Legge regionale 4 giugno 2013, n. 1
Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge reg. n. 12 del 2005 (B.U.R.L. n. 23 del 5 giugno 2013)
Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge reg. n. 12 del 2005 (B.U.R.L. n. 23 del 5 giugno 2013)
Art. 1. Finalità
1. La presente legge ha lo scopo di dare definitivo impulso ai comuni che
non hanno ancora provveduto alla approvazione definitiva del Piano di Governo
del Territorio (PGT), così come previsto dalla parte I, titolo II, capo II della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio),
evitando nei medesimi territori penalizzazioni eccessive e non ulteriormente
sostenibili a carico delle collettività e delle imprese, nonché il prolungarsi
della assenza di pianificazioni urbanistiche moderne ed omogenee alla normativa
regionale.
1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio) è sostituito dal seguente: «4. Il documento di piano ha
validità quinquennale ed è sempre modificabile. Il Consiglio comunale ha
facoltà di prorogare al 31 dicembre 2014 la validità del documento di piano
approvato entro il 31 dicembre 2009. Scaduti tali termini il Comune provvede
all'approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si
applicano le n orme di cui all'articolo 25, comma 7».
a) al comma 1, primo periodo, le parole «la data del 31 dicembre
2012» sono sostituite dalle parole «la data del 30 giugno
2014»;
b) i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.
«Art. 25-bis. (Disposizioni sanzionatorie)
1. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013 i comuni
inadempienti sono esclusi dall'accesso al patto di stabilità territoriale per
l'anno 2014.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 costituisce, fino
all'approvazione del PGT, indicatore valutabile negativamente nell'indice
sintetico di virtuosità dei comuni lombardi secondo le modalità indicate
dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19
(Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria
regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione) - Collegato 2011).
3. In caso di mancata approvazione del PGT entro il 30 giugno 2014, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, nomina un commissario ad acta il quale dispone degli uffici tecnici comunali e regionali di supporto, ove necessario, nonché dei poteri idonei a completare la procedura di approvazione del piano.
3. In caso di mancata approvazione del PGT entro il 30 giugno 2014, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, nomina un commissario ad acta il quale dispone degli uffici tecnici comunali e regionali di supporto, ove necessario, nonché dei poteri idonei a completare la procedura di approvazione del piano.
4. Nei comuni che entro il 30 giugno 2014 non hanno approvato il PGT, dal 1°
luglio 2014 e fino all'approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 13, comma 12, sono ammessi unicamente i seguenti interventi: a)
nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi
sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), b) e c); b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente
PRG, gli interventi che erano consentiti dal PRG o da altro strumento
urbanistico comunque denominato; c) gli interventi in esecuzione di piani
attuativi approvati e convenzionati entro il 30 giugno 2014, con convenzione
non scaduta.
Art. 25-ter. (Disciplina per la pianificazione dei comuni danneggiati dal sisma
del maggio 2012)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 26, è sempre ammessa l'approvazione, ai sensi della l.r. 23/1997, delle varianti urbanistiche al PRG finalizzate a rendere più agevole il ripristino e la ricostruzione degli edifici e infrastrutture danneggiati dal sisma del maggio 2012. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della l.r. 23/1997 sono dimezzati.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 26, è sempre ammessa l'approvazione, ai sensi della l.r. 23/1997, delle varianti urbanistiche al PRG finalizzate a rendere più agevole il ripristino e la ricostruzione degli edifici e infrastrutture danneggiati dal sisma del maggio 2012. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della l.r. 23/1997 sono dimezzati.
2. Le varianti al PGT finalizzate a rendere più agevole il ripristino e la
ricostruzione degli edifici e infrastrutture danneggiati dal sisma del maggio
2012 sono approvate con dimezzamento dei termini di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 13 ed acquistano efficacia con la pubblicazione nel BURL
dell'avviso di approvazione definitiva, fatti salvi i successivi adempimenti ai
fini della realizzazione del SIT.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per le varianti adottate
entro il 30 giugno 2014 dai Comuni inclusi nell'elenco allegato al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 1 giugno 2012, e successive
modifiche ed integrazioni.».
4. Dopo il comma 3-quater dell'articolo 26 della l.r. 12/2005 è inserito il seguente: «3-quinquies. I comuni che alla data di
entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni transitorie per
la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio)' non hanno approvato il PGT non possono in ogni caso dar corso o
seguito a procedure di variante al vigente PRG comunque denominate. È sempre
ammessa l'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 2/2003 e dei programmi integrati di
intervento di cui all'articolo 92, comma 4, nonché dei progetti di variante di
cui allo sportello unico per le attività produttive e delle varianti
finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.».
Art. 3. Supporto e accompagnamento a favore dei comuni
1. I sindaci dei comuni che non hanno ancora provveduto alla definitiva
approvazione del PGT possono richiedere il supporto operativo agli uffici
tecnici della Regione e della provincia interessata, senza oneri aggiuntivi a
carico dei rispettivi bilanci, allo scopo di superare le difficoltà che ne
hanno fino ad ora impedito l'approvazione.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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