martedì 9 novembre 2021

IL SUBAPPALTO NON PUO’ ESSERE VIETATO

 

Con il parere di precontenzioso n.694/2021, ANAC ha affermato che è illegittima la clausola di un bando di gara che vieta del tutto la possibilità di ricorrere al subappalto. Così come è vietato ammettere i subappalti al 100%, che equivalgono alla cessione del contratto, la stazione appaltante non può negare alle imprese ogni possibilità di subaffidare una parte della prestazione oggetto dell'appalto. 

Anac non solo ha dichiarato che non è ammissibile porre clausole che vietino l'uso del subappalto, ma ha stabilito non conforme alla normativa di settore l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che ne ha manifestato l'intenzione, «per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, in forza del quale i bandi e le lettere d'invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal Codice e da altre previsioni di legge».

Si richiama anche la pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 8088/2019) e della Corte di Giustizia (26 settembre 2019), che ha censurato ogni limite generico al subappalto, portando poi alle modifiche delle norme italiane introdotte dal Dl semplificazioni (77/2021) che dal primo novembre hanno cancellato il tetto generale del 50% sui subaffidamenti, per favorire l'accesso alle piccole e medie imprese agli appalti pubblici. Il divieto assoluto di subappalto è in contrasto con l'obiettivo di facilitare l'accesso al mercato delle imprese, ostacolando l'esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi e precludendo agli stessi committenti pubblici di ottenere un numero più alto e diversificato di offerte».

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