Ieri
nel corso di un convegno al Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato
presentato lo schema di nuovo contratto standard di concessione per la
progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato
pubblico privato, predisposto dal MEF e dalla Ragioneria generale dello Stato. Questo
schema di contratto tipo, ora in
fase di perfezionamento, ha come finalità il supporto e l'incentivazione degli
investimenti in opere pubbliche e di pubblica utilità, preservando allo stesso
tempo l'equilibrio della finanza pubblica. Sarà pubblicato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze nelle prossime settimane.
Orientamenti per programmare, progettare, approvare, appaltare, realizzare, collaudare, manutenere le opere pubbliche - a cura di giuliano lorenzi
domenica 22 luglio 2018
PREZZO BASE D’ASTA TROPPO RIDOTTO
L’operatore economico,
anche se non ha proposto la domanda di partecipazione alla gara, può impugnare
la clausola della lex specialis di gara che prevede un prezzo posto a base
d’asta, se e nella misura in cui sia dimostrata la sua eccentricità al ribasso
rispetto ai prezzi di mercato e quindi la sua natura “simbolica”, atteso che,
ove avesse presentato la propria offerta questa sarebbe destinata ad essere
ineludibilmente esclusa perché caratterizzata da un prezzo superiore
all’importo determinato dall’Amministrazione.
Lo
ha precisato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione
Staccata di Reggio Calabria) nella sentenza n.418/2018 pubblicata il 16 luglio.
Questa
sentenza ha richiamato la distinzione - valorizzata anche dalla giurisprudenza
meno recente (Cass. civ., sez. II, 28 agosto 1993, n. 9144) - tra vendita a
prezzo vile e vendita a prezzo irrisorio o simbolico. L’esistenza di un
divario, anche considerevole, tra il valore di mercato del bene venduto e il
prezzo pattuito non è di per sé incompatibile con la causa del contratto di
compravendita. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di
precisare che nell’ipotesi in cui risulta concordato un prezzo obiettivamente
non serio o perché privo di valore reale e perciò meramente apparente o
simbolico o perché programmaticamente destinato nella comune intenzione delle
parti a non essere pagato il contratto è nullo per mancanza di un elemento
essenziale; viceversa, nell’ipotesi in cui sia pattuito un prezzo di gran lunga
inferiore all’effettivo valore di mercato del bene compravenduto o fornito, la
conseguenza non sarà l’invalidità del contratto per difetto di causa ma una
diversa qualificazione giuridica della fattispecie negoziale, che potrà essere
ascritta a seconda dei casi a diverse categorie negoziali (es. donazioni
indirette o negozi misti a donazione; cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 2015,
n. 22567).
Il
Tar Calabria si è poi soffermato sulla questione relativa al diritto di
cittadinanza nel nostro ordinamento dell’appalto “a titolo gratuito” che il
Collegio non intende rinnegare a priori, se non altro per alcune categorie di
affidamenti quali gli appalti pubblici di servizi (Cons. St., sez. V n.4614/17)
o di lavori (art. 20, d.lgs. n. 50 del 2016), laddove alla previsione di un
prezzo “simbolico” o addirittura “nullo” può effettivamente corrispondere
un’utilità economica in senso lato (ad esempio il ritorno di immagine) diversa
da quella meramente finanziaria.
Per
quanto riguarda l’appalto di forniture, qualsiasi ne sia l’oggetto, l’eventuale
gratuità della causa può essere ugualmente dedotta e valorizzata dalle
Amministrazioni aggiudicatrici solo qualora venga ricondotta ai “tipi”
contrattuali espressamente previsti dall’ordinamento (es. contratto di
sponsorizzazione ex art. 19, d.lgs. n. 50 del 2016) e ciò proprio al fine di
scongiurare scelte non del tutto trasparenti che finiscano per tramutare affidamenti
formalmente onerosi in affidamenti sostanzialmente gratuiti e quindi sine
causa.
venerdì 6 luglio 2018
FAQ AGGIORNATE RELATIVE ALLE LINEE GUIDA N. 4
Sul
portale dell'Anac sono state pubblicate le faq, aggiornate
al 3 luglio 2018, relative alle linee guida n. 4 “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”.
1. Con riguardo al punto
5.2.6, lettera k), punto delle Linee guida n. 4, la regola per cui le offerte con
identico ribasso vanno considerate, ai fini della soglia di anomalia, come
un’unica offerta si applica a tutte le offerte, o solo a quelle comprese nelle
ali?.
