domenica 9 giugno 2013

ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI

Il  Presidente
VISTO  l’art. 33-ter, comma 1, del decreto  legge. n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, che  prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso  l’Autorità, nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici  (BDNCP), di cui all’art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione  Digitale;
VISTO  l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di iscrizione e di  aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la nullità degli atti  adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari  responsabili;
VISTO  l’art. 33-ter, comma 2,deldecreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione  n. 221/2012 che demanda all’ Autorità di stabilire con propria  deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica  delle stazioni appaltanti;
VISTO  l’art. 6-bis, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice),  che prevede l’acquisizione nella BDNCP dei dati previsti dall’art. 7 del  Codice;
VISTO  l’art. 7, comma 8, del Codice, che prevede l’obbligo per le Stazioni Appaltanti  di comunicare all’Osservatorio i dati relativi al ciclo di vita dei contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO  il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state  definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti  pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell’art.  7, comma 8 d.lgs. n. 163/2006;
VISTO  il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la  rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai  150.000 euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e  26 del Codice, di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e  fattispecie consimili;
VISTO  il Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011 e s.m.i. che ha specificato le  modalità semplificate di rilascio del CIG per la micro-contrattualistica e i  contratti esclusi fino a 150.000 euro;
RITENUTO  che l’accreditamento presso il sistema informativo di monitoraggio, ai fini  dell’adempimento degli obblighi informativi, consente di acquisire  l’informazione di base per l’identificazione delle stazioni appaltanti;
RITENUTO  che nelle more dell’implementazione e della definizione delle modalità di  iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, si rende necessario  fornire alle stazioni appaltanti delle indicazioni di carattere transitorio;
COMUNICA
   
Che,  in via transitoria, ai  fini dell’adempimento all’obbligo di cui all’art.  33-ter del decreto legge n. 179/2012, le stazioni appaltanti già registrate  presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per le finalità di cui al  d.lgs. n. 163/2006 e alla legge n. 136/2010, sono tenute ad acquisire sul sito  dell'Autorità, a partire dal 10 luglio 2013, l'Attestato di iscrizione  all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, avente validita' per tutto il  2013. Tale documento sarà rilasciato alle SA per il tramite dei propri utenti  già titolari di credenziali per l'accesso ai servizi sul portale dell'Autorità. 
   
Che  le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31  dicembre 2013, dovranno comunicare, per l’espletamento del procedimento  amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter del decreto legge n.  179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale  provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento  delle informazioni di cui al successivo punto 3;
   
Che  con successivo Comunicato verranno rese note le modalità e le informazioni  necessarie per il permanere dell’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni  Appaltanti da effettuarsi a cura del responsabile individuato ai sensi del  precedente punto 2.;
   

Che  l’aggiornamento delle informazioni dell’Anagrafe Unica delle Stazioni  Appaltanti dovrà essere effettuato, a cura del soggetto individuato ai sensi  del precedente punto 2, entro il 31 dicembre di ciascun anno.  

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