Con
la sola eccezione dell'incarico di componente del collegio dei revisori dei
conti o del collegio sindacale e di revisori dei conti, qualunque titolare di
carica elettiva, anche in enti locali, per lo svolgimento di qualsiasi incarico
per altre pubbliche amministrazioni non può in alcun modo essere remunerato,
salvo il solo rimborso delle spese vive (combinato disposto art. 5,
comma 5, d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e art. 35,
comma 2-bis, del d.l. n. 5 del 2012, convertito dalla legge n. 35 del 2012)
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