La
regola del trattamento unitario delle offerte con identico ribasso, secondo la
prevalente giurisprudenza (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 19
settembre 2017), si applica alle offerte poste a cavallo o all’interno delle
ali.
La
regola stabilita al punto 5.2.6, lettera k) delle Linee guida si applica, come
letteralmente previsto nella disposizione in questione, soltanto laddove sia
sorteggiato uno dei metodi cui alle lettere a), b), e) dell’articolo 97, comma
2 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono il taglio delle ali e, in
armonia con il predetto orientamento giurisprudenziale, limitatamente alle
offerte con identico ribasso che si collocano a cavallo o all’interno delle
ali.
In
tutte le restanti ipotesi (metodo di cui alle lettere c) o d) dell’articolo 97,
comma 2 del Codice dei contratti pubblici ovvero offerte residue a seguito del
taglio delle ali), le offerte con identico ribasso vanno mantenute distinte ai
fini della soglia di anomalia.
2. Con riguardo alle stazioni
appaltanti che, a
fronte di una soggettività giuridica unitaria, sono dotate di articolazioni
organizzative autonome, l’applicazione del principio di rotazione va applicata
in termini assoluti, ossia tenendo conto di tutte le procedure avviate complessivamente
dalla stazione appaltante, oppure considerando esclusivamente gli affidamenti
gestiti dalla singola articolazione organizzativa?.
L’applicazione
del principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di
articolazioni organizzative deve tendenzialmente essere applicata in modo
unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da
attivare nell’ambito della stazione appaltante.
Tale
impostazione si rivela, oltre che rispettosa di quanto previsto dall’articolo
36 del Codice dei contratti pubblici, che non distingue in relazione alla
presenza di articolazioni interne, più aderente all’impronta centralizzante di
cui all’articolo 37, ed efficace presidio nei confronti del divieto di
artificioso frazionamento delle commesse, ex art.51, primo comma del Codice dei
contratti pubblici.
È
ragionevole derogare a tale regola nel caso in cui la stazione appaltante (es.
Ministero, ente pubblico nazionale) presenti, in ragione della complessità
organizzativa, articolazioni, stabilmente collocate per l’amministrazione di
determinate porzioni territoriali (ad esempio, Direzione regionale/centrale)
ovvero per la gestione di una peculiare attività, strategica per l’ente, dotate
di autonomia in base all’ordinamento interno nella gestione degli affidamenti
sotto soglia (ad esempio nel caso in cui l’articolazione abbia attivato
autonomi elenchi per la selezione degli operatori economici).
In
tali casi, salvo diversa previsione dell’ordinamento interno, la rotazione può
essere applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla
singola articolazione organizzativa.
Resta
ferma, comunque, la necessità per la stazione appaltante di rispettare, in ogni
sua articolazione, i vigenti obblighi di centralizzazione degli acquisti,
stabiliti e richiamati dall’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici,
nonché di adottare, anche nelle more dell’introduzione del sistema di
qualificazione in esito all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri previsto dall’articolo 38, comma 2 del Codice dei contratti
pubblici, modelli organizzativi complessivamente improntati al rispetto dei
principi di efficienza, efficacia ed economicità, evitando duplicazioni di
funzioni e perseguendo l’obiettivo del miglioramento dei servizi e, ove
possibile, il risparmio di spesa e dei costi di gestione attraverso le economie
di scala. A tal fine le stazioni appaltanti dovrebbero valutare l’opportunità
di condividere al proprio interno sistemi informatizzati che consentano di
conoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative.
3. Con riguardo agli
affidamenti diretti, nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a del Codice dei contratti pubblici, si
rivolgono alcuni quesiti in merito all’utilizzo del documento di gara unico
europeo (DGUE) nella dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali
e speciali da parte dell’operatore economico affidatario:
1.
- a far data dal 18 aprile 2018 per gli acquisti fino a 5.000 euro è necessario
comunque il ricorso al DGUE, o è possibile utilizzare l’autocertificazione
ordinaria, come consentito dalle Linee guida Anac n.4?
2.
- anche negli acquisti di modesto importo è doverosa l’acquisizione del DGUE
ovvero dell’autocertificazione ordinaria?
3.
- il DGUE deve necessariamente riportare gli estremi del CIG ovvero può essere
utilizzato per più procedure di affidamento, e in tal caso per quale lasso
temporale?
