Il Consiglio di Stato ha
pubblicato il 12 febbraio 2018 il parere n. 361/2018 sull'aggiornamento delle
Linee guida Anac “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Aggiornamento sulla
base delle disposizioni del d.lgs. n. 56/2017.”
Nell’ambito
del capitolo 3 della bozza di linea guida dedicato ai “Principi comuni”, ai
punti 3.6 e 3.7 l’Autorità anticorruzione si occupa della delicata questione
dell’applicazione delle disposizioni innovative, introdotte nel Codice dal
decreto correttivo del 2017, in materia di principio di rotazione e dell’istituto
del “reinvito”.
In
proposito, il Consiglio di Stato suggerisce alcune modifiche ai suddetti
paragrafi 3.6 e 3.7, che per chiarezza espositiva e di lettura si ritrascrivono
integralmente nella versione integrata e modificata:
3.6 - Si applica il
principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi
in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad
oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella
stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il
principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure
dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e
dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
La rotazione non si applica laddove l’affidamento avvenga tramite procedure
ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in
virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini
di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine
al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La
stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di
specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture,
servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore
economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti
rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve
prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve
essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento
delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie
previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni
caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con
riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante
ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate
aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato
dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli
stessi operatori economici.
3.7 Fermo restando quanto
previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di
rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il
reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un
onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta
in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata
effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi
e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla
media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La
motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla
precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto
dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre
ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e
l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e
qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è
consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta,
sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto
equivalente.
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