martedì 24 maggio 2016

ACCESSO AI DOCUMENTI: ISTANZA EX LEGE N. 241/90 E ACCESSO CIVICO DEL D.LGS N. 33/2013



Sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 12.5.2016 n. 1891
Il diritto di accesso ai documenti dell’amministrazione sancito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”) non si sostanzia in un’azione popolare e neppure può tradursi in un controllo generalizzato sulla legittimità dell’azione amministrativa, ma deve essere strumentale alla tutela di un interesse personale di chi lo richiede (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2015, n. 5502). Infatti, l’art. 22 della l. n. 241 del 1990 prevede che l’interesse all’accesso debba essere «diretto, concreto ed attuale»; in ragione di ciò, l’incontrastata giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che «l’istanza di accesso sia sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico nesso» (Sez. VI, 19 gennaio 2010 n. 189).

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