4.
- qual è la validità temporale dell’autocertificazione ordinaria?
Dal
18 aprile 2018, ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti
pubblici, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico,
e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018.
In
caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, secondo quanto
previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina
degli affidamenti sotto soglia, le stazioni possono acquisire,
indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Per gli
affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3
delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE.
L’obbligo
di acquisire il DGUE, ovvero l’autocertificazione ordinaria, si applica a tutti
gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa.
Ai
sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può
essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli
operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti
attestazioni. In tale dichiarazione l’operatore economico include l’indicazione
del nuovo CIG, se disponibile (v. par. 5 delle Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari, di cui alla delibera n.556 del 31 maggio 2017), per la
diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà
essere adottata in caso di utilizzo dell’autocertificazione ordinaria.
4. Nei casi previsti
dall’articolo 103, comma 11, primo periodo del Codice dei contratti pubblici, allorché la stazione
appaltante opti per esonerare l’affidatario dall’obbligo di presentare la
garanzia definitiva, è necessario prevedere un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione?.
La
miglioria del prezzo di aggiudicazione è necessaria, in applicazione di quanto
stabilito dall’articolo 103, comma 11, secondo periodo del Codice dei contratti
pubblici. Le stazioni appaltanti determinano tale miglioria sentito
l’affidatario e tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine
d’utile e del costo che l’affidatario sosterrebbe per l’acquisizione della
garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti
al contenimento sostenibile dei costi. Le motivazioni circa l’esercizio di tale
opzione sono formalizzate dalla stazione appaltante in apposito documento, da
allegare agli atti del procedimento.
MODULISTICA PER LE ATTIVITÀ EDILIZIE
Sulla
Gazzetta ufficiale n.138 del 16-6-2018 è stato pubblicato l'Accordo 22 febbraio
2018 della Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente
l'adozione dell'allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e
assimilate ed edilizie ad integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6
luglio 2017 concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.
Ad
integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, al fine di
consentire l'interoperabilita' e lo scambio dei dati tra le amministrazioni,
sono approvati l'allegato tecnico e gli schemi dati XML relativi ai moduli
concernenti:
a) per
le attivita' in materia edilizia: la comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA), la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), la segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA) alternativa al permesso di costruire, la
comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive
esigenze contingenti e temporanee, la comunicazione di fine lavori, la
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'agibilita', il
permesso di costruire;
b)
per le attivita' commerciali ed assimilate: i panifici; le tintolavanderie; la
somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore; la
somministrazione di' alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di
servizio e/o nelle stazioni; la somministrazione di alimenti e bevande nelle
scuole, negli ospedali, nelle comunita' religiose, in stabilimenti militari o
nei mezzi di trasporto pubblico; le autorimesse; gli autoriparatori.
L'allegato
A recante gli schemi dati xml costituisce parte integrante dell'accordo.
Le
Regioni possono, ove necessario, integrare gli schemi dati xml alle
specificita' della modulistica adottata a livello regionale, ai sensi dell'art.
1, comma 2 degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017.
IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE
Il
principio di rotazione alla partecipazione delle imprese assicura
l’avvicendamento degli affidatari di contratti pubblici, evitando che il
carattere discrezionale della scelta dei soggetti da invitare, da parte
dell’amministrazione, si traduca in uno strumento di favoritismo «dando così
luogo ad una sostanziale elusione delle regole della concorrenza, a discapito
degli operatori più deboli del mercato» (TAR Trieste, Sez. I, 21 maggio 2018,
n. 166).
La
rotazione costituisce un corollario del principio di non discriminazione, ha
carattere oggettivo ed è diretto a garantire una concorrenza effettiva, onde
evitare situazioni di esclusiva o monopolio nell’esecuzione dell’appalto (cfr.
TAR Venezia, 28.05.2018 n. 583; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 28 giugno
2012, n. 3089; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 dicembre 2011, n. 1730).
La
rotazione pur non avendo valenza precettiva assoluta, ma solo tendenziale, ha
portata generale perché consente «di ostacolare le pratiche di affidamenti
senza gara ripetuti nel tempo e di favorire la distribuzione temporale delle
opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei»
(TAR Catanzaro, Sez. I, 14 maggio 2018 n. 1007).
1. IL PRINCIPIO DI
ROTAZIONE SECONDO IL CODICE.
