L’art.
49 del D.L. Semplificazioni n. 77 del 31/5/2021 (GURI n. 129 del 31 maggio
2021) ha apportato
modifiche alla disciplina del subappalto. In particolare si stabilisce:
Fino
al 31 ottobre 2021 il subappalto non
può superare il 50% dell'importo totale del contratto stipulato
per lavori, forniture e servizi. Vietata la cessione integrale del contratto di
appalto e l'affidamento a terzi della esecuzione dei lavori e l'esecuzione
prevalente per quelle opere che prevedono un'alta intensità di manodopera. Il
subappaltatore deve garantire gli stessi livelli di qualità e prestazioni del
contraente principale. I dipendenti devono beneficiare infine dello stesso
trattamento di quelli che gli sarebbero stati riconosciuti dal contraente
principale, compresa l'applicazione dei contratti collettivi.
Dal 1°
novembre 2021 cade ogni limite per i subappalti, anche se da quel momento le
stazioni appaltanti, potranno indicare nei documenti di gara - previa adeguata
motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere
delle Prefetture competenti - le prestazioni o le lavorazioni oggetto
del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione:
-
delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle delle
categorie superspecialistiche di opere (di cui all'articolo 89, comma 11 del codice dei
contratti pubblici); - dell'esigenza, tenuto conto della
natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da
effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in
generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori; - dell’esigenza di prevenire il rischio
di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle
cosiddette white list (ex comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre
2012, n. 190), ovvero nell'anagrafe antimafia (ex art. 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre
2016, n. 229). É
stato abrogato, sempre dal 1° novembre 2021, il limite del 30% anche per
le opere superspecialistiche, con l’abrogazione del comma 5 dell’art. 105
del codice dei contratti, rientrando anche queste categorie di opere nella
disciplina generale. |
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