L’art.81 del nuovo Codice prevede l’istituzione di una nuova Banca Dati, gestista dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con modalità che dovranno definirsi con il medesimo Decreto che sarà adottato dal MIT, sentite A.N.AC. e AGID per l’individuazione dei dati obbligatoriamente inclusi nella e verificati tramite la citata Banca dati.
La
disposizione è chiaramente volta a superare l’attuale sistema AVCpass, gestito
dall’A.NA.C. Ciò in conformità con lo stesso principio contenuto all’art. 1,
comma 1, lettera z) della legge delega n. 11/2016, in base al quale è
prevista la “riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei
soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità
di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale
della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul
merito dell’offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte
delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all’accertamento dei
requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso
l’accesso a un’unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell’attuale
sistema AVCpass, garantendo a tal fine l’interoperabilità tra i Ministeri e gli
organismi pubblici coinvolti e prevedendo l’applicazione di specifiche sanzioni
in caso di rifiuto all’interoperabilità”.
Ciò posto, è da ritenere che la disposizione di cui all’art. 133 del nuovo Codice, nel richiamare l’art. 81, tra le norme applicabili ai settori speciali deve essere interpretato alla luce della ratio legis sottesa al contenuto della previsione del medesimo art. 81, che risente della natura di norma “programmatica” del nuovo sistema (la cui realizzazione avverrà con l’apposito DM). Ciò che consente di ritenere che l’estensione ai settori speciali riguardi il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto ma non anche l’attuale sistema AVCpass.
Ciò posto, è da ritenere che la disposizione di cui all’art. 133 del nuovo Codice, nel richiamare l’art. 81, tra le norme applicabili ai settori speciali deve essere interpretato alla luce della ratio legis sottesa al contenuto della previsione del medesimo art. 81, che risente della natura di norma “programmatica” del nuovo sistema (la cui realizzazione avverrà con l’apposito DM). Ciò che consente di ritenere che l’estensione ai settori speciali riguardi il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto ma non anche l’attuale sistema AVCpass.
Per
quest’ultimo, infatti, è previsto il relativo utilizzo da parte delle stazioni
appaltanti e degli operatori economici fino all'adozione del decreto di cui
all'articolo 81, comma 2 (cfr. art. 216, comma 13), ciò in coerenza con
l’intenzione del legislatore di assicurare una verifica informatizzata dei
requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o
peggio ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea.
In
base al nuovo quadro normativo vigente, tenuto conto della ratio sottesa alle
previsioni dell’art. 81, commi 1 e 2, anche alla luce del criterio di delega
contenuto all’art. 1, comma 1 lett. v) della legge n. 11/2016, e della finalità
del regime transitorio, la Deliberazione n. 157 del 17
febbraio 2016 è da ritenersi, pertanto, ancora attuale, con la conseguenza
che fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2
dell’art. 81, l’utilizzo di AVCpass dovrà avvenire in conformità alle
prescrizioni in essa contenute.
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