Prima del nuovo codice dei contratti, il principio di rotazione non aveva una
valenza precettiva assoluta, e la sua episodica mancata applicazione non valeva
ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata laddove fosse provato
che la gara si era svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parità
di trattamento (ex multis, TAR Veneto, Sez. I, 26 maggio 2017, n. 515).
È
con l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, che
tale principio acquista un ruolo centrale negli appalti pubblici.
Infatti,
se nelle procedure “ordinarie” (per esempio una procedura aperta) tale
principio non rileva perché il mercato è aperto a tutti i concorrenti
possibili, nelle procedure negoziate – particolarmente valorizzate nel Codice -
la situazione è differente, perché possono partecipare solo coloro che sono
individuati dalla stazione appaltante o tramite indagine di mercato o facendo
riferimento ad elenchi precostituiti (art. 36 e 63 del Codice).
L’art.
3 lettera uuu) del Codice definisce: «‘procedure negoziate’, le procedure di
affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da
loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto».
Nelle
procedure negoziate vi è quindi la necessità di bilanciare il potere di scelta
delle amministrazioni sugli operatori economici da invitare, con l’obbligo di
rispettare il principio di rotazione, evitando che la Stazione appaltante
rispetti solo formalmente l’obbligo di consultare più soggetti ma, nella
sostanza, scegliendo sempre gli stessi soggetti, consolidi una posizione di
vantaggio in capo a un determinato operatore.
A
tale scopo, il Codice ha “anticipato” la rotazione (per le procedure che
prevedono un confronto competitivo) al momento della scelta dei soggetti da
invitare e non al risultato degli inviti e cioè l’affidamento.
In
altri termini, il “principio di rotazione” contemplato negli art. 36, co. 1, e
63, co. 6 del Codice si riferisce propriamente agli “inviti”, nell’intento di
assicurare una piena turnazione degli operatori che potrebbero aspirare al
contratto. Dunque, in questa prospettiva, non sono ammessi al successivo invito
anche gli operatori già partecipanti alle precedenti selezioni, ancorché non
aggiudicatari.
In
sintesi, il Codice prevede che:
-
se la commessa è di valore pari o inferiore ai 40.000 euro il contratto può
essere affidato senza alcun confronto concorrenziale (fatto salvo l’eventuale
confronto tra più preventivi) e, in tal caso, la giurisprudenza ha osservato
che il principio di rotazione non potrà che essere applicato in relazione
all’aggiudicazione (cfr. rispettivamente art. 36, co. 2, lett. “a”, e TAR
Cagliari, Sez. I, 22 maggio 2018, 492);
-
se la commessa è di valore superiore ai 40.000 euro e fino ad 1.000.000 di
euro, è necessario operare un confronto concorrenziale tra più ditte invitate
dalla stazione appaltante (almeno dieci in caso di lavori) e, laddove ciò
avvenga, sempre secondo la giurisprudenza, il principio di rotazione opera
esclusivamente con riferimento alla fase degli inviti (cfr. rispettivamente
art. 36, co. 2, lett. “b-c” e TAR Cagliari cit.);
-
se la commessa non rientra nei casi di cui all’art. 36 citato,
l’amministrazione ricorre al principio di rotazione per l’avvio di una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art.
63, co. 6 del Codice, individuando gli operatori economici da consultare (cfr.
TAR Lazio, Sez. I, 21 maggio 2018, n. 5621, Cons. Stato Sez. V, 13 dicembre
2017, n. 5854 e Cons. Stato Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125).
Da
notare che nel parere espresso al decreto correttivo del Codice, d.lgs.
56/2016, il Consiglio di Stato aveva osservato che il principio di rotazione
«dovrebbe preferibilmente assicurare proprio l’alternanza degli affidamenti e
non delle mere occasioni di partecipazione alla selezione» (comm. spec., 30
marzo 2017, n. 782).
Infatti,
nella rotazione fissata nel Codice, l’operatore economico, non aggiudicatario,
perde la possibilità di ricevere un successivo invito senza aver potuto
beneficiare dell’affidamento.
2. IL PRINCIPIO DI
ROTAZIONE SECONDO L’ANAC.
Come accennato, il principio di rotazione degli inviti, che non è dotato di
portata precettiva assoluta, sopporta alcune limitate deroghe, come
espressamente chiarito dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC sugli affidamenti sotto
soglia, non vincolanti per la PA (cfr. NEWS ANCE, n. 32027 del 23 marzo 2018).
