Legge
17 dicembre 2012, n. 221
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (G.U. n. 294 del 28 dicembre 2012)
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (G.U. n. 294 del 28 dicembre 2012)
Sezione
X - Ulteriori misure per la crescita del paese
Art. 33-bis. Requisito della cifra d'affari realizzata
1. All'articolo 357 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dopo
il comma 19 è inserito il seguente: «19-bis. In relazione all'articolo
61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della
cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed
indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque
anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando».
Art. 33-ter. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
1. E' istituita presso
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere
l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì
l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo
di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la
nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei
funzionari responsabili.
2. L'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con
propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe
unica delle stazioni appaltanti.
Art. 33-quater. Disposizioni in materia di
svincolo delle garanzie di buona esecuzione
a) all'articolo 113, comma 3, la parola: «75» è
sostituita dalla seguente: «80» e la parola: «25» è
sostituita dalla seguente: «20»;
b) dopo l'articolo 237 è inserito il seguente capo:
1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in
parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione
tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per
la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona
esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun
benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle
condizioni previste dal comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di
collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione
del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per
motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo
il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in
esercizio.
2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo
anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore
non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al
garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle
opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o
difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento
prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente
alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie».
2. La disposizione di
cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con
cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Con riferimento alle
disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i contratti già affidati alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i
quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all'articolo 237-bis,
comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal
presente articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha
durata di centottottanta giorni.
Art. 33-quinquies. Disposizioni in materia di revisione
triennale dell'attestato SOA
1. Il termine di cui all'articolo
1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è prorogato al 31 dicembre
2013.
Art. 33-octies. Superamento del dissenso espresso nella
conferenza di servizi
1. Al comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Se il motivato
dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro
trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del
Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia
autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un
unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In
tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni
necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a
modificare il progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di
ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare
interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative
a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore
termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle
precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti
di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta,
la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la
partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate».
Art. 34. Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e
i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed
i comuni
……..omissis…..
4. All'articolo 183, comma 4, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «nei modi e termini di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite
dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni dalla data di
presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o
dell'autorità proponente».
.........omissis......
35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati
successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al
secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
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