Le
nuove direttive europee sugli appalti pubblici prevedono che il DGUE -
Documento di gara unico europeo - sia fornito esclusivamente in formato
elettronico. Per consentire il passaggio all'uso obbligatorio dei mezzi di
comunicazione elettronica in tutti gli Stati membri, le versioni elettroniche e
cartacee del DGUE possono coesistere nel periodo transitorio fino al 18 aprile
2018.
Lo
ricorda la Commissione europea nelle sue Faq sul Documento di gara unico europeo
in formato elettronico.
Le
Faq pubblicate dalla Commissione Ue – IN ALLEGATO –
forniscono risposte alle seguenti domande:
1.
Cosa sono il DGUE e il DGUEe?
2.
Quali possibilità di usare il DGUEe esistono?
3.
Quali sono le funzionalità fornite dal servizio DGUEe?
4.
È necessario fornire (come impresa) la prova originale?
5.
Il servizio DGUEe può essere utilizzato in un processo a due fasi?
6.
Il DGUE può essere utilizzato anche per gli appalti al di sotto della soglia e
per le concessioni?
7.
Anche i subcontraenti devono presentare un DGUE?
8.
Le centrali di committenza sono tenute ad utilizzare il DGUEe in caso di
accordi quadro? In che modo?
9.
La Commissione conserva i dati comunicati tramite il servizio DGUEe?
10.
Esistono esempi di moduli DGUE precompilati in formato XML?
11.
Come si crea / importa un DGUEe?
12.
Come si esporta il DGUEe e cosa si deve fare con il file?
13.
Come si stampa un DGUEe?
14.
Come si firma un DGUEe?
15.
L'acquirente deve inserire i dati relativi alla procedura nella parte I. del
DGUEe?
16.
È possibile riutilizzare il DGUEe?
17.
Si può accedere al DGUEe utilizzando qualsiasi browser Internet?
18.
Il DGUEe avrà un codice sorgente aperto (open source)?
19.
È possibile integrare il DGUEe in un sistema di appalti in formato elettronico?
COSA
SONO IL DGUE E IL DGUEE. Il DGUE è uno strumento che agevola la partecipazione
agli appalti pubblici. Si tratta di un'autodichiarazione relativa all'idoneità,
la situazione finanziaria e le competenze delle imprese che funge da prova documentale
preliminare in tutte le procedure di appalto pubblico al di sopra della soglia
UE.
L'autodichiarazione
consente alle imprese partecipanti o ad altri operatori economici di attestare
che essi:
-
non si trovano in una delle situazioni che comportano o potrebbero comportare
l'esclusione dalla procedura;
-
rispettano i pertinenti criteri di esclusione e di selezione.
Solo
l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare i certificati normalmente richiesti
agli acquirenti pubblici a titolo di prova. In caso di dubbi potrebbero
comunque essere richiesti anche ad altri partecipanti alcuni o tutti i
documenti. Qualora la società fornisca i link ai rispettivi registri contenenti
la documentazione, gli acquirenti devono potervi accedere direttamente. Ciò
permetterà di ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi connessi alla
dimostrazione dell'ammissibilità dei partecipanti.
Le
specifiche tecniche non fanno parte del DGUE. Quest'ultimo è riferito
esclusivamente alle condizioni di partecipazione (bando di preselezione) in
termini di criteri di esclusione e di selezione.
Il
DGUEe è la versione elettronica di tale autodichiarazione, messa a disposizione
dalla Commissione europea sotto forma di modulo online.
Esistono
quattro possibili modalità d’uso del DGUEe:
a.
Il servizio
DGUEe fornito dalla Commissione europea;
b.
Il modello dei dati DGUE, che permette
l'integrazione del servizio DGUEe nei servizi nazionali per gli appalti
elettronici e i bandi di preselezione;
c.
Versione Open source della
prima opzione, ovvero del servizio DGUEe. La versione open source è compatibile
con il modello dei dati DGUE e alcuni elementi possono essere modificati per
rispondere alle necessità dei diversi paesi.
d. Fascicolo d’impresa virtuale (Virtual Company
Dossier; VCD).
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