L'Autorità
Nazionale Anticorruzione con il comunicato del 15/10/2014 chiarisce ogni aspetto afferente il nuovo istituto
dell'Acceso Civico introdotto nel codice del processo amministrativo dal D.lgs
n. 33/2013.
L’istituto
dell’accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere,
gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati
di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista
dalla normativa vigente. Per l’esercizio dell’accesso civico la richiesta deve essere
presentata al Responsabile della trasparenza e, in caso di ritardo o di mancata
risposta, al titolare del potere sostitutivo (cfr. art.5 del d.lgs. 33/2013).
L’accesso civico va tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti
amministrativi, la cui disciplina è contenuta nella l. 241/1990, ed è
differente rispetto all’accesso civico (cfr. capo V della l. 241/1990 e FAQ n.
2.6 e n. 2.7 pubblicate sul sito dell’Autorità in materia di trasparenza).
Eventuali segnalazioni in ordine a disfunzioni del procedimento di accesso agli
atti, dunque, non devono essere trasmesse all’ANAC, che non ha competenze in
materia, ma ai soggetti specificamente indicati nella legge n.241/1990, art.
25. La Delibera ANAC n. 50/2013 prevede che nel Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità siano indicate anche le “misure per assicurare l’efficacia
dell’istituto dell’accesso civico”. Il Piano Nazionale Anticorruzione considera
l’accesso civico uno degli strumenti di perseguimento degli obiettivi di
trasparenza amministrativa ai fini della prevenzione della corruzione e per
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.
Le
pubbliche amministrazioni e, più in generale tutti i soggetti indicati
nell’art. 11 del d.lgs.33/2013, hanno la responsabilità di organizzare, al
proprio interno, sistemi che forniscano risposte tempestive alle richieste di
accesso civico da parte dei cittadini e delle imprese, e di pubblicare, sul
sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”: 1) il
nominativo del responsabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di
accesso civico, nonché il nominativo del titolare del potere sostitutivo con
l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale; 2) le modalità per l’esercizio di tale diritto, avendo cura di
assicurare un’adeguata evidenza alla comprensibilità delle informazioni fornite
e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste di accesso
civico. E’ compito del Responsabile della trasparenza, individuato all’interno
di ciascuna pubblica amministrazione, controllare e assicurare la regolare
attuazione dell’istituto dell’accesso civico (cfr. comma 4 dell’art. 43 del
d.lgs. 33/2013).
Chiunque
– cittadini, imprese, associazioni, etc. – rilevi, nei siti istituzionali delle
pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati nell’art. 11 del
d.lgs. n. 33/2013, l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati
previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, utilizzando
l’istituto dell’accesso civico può, dunque, segnalare l’inosservanza
direttamente all’amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente
soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni.
Solo
in caso di mancata presenza nei siti istituzionali delle amministrazioni delle
necessarie indicazioni relative all’istituto dell’accesso civico ovvero in
ipotesi di mancata risposta anche del titolare del potere sostitutivo, entro i
termini previsti, da parte delle pubbliche amministrazioni cui è stata
inoltrata la richiesta di accesso civico, sarà possibile inoltrare segnalazioni
all’ANAC. sull’omessa pubblicazione di dati ai sensi della normativa vigente
Per le segnalazioni all’ANAC, si ribadisce, dovrà essere utilizzata
esclusivamente l’apposita procedura on line “Comunica con l’Autorità” (cfr. decisione
dell’Autorità del 15 maggio 2014) disponibile sul sito www.anticorruzione.it,
avendo cura di indicare gli estremi (data di invio) della richiesta di accesso
civico inoltrata all’amministrazione, in assenza dei quali la segnalazione non
verrà trattata. In caso di risposta ricevuta dall’amministrazione si richiede
di chiarire, nel campo “note aggiuntive” del modulo, le ragioni per cui la
stessa sia ritenuta incompleta o insoddisfacente.
L’Autorità,
nella sua attività istituzionale di vigilanza sul rispetto delle regole sulla
trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente,
verifica sui siti delle pubbliche amministrazioni la effettiva messa a
disposizione, per chiunque ne abbia interesse, delle informazioni necessarie
per poter esercitare il diritto di accesso civico.
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