Il
TAR Basilicata con l'ordinanza n. 525/2017 ha rimesso alla Corte di Giustizia
dell'UE la questione degli oneri della sicurezza
................................................Deve
essere rimessa alla Corte di giustizia dell’UE la seguente questione
pregiudiziale ex art. 267 del TFUE:
a)
Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del
diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà
di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano,
come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento,
la proporzionalità e la trasparenza, di cui alla direttiva n. 2014/24/UE,
ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana
derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del
D. Lg.vo n. 50/2016, secondo la quale l’omessa separata indicazione dei costi
di sicurezza aziendale, nelle offerte economiche di una procedura di
affidamento di appalti pubblici, determina, in ogni caso, l’esclusione della
ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi
in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato
nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed
anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale,
l’offerta rispetti effettivamente i costi minimi di sicurezza aziendale.
6.
Sospensione del giudizio e disposizioni per la Segreteria
6.1
Ai sensi delle “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative
alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale” (2016/C 439/01, in
G.U.U.E del 25 novembre 2016) della Corte di giustizia dell’Unione europea, si
dispone che la Segreteria di questo Tribunale trasmetta alla Cancelleria della
Corte di giustizia, mediante plico raccomandato al seguente indirizzo Rue du
Fort Niedergrunewald, L-2925 Lussemburgo, copia integrale del fascicolo di
causa.
6.2
In applicazione dell’art. 79 cod. proc. amm. e del punto 23 delle
Raccomandazioni, il presente giudizio rimane sospeso nelle more della
definizione del procedimento incidentale di rinvio e ogni ulteriore decisione,
anche in ordine al regolamento delle spese processuali, è riservata alla
pronuncia definitiva.
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