SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI, IN CAPO ALLE STAZIONI APPALTANTI, DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Con la Deliberazione n. 26 del 22/05/2013, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici fornisce le prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi, in capo alle stazioni appaltanti, di pubblicazione sui propri siti web istituzionali e di trasmissione all'Autorità delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente, previsti dalla L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
Il provvedimento attua l'art. 1, comma 32 della citata L. 190/2012, ai sensi del quale è demandata ad una deliberazione dell'Autorità l'individuazione delle informazioni rilevanti e delle relative modalità di trasmissione.

Soggetti obbligati ed informazioni oggetto di pubblicazione e trasmissione
Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle P.A. e loro controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web istituzionale ed a trasmettere all’Autorità le seguenti informazioni:
- CIG (Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità);
- Struttura proponente (Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente);
- Oggetto del bando (Oggetto del lotto identificato dal CIG);
- Procedura di scelta del contraente (Procedura di scelta del contraente);
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte (Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);
- Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);
- Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA);
- Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura (Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture; Data di ultimazione lavori, servizi o forniture);
- Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA).

Trasmissione dei dati all'Autorità
Gli obblighi di trasmissione all’Autorità delle informazioni si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000 Euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D. Leg.vo 163/2006.
In sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all’Autorità relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D. Leg.vo 163/2006, all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza.
Per i contratti di importo inferiore a 40.000 Euro, in fase di prima applicazione, per l’anno 2013, gli obblighi di trasmissione all’Autorità si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG.

Disposizioni transitorie
In sede di prima applicazione i soggetti obbligati sono tenuti a:
- trasmettere all’Autorità, entro il 15/06/2013, una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento. Con Comunicato del 22/05/2013 (Indicazioni operative per l’attuazione della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013) è stato chiarito che detto adempimento si intende assolto esclusivamente mediante l’utilizzo dell’apposito modulo messo a disposizione dall'Autorità (disponibile in allegato al Testo del Comunicato 22/05/2013), in cui sono riportati codice fiscale della Stazione Appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni. Saranno accettati esclusivamente i moduli provenienti da un indirizzo di PEC della stazione appaltante e indirizzati all’indirizzo PEC dedicato comunicazioni@pec.avcp.it;
- pubblicare sul proprio sito web le informazioni secondo la struttura definita dall’Autorità con il documento «Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012», allegato alla Comunicazione 22/05/2013.

I soggetti che avessero già effettuato trasmissioni di dati all’Autorità e/o pubblicazioni sul proprio sito web istituzionale in modalità difformi da quanto indicato dalla Deliberazione 26/2013 hanno termine per adeguarsi alle disposizioni in commento entro il 15/06/2013.