Il
Consiglio di Stato - Sezione Quinta, nella sentenza n. 1308/2021 pubblicata
il 15 febbraio 2021, ha affermato che: “Va
ribadita la possibilità del ricorso al subappalto 'necessario' anche nel vigore
del d.lgs. n. 50 del 2016. Sebbene l’istituto non sia espressamente previsto
nel Codice dei contratti pubblici, esso è compatibile con l’assetto delineato
dall’art. 105 in tema di subappalto, non è smentito dalle norme del Codice
concernenti il possesso dei requisiti da parte degli esecutori dei lavori
pubblici ed è tuttora praticabile per la confermata vigenza dell’art. 12
(Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori
pubblici), comma 1 e 2, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80”.
L’art.
105, infatti, definisce, al secondo comma, il subappalto come “il contratto con
il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto”; quanto alle condizioni di
ammissibilità del subappalto, nei successivi comma quarto e quinto stabilisce
che:
- “I soggetti affidatari dei contratti di
cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i
servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della
stazione appaltante purché: a) l’affidatario del subappalto non abbia
partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; b) il subappaltatore
sia qualificato nella relativa categoria; c) all’atto dell’offerta siano stati
indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri
l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.
80” (comma 4);
- “per le opere di cui all'articolo 89,
comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale
subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non
può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso” (comma 5); al comma 22 è poi
precisato che “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese
riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili […]”.
La disposizione non
contiene un divieto di subappalto finalizzato a conseguire i requisiti di
qualificazione per i lavori appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione
obbligatoria. Non
appare decisiva la circostanza che la disposizione ponga il limite del
subappalto del 30% (peraltro allo stato sospeso dalle disposizioni del d.l. n.
32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019) in riferimento all’importo
“complessivo del contratto”, piuttosto che in riferimento all’importo dei
lavori di categoria “prevalente”, per inferirne un divieto implicito di così
rilevante portata: il testo dell’art. 105 comporta, quindi, solo un limite più
stringente, ma non incompatibile con il subappalto “necessario” dei lavori di
categoria scorporabile.
Quanto
poi al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ed ai
requisiti che devono essere posseduti dal concorrente - fermo restando quanto previsto dall’art. 84, che si occupa del sistema
di qualificazione e degli organismi di qualificazione (S.O.A.) - sono tuttora
vigenti, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 (ai sensi dell’art. 83, comma 1, e 216, comma 14, del d.lgs.
n. 50 del 2016, che, così come modificati con il d.l. n. 32 del 2019,
convertito dalla legge n. 55 del 2019, hanno sancito l’ultrattività del
previgente regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. n. 163 del 2006
fino all’adozione di un nuovo regolamento, non ancora intervenuta, ai sensi
dell’art. 216, comma 27 octies), che non
escludono il subappalto “necessario” per le categorie scorporabili a
qualificazione obbligatoria.
In merito a tale istituto
(oltre che in merito all’art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010) dispone il citato
art. 12 del d.l. n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80
del 2014, nella parte rimasta in vigore dopo l’entrata in vigore del Codice dei
contratti pubblici.
Infatti,
l’art. 217, lett. nn), del d.lgs. n. 50
del 2016, nell’abrogare i commi 3, 5, 8, 9 e 11 dell’art. 12 del d.l. n.47 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, ha, per quanto
qui rileva, lasciato vigente l’art. 12, comma 2, a norma del quale “In tema di affidamento
di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) l’affidatario, in
possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella
categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di
gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo
quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di
cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative
qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate
esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
b) non possono essere
eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la
sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le
lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera
di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3,
del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie
di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le
categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito
elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13,
OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30,
OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad
imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì
scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di
associazioni temporanee di tipo verticale. […]”.
La
fattispecie prevista dalla lettera b) ricorre nel contenzioso oggetto della
sentenza, poiché questo concerne un appalto di lavori in cui sono previste opere
specialistiche rientranti in categoria scorporabile (OG 12) c.d. a
qualificazione obbligatoria (che perciò non possono essere eseguite
direttamente dall’aggiudicatario se privo della relativa qualificazione e
devono essere necessariamente subappaltate), per le quali la mandataria del
raggruppamento aggiudicatario ha dichiarato di voler fare ricorso al subappalto
ad impresa qualificata.
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