Con
sentenza n.661 del 27.11.2020, il TAR Cagliari affronta il tema della
qualificazione nei lavori pubblici: il principio generale è quello per cui
l’operatore economico può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei
requisiti nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, con
l’unica precisazione che, nel caso in cui le eventuali categorie scorporabili
previste nel bando rientrino tra quelle a “qualificazione obbligatoria”, è
necessario subappaltare queste ultime ad una impresa specificamente
qualificata.
Tale
regola trova oggi fondamento nell’art. 12, comma 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.
47, convertito con modifiche in L. 23 maggio 2014, n. 80 rubricato
“Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori
pubblici” (in precedenza, v. art. 109, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010), il
quale alla lettera a) detta il principio generale per cui:
“a)
l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere
generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di
gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente
può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte
le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in
possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni
specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni”.
Alla
lettera b) detta poi la disciplina per le scorporabili a qualificazione
obbligatoria prevedendo che:
“b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della
qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative
adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o
nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti
indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di
opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le
categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito
elencate: OS 2-A, OS 2- B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS
13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS
30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili
ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì
scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di
associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo… omissis …”.
La
norma appena richiamata, in linea di assoluta continuità con le previgenti
disposizioni in materia succedutesi nel tempo e recanti previsioni di identico
tenore, stabilisce che un operatore economico affidatario di lavori pubblici –
senza distinguere tra operatori singoli o a forma plurisoggettiva – è abilitato
a eseguire le lavorazioni oggetto di affidamento se in possesso della
qualificazione SOA nella sola categoria prevalente per l’importo totale dei
lavori, salvo che le eventuali, ulteriori categorie scorporabili previste nel
bando rientrino tra quelle a “qualificazione obbligatoria” (quali oggi specificate
dal D.M. 10.11.2016 n. 248 che ha tra l’altro integrato l’elenco
contenuto nel citato art. 12, comma 2, lett. b), del D.L. n. 47/2014, con le
categorie OS12-B e OS32).
In
tal caso, infatti, qualificandosi nella categoria prevalente nei termini appena
precisati, se e nella misura in cui non sia in possesso di adeguata
qualificazione SOA nelle specifiche categorie scorporabili a qualificazione
obbligatoria, l’operatore medesimo potrà qualificarsi comunque in gara, in
relazione al possesso dei requisiti riferiti alla categoria prevalente per
l’importo delle categorie scorporabili non specificamente possedute, purché
dichiari di subappaltare le lavorazioni afferenti alle dette categorie a
qualificazione obbligatoria ad altro operatore in possesso della occorrente,
specifica qualificazione.
La
questione viene risolta fissando i punti rilevanti:
1) per le categorie scorporabili “a qualificazione non obbligatoria” rileva la qualificazione in possesso del concorrente per la categoria prevalente, ove sufficientemente capiente, mentre ai fini dell’esecuzione, tali categorie possono essere eseguite direttamente dal concorrente, anche se privo della relativa qualificazione, con facoltà, in alternativa, di subappaltarle anche integralmente entro il limite della quota (percentuale ammessa) dell’intero plafond stanziato per la componente “lavori” dell’appalto;
2) se si parla di subappalto necessario [art. 105 d.lgs. n. 50/2016], va
ricordato che esso è contemplato da precise norme legislative e regolamentari,
così da costituire un istituto di sicura applicabilità nelle gare a prescindere
da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi e in relazione al significato
da attribuire alle dichiarazioni rese dalla ricorrente nella compilazione del
modulo di partecipazione fornito dall’amministrazione nella sua volontà di non
fare affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare criteri di
selezione, agevolmente riconducibile alla semplice consapevolezza della società
di poter concorrere autonomamente alla gara grazie alla sua qualificazione
nella categoria prevalente, salvo, poi, affidare concretamente in subappalto i
lavori della categoria scorporabile a soggetto specificamente qualificato, come
dichiarato;
3) per la partecipazione alla gara di appalto per l’affidamento di lavori
pubblici è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria
prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la
qualificazione nelle categorie scorporabili. L’affidatario – se sprovvisto
della relativa qualificazione subappalterà l’esecuzione ad imprese che ne sono
provviste. La validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni
indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le
lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla Stazione
Appaltante il contratto di subappalto;
4)
in definitiva, il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, per
l’importo totale dei lavori, giustifica di per sé la partecipazione ad una
gara, indipendentemente dalla qualificazione nelle categorie scorporabili, da
rendere necessariamente oggetto di subappalto in sede di offerta e di
successivi adempimenti, attinenti alla fase di esecuzione contrattuale;
5)
pur comprendendo i dubbi della stazione appaltante in una materia così
complessa, ritiene questo Collegio che la ricostruzione in diritto proposta dal
raggruppamento ricorrente sia armonica anche rispetto ai principi di diritto
eurounitario in punto di frazionabilità dei requisiti di partecipazione,
reiteratamente affermati dalla Corte di Giustizia con riferimento agli artt. 47
e 48 della previgente direttiva 2004/18/CE (CGUE, 10 ottobre 2013, C 94/12,
punti 29 – 35; CGUE, 14 gennaio 2016, C-234/14, punti 23 e 28; CGUE, 14 luglio
2016, C 406/14, punto 33) e non contraddetti dalla successiva direttiva
2014/24/UE.
Nessun commento:
Posta un commento