La
normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai
contratti di appalto di lavori, forniture e servizi è contenuta nei seguenti
articoli:
- nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come
modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n.
187/2010;
- nell’articolo 6 della stessa legge n.
136/2010 in tema di sanzioni;
- nell’articolo 6 del suddetto decreto
legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina
transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo
3.
Per assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a
qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via
esclusiva.
La
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 di AVCP (ora Anac) contiene le “Linee guida
sulla tracciabilità dei flussi finanziari” che sostituiscono le due precedenti
Determinazioni sulla tracciabilità, la n. 8 e la n. 10 del 2010. (vedi anche FAQ)
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