Con
riferimento alla presentazione della cauzione provvisoria negli appalti di
lavori pubblici, l’Autorità, nella Determinazione n. 4 del 10.10.2012, si è
così espressa rispetto all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006: “Ai sensi
dell’art. 75, comma 7, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La
norma deve essere coordinata con quanto prescritto dall’art. 63 del Regolamento
ai fini della qualificazione nelle classifiche superiori alla I ed alla II, per
la quale le imprese devono possedere obbligatoriamente il sistema di qualità
aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Pertanto, in
tal caso, l’importo della cauzione è da ritenersi sempre dimidiato”.
L’attestazione
di qualificazione SOA non è sempre idonea a dimostrare il possesso della
certificazione di qualità, in quanto essa non è obbligatoria per le classifiche
I e II, alla luce di quanto previsto dall’art. 63, comma 1, del d. P.R. n.
207/2010, che dispone che ai fini della qualificazione, ai sensi dell’art. 40,
comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, le imprese devono possedere il
sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ad esclusione delle classifiche I e II.
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