Sentenza del Consiglio di
Stato, sezione quinta, n. 4502/2015 depositata il 28 settembre 2015.
Per escludere da una gara
d'appalto un concorrente per grave negligenza o malafede, non occorre aspettare
la sentenza definitiva, ma è sufficiente la valutazione fatta dalla stazione
appaltante.
Secondo
la consolidata giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato,
“l’elemento che caratterizza la misura interdittiva di cui all’articolo 38,
comma 1, lettera f) del codice dei contratti pubblici è il pregiudizio arrecato, a causa della negligenza o
dell’inadempimento a specifiche obbligazioni contrattuali, alla fiducia che la
stazione appaltante deve poter riporre ex ante nell’impresa alla quale affidare
un servizio di interesse pubblico ed include di conseguenza presupposti
squisitamente soggettivi, incidenti sull’immagine della stessa agli occhi della
stazione appaltante”.
Di
conseguenza, “esclusa la natura sanzionatoria di detta misura, l’ambito
operativo prescinde dalla rilevanza penale dei comportamenti ascritti e degli
inadempimenti contrattuali e dalla necessità di una sentenza penale di condanna
per i fatti contestati, venendo in
rilievo solamente la loro incidenza sull’elemento fiduciario che connota i
rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione”.
In
quest'ottica, osserva la quinta sezione del CdS, “il requisito della grave
negligenza e malafede non presuppone il definitivo accertamento di tale
comportamento, essendo sufficiente la
valutazione fatta dalla stessa amministrazione, ed il giudice amministrativo
nell’esame degli atti non può rivalutare nel merito i fatti già vagliati
dall’amministrazione nel provvedimento impugnato (Cons. Stato, V, 16 agosto
2010, n. 5725), dovendosi limitare ad un controllo ex externo onde accertare la
mera pretestuosità del giudizio di inaffidabilità dell’impresa”.
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