Sentenza del Consiglio di
Stato Sez. V del 12.5.2016 n. 1891
Il
diritto di accesso ai documenti dell’amministrazione sancito dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”) non si
sostanzia in un’azione popolare e neppure può tradursi in un controllo
generalizzato sulla legittimità dell’azione amministrativa, ma deve essere
strumentale alla tutela di un interesse personale di chi lo richiede (ex
multis: Cons. Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2015, n. 5502). Infatti, l’art. 22
della l. n. 241 del 1990 prevede che l’interesse all’accesso debba essere
«diretto, concreto ed attuale»; in ragione di ciò, l’incontrastata
giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che «l’istanza di accesso sia
sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un
qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non
riducibile a mera curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico nesso»
(Sez. VI, 19 gennaio 2010 n. 189).
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