Sentenza
n. 5608/2014 della sesta sezione del Consiglio di Stato.
Qualora
in un bando di gara venga prescritto, a pena di esclusione, l'obbligo di
produrre la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 che riporti la
dicitura “Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e
ristrutturazione di: impianti di riscaldamento, termosanitari, condizionamento,
cogenerazione e loro gestione” e “Progettazione, costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di immobili”, si deve ritenere equivalente la certificazione di
qualità UNI EN ISO 9001:2008 avente ad oggetto attività di «Progettazione,
installazione, manutenzione e conduzione, anche in global service, di impianti
tecnologici».
Tale
certificazione di qualità, infatti, definisce i requisiti, di carattere
generale, implementabili da ogni tipologia di organizzazione relativa al
settore di accreditamento rientrando, quindi, nella previsione del bando
concernente le attività di servizi integrati «agli immobili e/o agli impianti»,
e, per altro verso, è comprensiva delle capacità dell’impresa certificata di
governare le caratteristiche del servizio e dei prodotti forniti, in modo da
erogare effettivamente la qualità attesa, e quindi comprende anche i cosiddetti
servizi di governo (v., nello stesso senso, in fattispecie analoga, Cons. St.,
Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2563).
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