In
tali linee guida, l’ANAC ha affrontato il principio di rotazione, stabilendo
che si applica alle procedure di gara aventi ad oggetto le medesime categorie
di opere, suddivise – laddove previsto nei regolamenti interni della stazione
appaltante - per fasce di importo.
In
quest’ambito, il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che
l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale
e richiedano un onere motivazionale più stringente.
Pertanto,
l’affidamento diretto o il reinvito all’operatore economico invitato in
occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere
specificatamente motivato (in tal senso, cfr. anche Cons. St., VI, 31 agosto
2017, n. 4125; Cons. St., V, 31 agosto 2017, n. 4142).
Come
precisato dall’ANAC, la rotazione non si applica, invece, laddove l’affidamento
avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali
la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla
stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione.
3. IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE
SECONDO LA GIURISPRUDENZA.
La struttura e i limiti del principio di rotazione espresso dal codice sono
stati oggetto di osservazioni da parte della giurisprudenza amministrativa, la
quale ha osservato che il principio della rotazione:
-
«non può essere trasformato in una non codificata causa di esclusione dalla
partecipazione alle gare […] allorquando la stazione appaltante […] apre al
mercato anche nelle procedure negoziate, dando possibilità a chiunque di
candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al
numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso
rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi ha in
precedenza lavorato correttamente con un’amministrazione, ma significa non
favorirlo» (TAR Cagliari, Sez. I, 22 maggio 2018, n. 493);
-
«è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e deve quindi
trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultimo» (T.A.R.
Firenze, Sez. II, 12 giugno 2017, n. 816, con riferimento ad un caso in cui
all’avviso esplorativo avevano fornito riscontro due operatori di cui uno era
il gestore uscente);
-
«richiede pur sempre che l’oggetto della procedura possieda le stesse
caratteristiche in termini soggettivi, quantitativi e qualitativi» dell’appalto
«già assegnato al soggetto destinatario del provvedimento di esclusione, il
quale potrebbe essere connotato come impresa uscente, solo in ragione di tali
presupposti fattuali» (TAR Trieste, Sez. I, 21 maggio 2018 n. 166);
-
è derogabile «per la necessità di raggiungere il numero minimo di offerte da
sottoporre a selezione e per l’elevato grado di soddisfazione maturato in
ordine alla pregressa gestione dell’uscente» (TAR Cagliari, Sez. I, 22 maggio
2018, 492 nonché, a contrario, TAR Venezia, Sez. I, 28 maggio 2018, n. 583,
.A.R. Veneto, Sez. I, 21 marzo 2018, n. 320, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I,
6 febbraio 2018, n. 179). L’invito all’affidatario uscente deve, infatti,
essere motivato in modo particolarmente efficace e persuasivo dando conto delle
specifiche ragioni, ove sussistenti, legittimanti la – vistosa – deroga al
principio di rotazione, tra cui non può invece essere ricompresa la «adeguata
competenza tecnico-professionale maturata con riferimento alla […] prestazione richiesta
per l’incarico» (TAR Catanzaro, Sez. I, 14 maggio 2018 n. 1007 cit. nonché
Cons. Stato, VI, 31 agosto 2017, n. 4125; Consiglio di Stato, sez. V, 13
dicembre 2017, n. 5854);
-
una volta derogato, tale principio non può essere applicato nella fase dell’aggiudicazione
“scavalcando” nella sostanza l’offerta del soggetto uscente (TAR Cagliari, Sez.
I, 22 maggio 2018, 492 cit.);
-
implica che non necessiti di specifica motivazione l’opzione di escludere dagli
inviti alla procedura negoziata l’affidatario uscente, non trattandosi questa
di una scelta di carattere sanzionatorio, quanto piuttosto dell'esigenza di
evitare il consolidamento di rendite di posizione (C.d.S., VI, 31 agosto 2017,
n. 4125), e dell’applicazione del principio di concorrenza e massima
partecipazione che si esplica consentendo l’accesso ad operatori diversi, da
quelli fino a quel momento coinvolti (TAR Lazio, Sez. I, 21 maggio 2018, n.
5621). (fonte: Ance)
LA CASSAZIONE LEGITTIMA GLI INCARICHI GRATUITI
Il
compenso che spetta al libero professionista è liberamente determinabile dalle
parti e pertanto il professionista può legittimamente rinunciare ad esso.
