Il
Consiglio di Stato ha reso il parere - n. 360 del 12 febbraio 2018 - sul
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, previsto dal nuovo Codice
dei contratti.
SERVE
PIÙ CHIAREZZA SUI CASI DI INCOMPATIBILITÀ. Per quanto riguarda l'art. 2 sui
casi di incompatibilità, la Commissione “ribadisce quanto già osservato nel
parere 3 novembre 2016, e cioè che la sede appropriata per la disciplina delle
incompatibilità, per le limitazioni soggettive che ne discendono, è la legge; e
inoltre che è dubbia la riconducibilità di tale profilo di disciplina alla
delega di cui all’art. 111 del Codice. Fatta questa premessa, laddove si
optasse per il mantenimento dell’articolo, occorrerebbe espungere dalla lett.
a) l’aggettivo «nuovi» riferito agli incarichi professionali ricevuti
dall’esecutore, che determinano l’incompatibilità del direttore dei lavori.
L’incompatibilità è infatti ravvisabile anche se il direttore non ha mai
ricevuto incarichi dall’esecutore”.
RAPPORTI
CON IL RUP E IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA. Per quanto riguarda l'art. 3
(Rapporti con altre figure) Palazzo Spada pone in evidenza “l’opportunità di
riformulare il comma 4, relativo ai rapporti tra il direttore dei lavori e il
coordinatore per l’esecuzione del lavori previsto dal testo unico sulla salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81. Non è in particolare chiara la funzione e la portata dell’inciso finale
del primo periodo «ancorché rapportandosi con il direttore dei lavori», dopo
l’enunciazione del principio secondo cui il coordinatore per la sicurezza nella
fase dell’esecuzione opera «in piena autonomia». Del pari non è chiaro il ruolo
di coordinamento tra queste due figure svolto dal RUP”.
Il
Consiglio di Stato ricorda che “in base al citato testo unico di cui al d.lgs.
n. 81 del 2008 il coordinatore è colui che assume tutti i compiti connessi alla
sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori e le relative responsabilità (in
particolare ai sensi dell’art. 92) e che vanno pertanto evitate previsioni
normative che possano avallare interpretazioni derogatorie rispetto alle regole
di carattere generale contenute nel testo unico di settore".
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