Per
poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualità di
raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un
professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della
professione, e ciò in quanto il c. 7 dell'art. 90 del codice dei contratti
(D.lgs. n. 163/06), parla soltanto di "presenza" di un giovane
professionista, con evidenti finalità di carattere "promozionale",
non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di
"associare" il giovane professionista al raggruppamento.
Il co. 7 dell'art. 90 del codice dei contratti
stabilisce che "Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi … . Il regolamento definisce le
modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di
progettazione, concorsi di idee".
Il regolamento, all'art. 253, co. 5, prevede che "Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria".
La giurisprudenza ha da tempo chiarito il significato, l'ambito di operatività e le finalità della normativa in rassegna.
È stato, infatti, evidenziato che "per poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualità di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, e ciò in quanto la norma parla soltanto di "presenza" di un giovane professionista, con evidenti finalità di carattere "promozionale", non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di "associare" il giovane professionista al raggruppamento.
Pertanto, ai fini della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali. (cfr. V sez. n. 6347 del 2006).
Ciò che conta, in definitiva, è che il giovane professionista - pur senza assurgere a responsabilità sociali probabilmente non proporzionate alla sua ridotta formazione professionale - partecipi al servizio di progettazione oggetto di affidamento maturando esperienze professionali e lavorative. È questa la finalità promozionale della previsione, che viene radicalmente disattesa ove il giovane professionista - pur figurando sulla carta come componente del gruppo di lavoro - non è in realtà investito della benché minima incombenza collaborativa e non può quindi acquisire alcuna utile esperienza formativa" (C.G.A, 30 marzo 2011, n. 293).
Si tratta allora di accertare se una volta acclarato che l'obbligo normativo è limitato alla mera indicazione di tale figura, senza che ne venga imposta anche la qualità di associato al raggruppamento, una volta, tuttavia, che il giovane professionista venga indicato come associato, se debbano ritenersi operanti anche nei suoi confronti gli obblighi di qualificazione.
Il Tribunale ritiene di dover dare al quesito risposta negativa (in termini T.A.R. Reggio Calabria, 19 dicembre 2012, n. 744).
Nel caso di specie, risultano assolte tutte le prescrizioni imposte dalla legge e dal bando: è stato indicato il giovane professionista coinvolto nella progettazione, ne è stata attestata l'iscrizione all'Albo da meno di cinque anni, è stato precisato il tipo di impegno e di collaborazione che gli verrà richiesto (vd. "elenco personale" e "relazione descrittiva") funzionale a garantirgli l'acquisizione di un'utile esperienza formativa.
Il fatto che sia stato qualificato come "mandante", in assenza di una specifica previsione di quota partecipativa, non può assurgere a causa di esclusione del raggruppamento, vista la finalità della previsione normativa e considerato che i requisiti di partecipazione previsti dal bando erano interamente assolti dagli altri professionisti.
Il regolamento, all'art. 253, co. 5, prevede che "Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria".
La giurisprudenza ha da tempo chiarito il significato, l'ambito di operatività e le finalità della normativa in rassegna.
È stato, infatti, evidenziato che "per poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualità di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, e ciò in quanto la norma parla soltanto di "presenza" di un giovane professionista, con evidenti finalità di carattere "promozionale", non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di "associare" il giovane professionista al raggruppamento.
Pertanto, ai fini della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali. (cfr. V sez. n. 6347 del 2006).
Ciò che conta, in definitiva, è che il giovane professionista - pur senza assurgere a responsabilità sociali probabilmente non proporzionate alla sua ridotta formazione professionale - partecipi al servizio di progettazione oggetto di affidamento maturando esperienze professionali e lavorative. È questa la finalità promozionale della previsione, che viene radicalmente disattesa ove il giovane professionista - pur figurando sulla carta come componente del gruppo di lavoro - non è in realtà investito della benché minima incombenza collaborativa e non può quindi acquisire alcuna utile esperienza formativa" (C.G.A, 30 marzo 2011, n. 293).
Si tratta allora di accertare se una volta acclarato che l'obbligo normativo è limitato alla mera indicazione di tale figura, senza che ne venga imposta anche la qualità di associato al raggruppamento, una volta, tuttavia, che il giovane professionista venga indicato come associato, se debbano ritenersi operanti anche nei suoi confronti gli obblighi di qualificazione.
Il Tribunale ritiene di dover dare al quesito risposta negativa (in termini T.A.R. Reggio Calabria, 19 dicembre 2012, n. 744).
Nel caso di specie, risultano assolte tutte le prescrizioni imposte dalla legge e dal bando: è stato indicato il giovane professionista coinvolto nella progettazione, ne è stata attestata l'iscrizione all'Albo da meno di cinque anni, è stato precisato il tipo di impegno e di collaborazione che gli verrà richiesto (vd. "elenco personale" e "relazione descrittiva") funzionale a garantirgli l'acquisizione di un'utile esperienza formativa.
Il fatto che sia stato qualificato come "mandante", in assenza di una specifica previsione di quota partecipativa, non può assurgere a causa di esclusione del raggruppamento, vista la finalità della previsione normativa e considerato che i requisiti di partecipazione previsti dal bando erano interamente assolti dagli altri professionisti.
Tar Calabria sentenza n. 268 dell’8 maggio
2013