Ai fini del godimento del beneficio di riduzione della cauzione
provvisoria, non è necessaria la corrispondenza della certificazione di qualità
alla categoria prevalente dei lavori oggetto dell'appalto.
La
possibilità per i concorrenti di poter accompagnare l'offerta con una garanzia
di importo dimidiato è contemplata, per ciò che concerne gli appalti di lavori
nell'ambito della disciplina del sistema unico di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici, all'art. 40, c. 7, del d. lgv. n. 163 del 2006
(Codice dei Contratti pubblici), che prevede che gli operatori economici
certificati beneficiano della riduzione della cauzione sia provvisoria che
definitiva, alla sola e unica condizione che la certificazione del sistema di
qualità sia rilasciata in conformità alle norme della serie europea UNI ENI ISO
9000 da organismi di certificazione a loro volta accreditati sulla base di
norme UNI CEI EN 4500.
Dello stesso tenore è la disposizione di cui all'art. 75, c. 7, del
Codice dei Contratti pubblici che regolamenta le garanzie a corredo
dell'offerta, che ribadisce la possibilità della riduzione dell'importo delle
garanzie per le imprese in possesso di certificazione conforme alle norme
europee senza null'altro aggiungere, prescindendo da qualsivoglia necessità di corrispondenza
della certificazione di qualità all'oggetto dell'appalto cui di volta in volta
l'impresa partecipi. Ne consegue che nessuna norma prevede la sussistenza di
specifiche condizioni, oltre al possesso della certificazione di qualità con le
formalità su descritte, per poter beneficiare del dimezzamento della cauzione
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.07.2012 n. 4225).
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