Il
Presidente
VISTO
l’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge. n. 179/2012, inserito
dalla legge di conversione n. 221/2012, che prevede l’istituzione
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità,
nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di
cui all’art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione
Digitale;
VISTO
l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art.
33-ter, comma 1, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati
identificativi pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità
amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;
VISTO
l’art. 33-ter, comma 2,deldecreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge
di conversione n. 221/2012 che demanda all’ Autorità di stabilire con
propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento
dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;
VISTO
l’art. 6-bis, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (di seguito
Codice), che prevede l’acquisizione nella BDNCP dei dati previsti
dall’art. 7 del Codice;
VISTO
l’art. 7, comma 8, del Codice, che prevede l’obbligo per le Stazioni
Appaltanti di comunicare all’Osservatorio i dati relativi al ciclo di
vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO
il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state
definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei
contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai
sensi dell’art. 7, comma 8 d.lgs. n. 163/2006;
VISTO
il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso
la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o
uguale ai 150.000 euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 26 del Codice, di importo superiore ai 150.000 euro e
agli accordi quadro e fattispecie consimili;
VISTO
il Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011 e s.m.i. che ha
specificato le modalità semplificate di rilascio del CIG per la
micro-contrattualistica e i contratti esclusi fino a 150.000 euro;
RITENUTO
che l’accreditamento presso il sistema informativo di monitoraggio, ai
fini dell’adempimento degli obblighi informativi, consente di acquisire
l’informazione di base per l’identificazione delle stazioni appaltanti;
RITENUTO
che nelle more dell’implementazione e della definizione delle modalità di
iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, si rende
necessario fornire alle stazioni appaltanti delle indicazioni di
carattere transitorio;
COMUNICA
Che,
in via transitoria, ai fini dell’adempimento all’obbligo di cui
all’art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, le stazioni appaltanti già
registrate presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per le
finalità di cui al d.lgs. n. 163/2006 e alla legge n. 136/2010, sono
tenute ad acquisire sul sito dell'Autorità, a partire dal 10 luglio 2013,
l'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti,
avente validita' per tutto il 2013. Tale documento sarà rilasciato alle
SA per il tramite dei propri utenti già titolari di credenziali per
l'accesso ai servizi sul portale dell'Autorità.
Che
le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro
il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per l’espletamento del procedimento
amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter del decreto
legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge
241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al
successivo aggiornamento delle informazioni di cui al successivo punto 3;
Che
con successivo Comunicato verranno rese note le modalità e le
informazioni necessarie per il permanere dell’iscrizione nell’Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti da effettuarsi a cura del responsabile
individuato ai sensi del precedente punto 2.;
Che
l’aggiornamento delle informazioni dell’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti dovrà essere effettuato, a cura del soggetto individuato ai
sensi del precedente punto 2, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
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