Lo
ha confermato la seconda sezione civile della Corte di cassazione
nell'ordinanza n. 14293/2018 pubblicata il 4 giugno 2018.
Nell'ordinanza
si legge infatti che “costituisce principio largamente consolidato nella
giurisprudenza di legittimità, dal quale il Collegio non intende discostarsi
(di recente, Cass. n. 21235 del 2013; cass. n. 1900 del 2017), quello secondo
il quale il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla
tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera, solo nel caso in cui esso non
sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di
carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso,
attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra
le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle
tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non
operano i criteri di cui all'art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai
rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che
impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa, secondo il
richiamato orientamento, la nullità, ex art. 1418 c.c., comma 1, del patto in
deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale,
cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria
professionale (Cass. n. 21235 del 2009; Cass. n. 17222 del 2011; Cass. n. 1900
del 2017)”.
A
tale conclusione, osserva la suprema Corte, “si giunge alla luce dei principi
espressi da questa Corte a sezioni unite (Cass. sez. un. n. 18450 del 2005),
che, pur applicati in una fattispecie nella quale il committente era una
pubblica amministrazione, sono pienamente applicabili anche nel caso in cui il
committente sia un soggetto privato”.
VIOLARE LA DISCIPLINA ANTITRUST RIENTRA NEGLI ERRORI GRAVI CON ESCLUSIONE DALLA GARA?
Con
l'ordinanza n. 770/2018 pubblicata il 21 giugno, la prima sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte ha rimesso alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea la questione se il combinato disposto da una parte degli
artt. 53, paragrafo 3, e 54, paragrafo 4, della Direttiva 2004/17/CE, e
dell’art. 45, paragrafo 2, lett. d), della Direttiva 2004/18/CE osti ad una
previsione, come l’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come
interpretato dalla giurisprudenza nazionale, che esclude dalla sfera di
operatività del c.d. “errore grave” commesso da un operatore economico
“nell’esercizio della propria attività professionale”, i comportamenti
integranti violazione delle norme sulla concorrenza accertati e sanzionati
dalla Autorità nazionale antitrust con provvedimento confermato in sede
giurisdizionale, in tal modo precludendo a priori alle amministrazioni
aggiudicatrici di valutare autonomamente siffatte violazioni ai fini della eventuale,
ma non obbligatoria, esclusione di tale operatore economico da una gara indetta
per l’affidamento di un appalto pubblico.
Il
Tar Piemonte ha ricordato che la Corte di giustizia UE, nella causa C-465/11
del 13 dicembre 2012:
a)
conferma che la nozione di “errore grave” rilevante ai fini dell’art. 45,
paragrafo 2, lett. d), della Direttiva 2004/18/CE comprende anche comportamenti
diversi dai meri inadempimenti contrattuali - potendosi estendere a qualsiasi
violazione, persino di norme deontologiche, idonea ad evidenziare la
propensione di un operatore economico a non rispettare regole;
b)
richiama l’attenzione sul fatto che gli Stati membri con riferimento alle cause
di esclusione “facoltative” debbono tenere conto della nozione di “errore
grave” rilevante ai fini del diritto della Unione, potendo tali cause essere
“precisate ed esplicitate nel diritto nazionale, nel rispetto, tuttavia, del
diritto dell’Unione”.
La
prima sezione del Tar Piemonte ha quindi concluso che tale pronuncia conferma
che nel recepire le cause di esclusione gli Stati membri, già nel vigore delle
Direttive 2004/17 e 2004/18/CE, non potevano mutarne il contenuto, come non
potevano trasformare le cause di esclusione facoltative in cause di esclusione
automatica.
Ha
quindi ritenuto che relativamente alle cause di esclusione c.d. “facoltative”
la giurisprudenza della Corte formatasi nel vigore delle Direttive 92/50/CEE e
2004/18/CE non risulta di univoca interpretazione. Alcune pronunce
sembrerebbero riconoscere agli Stati membri il potere di non attribuire
rilevanza giuridica a tutte o a talune di tali cause di esclusione ovvero di
ridimensionare la portata applicativa di ciascuna di esse, in particolare
prevedendo che non debbano essere applicate in alcune situazioni che invece sono
rilevanti per il diritto della Unione. Altra giurisprudenza, come quella di cui
alla pronuncia resa nella causa C-465/11, sembrerebbe invece suggerire che gli
Stati membri potevano solo chiarire il significato, senza mutare la nozione
rilevante ai fini del diritto europeo, o specificandone i criteri applicativi.
