I valori
del costo del lavoro risultanti dalle tabelle
ministeriali costituiscono un semplice
parametro di valutazione della congruità dell’offerta.
«La
giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che i valori del costo
del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono
un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la
conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte
nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di
incongruità, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la
discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Consiglio di Stato,
sezione VI, sentenza 31 marzo 2017, n. 1495)» (T.A.R. Marche, I, 10 agosto
2017, n. 698).
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