Il
Tar Piemonte ritiene, quindi, necessario l’intervento chiarificatore della
Corte di giustizia, tanto più per il fatto che anche la Direttiva 2014/24/UE,
con previsioni alle quali la stessa Corte di giustizia parrebbe aver attribuito
(con la sentenza C-470/13) natura ricognitiva, sembra aver assegnato agli Stati
membri solo il potere di obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a tenere
in considerazione le cause di esclusione “facoltative” indicate all’art. 57,
comma 4 – tra cui anche le condotte che si siano estrinsecate nella conclusione
di accordi limitativi della concorrenza - , e non certo anche il potere di
privare le amministrazione aggiudicatrici del potere di valutare autonomamente le
medesime cause di esclusione.
CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FRESATO
È
entrato in vigore il 3 luglio il decreto 28 marzo 2018, n. 69 delMinistero dell'Ambiente “Regolamento recante disciplina della
cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi
dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139 del 18 giugno.
Questo
regolamento stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il
conglomerato bituminoso ricavato dal rifacimento delle strade cessa di essere
qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Le
disposizioni del regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso
qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il
conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è
qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti
criteri:
a)
è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1;
b)
risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI
EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
c)
risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1.
OPERE SOTTOPOSTE A DIBATTITO PUBBLICO
E’
stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.145 del 25 giugno 2018 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n.76, “Regolamento recante modalita' di svolgimento, tipologie e sogliedimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico”, adottato
sulla base dell'articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 50/2016.
Il
Regolamento, che entrerà in vigore il 24 agosto prossimo, stabilisce che
sono sottoposti, nei casi individuati dal decreto, a dibattito pubblico i
progetti di fattibilita', ovvero i documenti di fattibilita' delle alternative
progettuali delle opere, di cui all'Allegato 1.
Il
Dpcm consta di 10 articoli:
Art.
1 Oggetto
Art.
2 Definizioni
Art.
3 Ambito di applicazione
Art.
4 Commissione nazionale per il dibattito pubblico
Art.
5 Indizione del dibattito pubblico
Art.
6 Coordinatore del dibattito pubblico e relativi compiti
Art.
7 Funzioni e compiti dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore
Art.
8 Svolgimento del dibattito pubblico
Art.
9 Conclusione del dibattito pubblico
Art.
10 Disposizioni transitorie e finali
Ricordiamo
che l'articolo 22, comma 2, del nuovo Codice dei contratti stabilisce che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in
relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del
medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di
cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresi'
definiti le modalita' di svolgimento e il termine di conclusione della medesima
procedura.
Con
il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di monitoraggio
sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico e a tal fine è
istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di
raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di
svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del
dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata.
lunedì 11 giugno 2018
L’HANNO CHIAMATA SOFT LAW. IN REALTA’ E’ UN DELIRIO
Bastava
apportare alcune modifiche e integrazioni al precedente Codice per adeguarlo alle
nuove direttive UE. Non solo hanno riscritto il Codice ma hanno anche abolito
il Regolamento. Al posto di un unico regolamento di attuazione (per il quale si
poteva anche impiegare un po' di tempo in più, come successe per il DPR
207/2010) da sottoporre una sola volta ai vari pareri, ci troviamo con decine
di provvedimenti (oltre 60) che devono essere prima predisposti e, poi,
sottoposti ad uno ad uno ai vari pareri. Il risultato è, ormai, sotto gli occhi
di tutti: un codice che annaspa tra provvedimenti mai predisposti, provvedimenti
predisposti e riscritti parecchie volte, provvedimenti già pubblicati ma non
utilizzabili perché entreranno compiutamente in vigore tra qualche anno e così
via. Senza contare i pareri e le delibere dell’ANAC, le sentenze dei TAR e del
Consiglio di Stato. In pratica una grande confusione derivante dall’assenza di
una valida regia. E poi tutti lamentano la lentezza della burocrazia! Provate
ad applicare questo delirio di norme e cavilli degni della peggiore tradizione
bizantina! Il problema non sono i funzionari (genericamente classificati come “burocrazia”)
che devono realizzare le opere ma chi predispone le leggi ed i regolamenti. SEMPLIFICARE!
SEMPLIFICARE! SEMPLIFICARE!
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